Suprema Corte di Cassazione
sezione I
sentenza 11 settembre 2014, n. 19199
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CECCHERINI Aldo – Presidente
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere
Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.p.a. (p. IVA (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante Dott. Ing. (OMISSIS), in forza di procura speciale rilasciata dal consiglio di amministrazione il 19 luglio 2006, rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, da gli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del vice presidente e legale rappresentante rag. (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del controricorso, dall’avv. (OMISSIS) ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. Paolo Canonaco in 00196 (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
FALLIMENTO (OMISSIS) s.p.a. in liquidazione;
– intimato –
avverso la sentenza n. 958/2007 della Corte d’appello di Genova pubblicata l’8 agosto 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 maggio 2014 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
udito per la ricorrente l’avv. (OMISSIS)
udito per la controricorrente l’avv. (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
Il Tribunale respinse la domanda principale dell’attrice in considerazione dell’inefficacia della cessione del credito nei confronti del fallimento della societa’ cedente, essendosi perfezionata la notifica della stessa alla debitrice ceduta, con la consegna del plico postale, in data successiva a quella della dichiarazione del fallimento.
La Corte d’appello di Genova ha accolto il gravame del (OMISSIS). Precisato che la (OMISSIS) non aveva coltivato in appello la domanda di restituzione nei confronti del fallimento e che la causa si riduceva quindi all’esame del solo rapporto tra la banca cessionaria del credito e la societa’ debitrice ceduta, ha osservato che non rilevava l’accertamento della data di perfezionamento della notifica della cessione in relazione alla data del fallimento, ai sensi dell’articolo 2914 c.c., n. 2, sulla quale invece le parti lungamente avevano discusso, ne’ andava fatta applicazione dell’articolo 1265 c.c., non ricorrendo l’ipotesi di cessione dello stesso credito a piu’ persone: cio’ che rilevava, infatti, era semplicemente l’opponibilita’ della cessione al debitore ceduto, disciplinata dall’articolo 1264 c.c., in base al criterio dell’avvenuta comunicazione a questi – pacifica in causa – della cessione stessa.
La (OMISSIS) s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, illustrati anche con memoria. Il (OMISSIS) ha resistito con controricorso. La (OMISSIS) s.p.a., subentrata al (OMISSIS) per fusione per incorporazione, ha presentato “comparsa di costituzione in prosecuzione … e memoria ex articolo 378 c.p.c.”.
2. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione degli articoli 1189, 1260, 1264 e 1265 c.c..
La ricorrente, ribadito che la notifica della cessione del credito ad essa debitrice si era perfezionata, con la consegna del plico, soltanto il 13 dicembre 2002, giorno successivo alla dichiarazione del fallimento della societa’ cedente, e che cio’ comportava l’inefficacia relativa della cessione stessa nei confronti del fallimento ai sensi dell’articolo 2914 c.c., n. 2 e L.F., articolo 45, sostiene che aveva percio’ il dovere di pagare al curatore fallimentare, che gliene aveva fatto richiesta, e che, in ogni caso, il pagamento eseguito in buona fede al curatore era liberatorio ai sensi dell’articolo 1189 c.c.. Dunque ha errato la Corte d’appello a considerare irrilevante la questione della opponibilita’ della cessione del credito al fallimento per il solo fatto che non era stata riproposta la domanda di ripetizione del pagamento nei confronti della curatela fallimentare.
3. – Con il secondo motivo di ricorso, denunciando vizio di motivazione, violazione dell’articolo 2914 c.c., n. 2, L.F., articoli 45 e 67 e articolo 1265 c.c., nonche’ falsa applicazione dell’articolo 1264 c.c., si censura la valutazione della Corte d’appello d’irrilevanza della questione della data di perfezionamento della notifica della cessione del credito rispetto alla data della dichiarazione di fallimento della creditrice cedente. La data della notifica, infatti, rileva, come gia’ detto, ai fini della opponibilita’ della cessione ai creditori della cedente e si riflette, dunque, sulla posizione del debitore ceduto. Qualora la (OMISSIS) avesse eseguito il pagamento in favore della banca cessionaria, piuttosto che del curatore del fallimento della societa’ cedente, sarebbe stata coinvolta nell’azione revocatoria, ai sensi della L.F., articolo 67, esperibile dalla curatela fallimentare.
Si contesta, altresi’, la ritenuta non applicabilita’ dell’articolo 1265 c.c., per il solo fatto che non si versa in ipotesi di cessione di uno stesso credito a piu’ persone, nonche’ il mancato accertamento della data della notifica della cessione del credito alla debitrice ceduta (13 dicembre 2002) in relazione alla data della dichiarazione del fallimento della creditrice cedente ((OMISSIS)).
4. – I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi e parzialmente ripetitivi, sono fondati per le ragioni che seguono.
L’articolo 1264 c.c., comma 1, prevede che la cessione del credito e’ efficace nei confronti del debitore ceduto quando questi l’ha accettata o quando gli e’ stata notificata. Il comma 2, aggiunge che tuttavia il debitore non e’ liberato se paga al cedente pur essendo a conoscenza dell’avvenuta cessione. Il che pero’ non autorizza a ritenere – come invece ha fatto la Corte d’appello – che sia sufficiente tale conoscenza ad imporre al debitore di eseguire il pagamento sempre e comunque al cessionario. L’articolo 1264 c.c., va infatti coordinato con le norme che regolano l’opponibilita’ della cessione ai creditori del cedente, in particolare con la previsione della inopponibilita’ a questi della cessione che sia stata notificata al debitore in data successiva alla dichiarazione di fallimento del cedente medesimo o al pignoramento del credito, ai sensi dell’articolo 2914 c.c., n. 2 e L.F., articolo 45. In tal caso la cessione non e’ efficace neppure per il debitore ceduto: diversamente il curatore non sarebbe, paradossalmente, legittimato a pretendere da lui il pagamento, che, pure, gli spetta a preferenza del cessionario; ne’ potrebbe giustificarsi una legittimazione di quest’ultimo, il cui diritto comunque e’ destinato a cedere di fronte a quello del curatore.
Questa Corte, del resto, ha gia’ avuto occasione di affermare che il debitore ceduto ha facolta’ di opporre al cessionario la nullita’ (Cass. 2001/1996) o l’inefficacia (Cass. 6863/2013, in motivaz.) della cessione.
Ha dunque errato la Corte d’appello a considerare irrilevante l’accertamento della data della notifica della cessione alla societa’ creditrice – che la ricorrente pretende essere posteriore alla dichiarazione del fallimento di quest’ultima – dal quale potrebbe scaturire, per quanto detto, l’inopponibilita’ della cessione stessa al fallimento e la conseguente regolarita’ del pagamento eseguito dalla debitrice a mani del curatore.
5. – Il ricorso va in conclusione accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al seguente principio di diritto: ove la cessione del credito non sia stata, alla data della dichiarazione del fallimento del cedente, notificata al debitore ceduto o accettata dal medesimo, questi, ancorche’ sia a conoscenza dell’avvenuta cessione, e’ tenuto ad eseguire il pagamento al curatore del fallimento e non al cessionario.
Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
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