Cassazione 12

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 11 gennaio 2016, n. 587

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere

Dott. LA POSTA Lucia – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 726/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 13/01/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;

lette le conclusioni del PG Dott. CARDINO Alberto che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 13.1.2014 la Corte di appello di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, su richiesta del pubblico ministero, revocava il beneficio della sospensione condizionale della pena riconosciuto ad (OMISSIS) con la sentenza emessa il 22.1.1999 (irrev. 3.4.1999) dal Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Cassino, perche’ il condannato ha commesso il (OMISSIS) i delitti per i quali e’ stato condannato alla pena detentiva della reclusione con sentenza della stessa Corte di appello in data 24.7.2009.

Riteneva infondata la deduzione difensiva in ordine al giudicato, rilevando che il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con la sentenza del 13.2.2013 aveva disposto la revoca dei benefici concessi con sentenza della Corte di appello del 24.7.2009, nulla statuendo in relazione alle altre condanne.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione rilevando che le deduzioni difensive non attenevano alla formazione del giudicato, ma alla insussistenza delle condizioni per disporre la revoca della sospensione condizionale in esame, ai sensi dell’articolo 168 cod. pen. che fa espressamente salva la disposizione dell’articolo 164 cod. pen., u.c..

La commissione di un nuovo reato, ancorche’ nel quinquennio dal passaggio in giudicato della condanna che ha riconosciuto il beneficio, non comporta l’automatica revoca del beneficio qualora il cumulo delle pene non supera i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen., ma viene rimessa alla discrezionalita’ del giudice della cognizione che nell’infliggere la nuova pena e’ libero di valutare se concedere il beneficio per la seconda volta o revocare il precedente. Nella specie, la Corte di appello di Torino con la sentenza del 26.5.2009 aveva concesso un ulteriore sospensione condizionale della pena rispetto a quella di cui alla sentenza del 22.1.1999, compatibile con i limiti di cui all’articolo 163 cod. pen.; tanto, preclude la revoca di tale ultimo beneficio in sede esecutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Come si rileva dagli atti, la revoca della sospensione condizionale della pena di mesi undici e giorni dieci di reclusione che era stata concessa con la sentenza della Corte di appello di Torino del 26.5.2009 e’ stata disposta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino con sentenza del 13.2.2013 ai sensi dell’articolo 168 c.p., comma 1, n. 1.

La stessa non travolge la sospensione condizionale della pena di mesi sei di reclusione che era stata concessa con la sentenza del 22.1.1999 del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Cassino, tenuto conto della disposizione di cui all’articolo 164 c.p., u.c., fatta salva dall’articolo 168 cod. pen..

Invero, l’articolo 168 cod. pen. prevede la revoca di diritto, quindi al di fuori di qualsiasi valutazione discrezionale da parte del giudice, quando il condannato realizzi la condizione risolutiva della commissione di altro fatto costituente delitto punito con pena detentiva di qualsiasi entita’; la clausola di riserva che richiama dell’articolo 164 c.p., u.c. sta a significare che la revoca e’ disposta tranne che il giudice in sede di cognizione non ritenga di reiterare per una seconda volta il beneficio a fronte di una pena che, seppur sommata a quella precedentemente inflitta, si mantenga entro il limite prescritto dall’articolo 163 cod. pen..

Nella specie, il giudice della cognizione ha inflitto la pena di mesi undici e giorni dieci di reclusione con la sentenza del 26.5.2009 ed ha ritenuto di concedere nuovamente il beneficio della sospensione condizionale della pena, ancorche’, gia’ riconosciuto con quella di mesi sei di reclusione della sentenza del 22.1.1999 del Giudice per le indagini preliminari della Pretura di Cassino, valutazione legittima non superando i limiti stabiliti dall’articolo 163 cod. pen.. Tanto, quindi, preclude la revoca del beneficio precedentemente concesso anche se il secondo venga successivamente revocato.

Il giudice dell’esecuzione non ha fatto, quindi, corretta applicazione delle richiamate disposizioni; pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata.

Si comunichi al Procuratore generale della repubblica presso la Corte di appello di Torino.

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