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suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 1 luglio 2014, n. 28226

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente
Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. MAGI Raffaello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 2059/2012 CORTE APPELLO di ANCONA, del 02/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso;
udito il difensore avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 22.5.2012 il Tribunale di Fermo sez. dist. Sant’Elpidio Mare dichiarava (OMISSIS) colpevole del reato previsto dalla Legge n. 1423 del 1956, articolo 2, perche’ non ottemperava al foglio di via obbligatorio emesso nei suoi confronti dal Questore di Ascoli Piceno che le inibiva di far rientro nel Comune di (OMISSIS), fatto commesso il (OMISSIS). Per l’effetto, la condannava alla pena di giorni 20 di arresto, con il beneficio della sospensione condizionale.

Con sentenza del 2.7.2013 la Corte di appello di Ancona confermava la decisione del Tribunale, rigettando in particolare la richiesta difensiva di disapplicare, in quanto illegittimo, il provvedimento del questore secondo cui l’imputata, esercitando la prostituzione per strada con atteggiamenti scandalosi e adescatori, rientrava tra le persone di cui alla Legge n. 1423 del 1956, articolo 1, n. 3).

Avverso la sentenza il difensore ricorre deducendo violazione di legge, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione: 1) la Corte di appello ha ritenuto l’imputata persona socialmente pericolosa ai sensi della Legge n. 1423 del 1956, articolo 1 per il solo fatto di esercitare la prostituzione, in mancanza di una norma che nel nostro ordinamento preveda la prostituzione (in luogo pubblico) come reato; 2) vizio della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimo ed adeguatamente motivato il provvedimento del Questore di allontanamento obbligatorio con divieto di rientro. Con successiva memoria reitera il motivo di ricorso relativo alla illegittimita’ del provvedimento del Questore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il giudice penale e’ tenuto ad accertare la legittimita’ del provvedimento amministrativo di rimpatrio con foglio di via obbligatorio previsto dalla Legge n. 1423 del 1956, articolo 2 alla stregua dei parametri dell’incompetenza, della violazione di legge e dell’eccesso di potere, sia sotto il profilo dello sviamento che delle altre figure sintomatiche di tale vizio elaborate dalla giurisprudenza amministrativa. (Sez. 1, n. 916 del 11/02/1997, P.M. in proc. Allegrini, Rv. 207345). Inoltre, pur essendo interdetto al giudice di sostituire la propria valutazione al giudizio di pericolosita’ espresso dal Questore, gli e’ consentito il sindacato di legittimita’ sul provvedimento, consistente nella verifica della sua conformita’ alle prescrizioni di legge, tra le quali rientra l’obbligo di motivazione in ordine agli elementi da cui viene desunto il giudizio di pericolosita’ del soggetto (Sez. 1, n. 248 del 13/12/2007 – dep. 07/01/2008, Luciani, Rv. 238767).

Nel caso in esame, il provvedimento del Questore include la ricorrente nella categoria delle persone pericolose ai sensi della Legge n. 1423 del 1956, articolo 1, n. 3) in quanto “esercitava la prostituzione con atteggiamenti adescatori e scandalosi” ed in ragione di “precedenti di polizia per furto, atti osceni ed altro”.

In riferimento all’esercizio della prostituzione in luogo pubblico occorre rilevare che, a seguito delle modifiche alla Legge n. 1423 del 1956, articolo 1 introdotte con la Legge n. 327 del 1988, articolo 2, e’ stato escluso che possano essere destinatari della misure di prevenzione “coloro che svolgono abitualmente attivita’ contrarie alla morale pubblica e al buon costume”, essendo necessario che il giudizio di pericolosita’ sia ancorato condotte aventi rilevanza penale; d’altra parte occorre considerare che il legislatore non ha inteso introdurre norme dirette a vietare l’esercizio della prostituzione in luogo pubblico.

Ne consegue che lo svolgimento dell’attivita’ di meretricio in luogo pubblico di per se’ non costituisce indice di pericolosita’ ai sensi e per gli effetti della Legge n. 1423 del 1956, articolo 1, n. 3) e articolo 2.

Il riferimento ad “atteggiamenti adescatori e scandalosi” appare una connotazione priva di concretezza fattuale, atteso che dalla annotazione di polizia giudiziaria allegata agli atti risulta semplicemente che la ricorrente venne controllata in ora notturna (ore 00.10) “ferma ai margini della strada palesemente intenta ad esercitare attivita’ di meretricio”.

Gli indicati “pregiudizi di polizia” non trovano alcun riscontro negli atti, ne’ sono richiamati nella sentenza impugnata, la quale fa riferimento ad un’unica condanna alla pena di euro 300 di ammenda per il reato contravvenzionale di atti contrari alla pubblica decenza commessi il (OMISSIS), circostanza da sola palesemente inidonea ad attribuire alla ricorrente la qualifica di persona dedita alla commissione di reati che mettono in pericolo l’integrita’ morale dei minorenni ovvero la sicurezza e la tranquillita’ pubblica.

L’insussistenza degli elementi addotti a sostegno della ritenuta pericolosita’ comporta la disapplicazione del provvedimento emesso dal Questore ai sensi della Legge n. 1423 del 1956, articolo 2, poiche’ illegittimo per difetto di motivazione e per sviamento del potere discrezionale.

La sentenza deve conseguentemente essere annullata senza rinvio perche’ il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

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