La questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma 2, c.p.p., recata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarieta? della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso gia? emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale e, dall’altro, che detto vincolo di solidarieta? può dal giudice dell’esecuzione penale affermarsi solo se la sentenza è divenuta irrevocabile prima del 4 luglio 2009
Suprema Corte di Cassazione
sezione I penale
sentenza 4 maggio 2017, n. 21357
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARCANO Domenico – Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere
Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere
Dott. ROCCHI Giacomo – Consigliere
Dott. APRILE Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 18/07/2016 della CORTE APPELLO di LECCE;
sentita la relazione svolta dal Consigliere MARCO VANNUCCI;
Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto: l’annullamento dell’ordinanza impugnata nella parte in cui con la stessa e’ stato negato lo scioglimento del vincolo della solidarieta’ passiva nel pagamento delle spese processuali, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Lecce per nuova deliberazione; il rigetto del ricorso nella parte in cui ha per oggetto la decisione relativa alla determinazione delle spese processuali dovute dal ricorrente.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 18 luglio 2016 la Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione:
a) rigetto’ la domanda con la quale (OMISSIS), condannato, unitamente ad altre otto persone, con sentenza passata in giudicato (sentenza emessa dalla Corte di appello di Lecce il 16 gennaio 2009 in parziale riforma di quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce il 2 maggio 2007) aveva chiesto, in considerazione dell’avvenuta abrogazione dell’articolo 535 c.p.p., comma 2, avvenuta L. n. 69 del 2009, ex articolo 67, comma 2, l’eliminazione dalla stessa del vincolo della solidarieta’ passiva nel pagamento delle spese processuali, disponendo che le stesse venissero imputate ad esso ricorrente in misura pari alla nona parte delle spese complessivamente dovute;
b) dichiaro’ non luogo a provvedere quanto alla domanda con la quale lo stesso (OMISSIS) aveva chiesto la determinazione delle spese di giustizia dallo stesso dovute limitatamente a quelle relative alle due intercettazioni dei colloqui avvenuti all’interno dell’autovettura targata “(OMISSIS)”.
1.1 A fondamento di tali decisioni la motivazione dell’ordinanza evidenzia che: la sentenza di condanna era stata emessa il 16 gennaio 2009, prima dell’entrata in vigore della L. 18 giugno 2009, n. 69 che ha espunto dall’ordinamento la regola della solidarieta’ passiva dei coimputati nel pagamento delle spese processuali, prima di allora recata dall’articolo 535 c.p.p., comma 2; le disposizioni di legge in materia di spese processuali hanno natura processuale con la conseguenza che rispetto ad esse si applica la norma di legge vigente al momento dell’emanazione della sentenza di condanna; a non diversa conclusione si giunge ritenendo che la condanna alle spese processuali costituisca una sanzione economica accessoria alla pena, avendo la giurisprudenza di legittimita’ chiarito, a sezioni unite, che l’esclusione del vincolo della solidarieta’ passiva conseguente all’abrogazione del citato articolo 535 c.p.p., comma 2, recata dalla L. n. 69 del 2009 non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudicato; inconferente rispetto alla questione della successione nel tempo delle norme di legge in materia di spese processuali era il riferimento del ricorrente al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 205, comma 1, come modificato dalla L. n. 69 del 2009, articolo 67, comma 3, dal momento che tale disposizione costituisce mero corollario del contesto normativo caratterizzato dalla contestuale abrogazione del carattere solidale della condanna alle spese, come tale riferibile ai soli titoli esecutivi assoggettabili, ratione temporis, alla regola dell’accollo pro quota delle spese medesime; la domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve essere proposta avanti il giudice civile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione, anche se le doglianze medesime riguardano, come nel caso del ricorrente, l’attinenza delle spese medesime a reati diversi da quelli per la cui commissione la persona era stata condannata.
2. Per la cassazione di tale ordinanza (OMISSIS) ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore con procura, avvocato (OMISSIS)) deducendo che il relativo contenuto costituirebbe violazione di legge dal momento che: proprio alla luce del principio di diritto affermato dalla sentenza di legittimita’ resa a sezioni unite, menzionata nell’ordinanza, l’esclusione del vincolo della solidarieta’ passiva nel pagamento delle spese processuali avrebbe dovuto essere affermato nel caso di specie, dal momento che al momento del passaggio in giudicato (asseritamente avvenuto il 6 novembre 2009) della sentenza di condanna nei suoi confronti emessa dalla Corte di appello di Lecce il 16 gennaio 2009 era gia’ in vigore la L. n. 69 del 2009; l’incidente di esecuzione da esso proposto non sarebbe stato, poi, diretto alla determinazione di quanto dovuto, bensi’ a definire la portata del titolo esecutivo nei suoi confronti emesso in riferimento al reato per la cui commissione egli era stato condannato, con la conseguenza che era da ritenersi ingiustificata la condanna al pagamento di tutte le spese di giustizia, ivi comprese quelle anticipate dallo Stato per intercettazioni ambientali e telefoniche relative alla posizione degli altri otto imputati nel processo con tale sentenza definito, avvenute anteriormente a quelle relative al reato della cui commissione esso ricorrente era stato ritenuto responsabile.
3. Il Procuratore generale ha evidenziato la parziale fondatezza del ricorso sostenendo che: la sentenza di condanna (anche) al pagamento delle spese processuali era divenuta irrevocabile il 6 novembre 2009, dopo l’entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, dispositiva dell’abrogazione del vincolo della solidarieta’ passiva dei condannati con la stessa sentenza al pagamento delle spese anticipate dallo Stato nel processo con la stessa sentenza definito, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione penale ben poteva procedere allo scioglimento del vincolo della solidarieta’ passiva; infondata era invece, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimita’, la censura relativa alla decisione con la quale il giudice dell’esecuzione aveva ritenuto di non essere tenuto a provvedere quanto alla sussistenza dell’obbligazione di pagamento delle spese per intercettazioni telefoniche ed ambientali, dovendo la stessa formare oggetto di opposizione all’esecuzione da proporre al giudice civile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In funzione della decisione relativa al ricorso proposto da (OMISSIS) questa Corte si atterra’ ai principi di diritto affermati, in materia di esecuzione di sentenze penali di condanna al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato definitive di processi nei confronti di piu’ imputati, da Cass. S.U., n. 491 del 29 settembre 2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251266.
2. Nel caso concreto: la sentenza di condanna emessa nei confronti dell’odierno ricorrente dalla Corte di appello di Lecce il 16 gennaio 2009 (in parziale riforma di quella emessa il 2 maggio 2007 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Lecce) ebbe a definire processo nel quale erano imputate nove persone ( (OMISSIS) fra queste); con tale sentenza gli imputati appellanti vennero anche condannati al pagamento, col vincolo della solidarieta’ passiva, delle spese processuali anticipate dallo Stato in tale processo; il 4 luglio 2009 entro’ in vigore la L. 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2009 (articolo 73 Cost., comma 3).
L’articolo 67, comma 2, della citata L. n. 69 del 2009 ha, da un lato, espunto dall’articolo 535 c.p.p. la regola (contenuta nel relativo comma 2) del vincolo della solidarieta’ di tutti gli imputati condannati con la stessa sentenza nell’obbligazione di pagamento delle spese anticipate dallo Stato nel processo con la stessa sentenza definito e, dall’altro, mantenuto (con la parziale modificazione del relativo comma 1) quella secondo cui l’obbligazione in questione e’ posta a carico del condannato.
La menzionata sentenza resa a sezioni unite, soprattutto alla luce dei contenuti della giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost., sent, n. 98 del 1998; Corte cost., ord. n. 57 del 2001), ha affermato che il debito da rimborso delle spese processuali dallo Stato anticipate nel processo penale costituisce sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del relativo regime giuridico; con la conseguenza che quanto alla nuova disciplina delle spese processuali recata dalla L. n. 69 del 2009 trova applicazione l’articolo 2 c.p., comma 4, che esclude dall’applicazione della legge piu’ favorevole al reo (nella specie, quella che ha eliminato il vincolo della solidarieta’ passiva sopra indicato, limitando l’obbligazione in discorso alle spese relative ai reati per la cui commissione ciascun imputato sia stato condannato) l’ipotesi in cui prima della sua entrata in vigore sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna.
Da tale affermazione di principio (espressiva di contrario avviso rispetto alle pronunce di legittimita’ secondo cui la L. n. 69 del 2009, articolo 67, comma 2, conteneva norme di natura processuale) deriva che la (abrogata) regola del vincolo della solidarieta’ passiva nel pagamento delle spese processuali relative a processo nei confronti di piu’ persone trova applicazione solo quanto alle sentenze di condanna che, pronunciate anteriormente al 4 luglio 2009, siano divenute irrevocabili prima di tale data.
Il ricorrente (OMISSIS) afferma che nei suoi confronti la sentenza di condanna emessa il 16 gennaio 2009 sarebbe divenuta irrevocabile il 6 novembre 2009 e, con la prima domanda contenuta nel ricorso per incidente di esecuzione depositato il 20 maggio 2016, aveva chiesto che, previo scioglimento del vincolo della solidarieta’ passiva nell’obbligazione di pagamento delle spese processuali, la sussistenza dell’obbligazione di pagamento di tali spese venisse delimitata in ragione della effettiva individuazione dei reati per la cui commissione egli ha riportato condanna con la citata sentenza del 16 gennaio 2009.
E’ da premettere che la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 535 c.p.p., comma 2, del vincolo di solidarieta’ della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso gia’ emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice della esecuzione penale, in quanto organo competente a conoscere di tutte le questioni che attengono alla esistenza, validita’ e sufficienza del titolo per l’esercizio dell’azione di recupero delle spese processuali (in questo senso, cfr., dopo la citata sentenza resa a sezioni unite, Cass. Sez. 3, n. 36359 del 19 maggio 2015, Testa, Rv. 264732).
L’ordinanza impugnata non ha fatto corretta applicazione della regola sopra riassunta, avendo avuto riferimento, nell’affermare la perdurante vigenza del vincolo della solidarieta’ passiva nel pagamento delle spese processuali delle persone condannate con la stessa sentenza, solo al giorno della relativa pronuncia; senza anche accertare se nei confronti di (OMISSIS) le statuizioni di condanna (alla pena e al pagamento delle spese processuali) contenute nella citata siano divenute irrevocabili prima del 4 luglio 2009, giorno di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009.
Solo ove cio’ sia accaduto potra’ affermarsi l’insensibilita’ della pronuncia relativa alle spese processuali all’avvenuta abrogazione dell’articolo 535 c.p.p., comma 2.
Ove invece il giudice dell’esecuzione in sede penale accerti che tale sentenza sia divenuta irrevocabile dopo il 4 luglio 2009 (come dall’odierno ricorrente dedotto), lo stesso giudice dovra’ specificare rispetto a quali capi della sentenza di condanna l’odierno ricorrente sia obbligato a rimborsare allo Stato le spese processuali anticipate nel processo con la stessa sentenza definito.
L’ordinanza impugnata e’ dunque da annullare, con rinvio alla stessa Corte di appello di Lecce, in funzione di giudice dell’esecuzione, che, nell’esaminare la prima domanda contenuta nel ricorso per incidente di esecuzione depositato il 20 maggio 2016 da (OMISSIS), dovra’ attenersi ai seguenti principi di diritto:
“la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’articolo 535 c.p.p., comma 2, recata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarieta’ della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso gia’ emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale”;
“il vincolo di solidarieta’ della condanna alle spese nel procedimento penale definito con la sentenza emessa il 16 gennaio 2009 dalla Corte di appello di Lecce potra’ dal giudice dell’esecuzione penale affermarsi nei confronti di (OMISSIS) solo se tale sentenza sia divenuta quanto a lui irrevocabile prima del 4 luglio 2009”;
“nel caso in cui la citata sentenza del 16 gennaio 2009 sia per (OMISSIS) divenuta irrevocabile dopo il 4 luglio 2009, il giudice dell’esecuzione in sede penale dovra’ evidenziare in riferimento a quali reati sia sussistente l’obbligo di tale persona di pagare le spese processuali anticipate dallo Stato nel processo con tale sentenza nei confronti dello stesso (OMISSIS) definito”.
3. Con la seconda domanda contenuta nel ricorso per incidente di esecuzione da (OMISSIS) depositato il 20 maggio 2016, (OMISSIS) aveva chiesto specificamente che le spese relative alle intercettazioni telefoniche ed ambientali disposte nel processo contro piu’ persone definito con la citata sentenza del 16 gennaio 2009, pari a complessivi Euro 7.669,46, dovessero essere da lui sostenute solo per la parte relativa alle due intercettazioni ambientali svolte all’interno dell’autovettura targata “(OMISSIS)” il 27 settembre 2003.
La citata sentenza resa ha sezioni unite ha chiarito che la domanda con la quale il condannato contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, deve essere proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 c.p.c.; con l’ulteriore precisazione secondo cui “il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in se’ preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata”.
Nello stesso senso e’ il principio di diritto affermato dalle successive Cass. Sez. 1, n. 11604 del 15 dicembre 2015, dep. 2016, Lucifora, Rv. 266610, nonche’ (in motivazione) Cass. Sez. 3, n. 36359 del 19 maggio 2015, Testa, cit..
Nel dichiarare non luogo a provvedere in ordine alla seconda domanda, come sopra riassunta, a lei rivolta quale giudice dell’esecuzione dall’odierno ricorrente, la Corte di appello di Lecce si e’ attenuta ai principi da ultimo riassunti: il ricorso contro tale statuizione contenuta nell’ordinanza e’ dunque infondato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al vincolo della solidarieta’, e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Lecce; rigetta nel resto il ricorso.
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