Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 4 maggio 2017, n. 21290

Non possono rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i documenti che non siano stati compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, in conformita? a quanto stabilito dall’art. 329, comma 1, c.p.p., ma provengano da privati e siano entrati a far parte degli atti processuali per loro iniziativa

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 4 maggio 2017, n. 21290


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi Fabrizi – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – rel. Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso la sentenza n. 741/2015 TRIBUNALE di TERAMO, del 05/02/2016;

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 02/02/2017 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARDIA Delia, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio perche’ il fatto non e’ previsto dalla legge come reato.

Udito il difensore avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 5 febbraio 2016, il Tribunale di Teramo dichiarava (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili del reato di cui all’articolo 684 c.p. loro rispettivamente ascritto e, operata la riduzione per la scelta del rito, li condannava, ciascuno alla pena di Euro 160,00 di ammenda, concedendo agli stessi i doppi benefici di legge.

Premetteva il Tribunale che era pacifico che i due suddetti imputati avessero pubblicato gli articoli meglio descritti nel capo di imputazione riportando stralci e contenuto di una denuncia sporta da (OMISSIS), le cui indagini erano in corso; quindi, dopo avere ampiamente esposto il sistema normativo in materia delineato dal combinato disposto dell’articolo 684 c.p. e articoli 114 e 329 c.p.p., concludeva affermando che tra gli atti di indagine effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria rientrano le denunce apprese dalla polizia giudiziaria e il verbale di spontanee dichiarazioni e acquisizione documentale rese da parte privata innanzi alla stessa, trattandosi di atti destinati a confluire nel fascicolo processuale e a essere utilizzate per tutte le indagini da eseguirsi e che ricadono sotto la previsione di cui all’articolo 329 c.p.p., comma 1.

2. Avverso detta sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione con due distinti atti di identico contenuto.

2.1. Con il primo motivo, i ricorrenti hanno denunciato “inosservanza della legge penale di cui all’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione all’articolo 329 c.p.p., comma 1, in combinato disposto con l’articolo 357 c.p.p., articolo 114 c.p.p., commi 1 e 7 e articolo 684 c.p. poiche’ la denuncia scritta e’ atto privato non soggetto a segreto istruttorio”.

La difesa dei ricorrenti sostiene, infatti, che gli atti coperti da segreto ai sensi dell’articolo 329 c.p.p., comma 1, sono gli atti di indagini compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, per i quali vige il divieto di pubblicazione ex articolo 114 c.p.p.; e sostiene altresi’ che l’articolo 357 c.p.p. elenca gli atti coperti da segreto istruttorio perche’ soggettivamente riferibili al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria e tra questi la denuncia presentata oralmente, ma non quella scritta che e’ atto della parte privata.

2.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti hanno denunciato “manifesta illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), poiche’ interamente contraddittoria per avere ritenuto il giudice di prime cure la denuncia scritta dal privato soggetta ex articolo 329 c.p.p., comma 1, a segreto istruttorio mentre contestualmente riteneva, in premessa, sottoposti a segreto istruttorio gli atti soggettivamente riferibili non al privato ma al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria”.

2.3. Con il terzo motivo i ricorrenti hanno denunciato “mancanza di motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), per avere ritenuto il giudice di primo grado genericamente che il contenuto della denuncia potesse evincersi dall’informativa di polizia giudiziaria senza, tuttavia, specificare ne’ quale attivita’ ne’ quali atti di polizia avessero formato il suo convincimento nel pervenire al giudizio di colpevolezza”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il primo motivo di ricorso e’ fondato ed e’ assorbente rispetto agli altri.

Osserva, infatti, il Collegio che la contravvenzione di cui all’articolo 684 c.p., sanziona “chiunque pubblica, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazione, atti o documenti di un procedimento penale di cui sia vietata per legge la pubblicazione”.

E’ percio’ evidente che la condotta di arbitraria pubblicazione deve riguardare “atti” o con pari rilevanza – “documenti” che ineriscano a un procedimento penale, dei quali la pubblicazione sia vietata per legge; e che tale ultima espressa indicazione normativa divieto per legge – impone di percorrere l’unica strada ermeneutica dotata di legittimita’ e cioe’ quella volta a rinvenire nell’ordinamento penale i termini di legge che attengano al divieto di pubblicazione di atti e documenti di un procedimento penale.

In tal senso il riferimento obbligato e’ senza dubbio alcuno quello dell’articolo 114 c.p.p. il quale stabilisce al primo comma: “E’ vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto, o anche solo del loro contenuto”.

Quanto sopra premesso, per individuare gli atti e i documenti coperti dal segreto, per i quali vige il divieto di pubblicazione, ex articolo 114 c.p.p. e che dunque costituiscono materia del reato di cui all’articolo 684 c.p., e’ necessario fare riferimento all’articolo 329 c.p.p., comma 1, che indica espressamente come coperti dal segreto “gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria”: dunque, si deve trattare di atti di indagine effettuati direttamente o per iniziativa (o delega) dei predetti organi pubblici.

Ebbene, per gli atti di indagine in senso stretto formati dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, come ad esempio gli esami di persone informate e gli interrogatori degli indagati, non si pone alcun problema relativamente alla loro segretezza, dal momento che si tratta di atti in ogni caso ricompresi nell’articolo 329 c.p.p., comma 1; mentre per la categoria dei documenti che siano entrati a far parte del contenitore processuale, la questione e’ ben diversa.

E infatti – secondo la giurisprudenza di questa Corte – tali documenti, ai fini del segreto, rientrano nella previsione di legge ove abbiano origine nell’azione diretta o nell’iniziativa del pubblico ministero o della polizia giudiziaria e percio’ quando il loro momento genetico, e la strutturale ragion d’essere, sia in tali organi. Con la conseguenza che tale conclusione non puo’ valere ove si tratti di documenti aventi origine autonoma, privata o pubblica che essa sia, non processuale, generati non da iniziativa degli organi delle indagini, ma da diversa fonte soggettiva e secondo linee giustificative a se’ stanti.

Dunque, non possono rientrare nella categoria del segreto, ai fini in esame, i documenti che non siano stati compiuti dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, in conformita’ a quanto stabilito dall’articolo 329 c.p.p., comma 1, ma provengano da privati e siano entrati a far parte degli atti processuali per loro iniziativa.

A tal proposito va ribadito quanto affermato da questa stessa sezione (cfr.: Cass. pen., sez. 1, 9 marzo 2011, n. 13494), e cioe’ che tale conclusione si impone da un lato per il principio di tipicita’, stante il tenore letterale di una norma integratrice di quella penale (“atti di indagine compiuti dal P.M., ecc.”), dall’altro per la logica giuridica che impone di ritenere che qualita’ e matrice genetica di un documento possa perdere o mutare valore e significato se versato agli atti di un procedimento penale, neppure se in forza di una eventuale acquisizione disposta dagli inquirenti. E in vero, non puo’ darsi, al termine “compiuti”, di cui all’articolo 329 c.p.p., un significato tanto ampio da farlo fuoriuscire dal suo intrinseco valore semantico; del resto, diversamente opinando, la disposta acquisizione in ambito processuale, a fini di indagine, renderebbe in pratica inutilizzabili documenti, come ad esempio una delibera societaria o un provvedimento amministrativo, che invece pacificamente conservano la loro piena autonomia giuridica.

A maggior ragione, dunque, la denunzia scritta da una parte e da questa presentata ai pubblici ministeri o alla polizia giudiziaria non puo’ essere considerata alla stregua di atto “compiuto” da costoro.

Dalle su esposte considerazioni, consegue che gli imputati ricorrenti devono essere assolti con la formula “il fatto non sussiste”, in ragione della mancanza, nella condotta loro attribuita, di un elemento essenziale della struttura giuridica del reato contestato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i fatti non sussistono

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