Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 31 marzo 2017, n. 16418

 

Ai fini del computo della superficie minima vitale per il detenuto, individuata in tre metri quadrati, lo spazio disponibile in cella deve essere inteso come “libero”, deve, cioè, consentire il movimento del detenuto e l’esplicazione delle connesse funzioni strutturalmente legate allo spostamento dinamico della persona. Pertanto la presenza di arredi fissi, non facilmente rimuovibili attraverso operazioni semplici, fa sì che la superficie perda la sua connotazione inziale, per assumere quella di uno spazio occupato da arredi o altra oggettistica fissa. E’ ininfluente che si tratti di accessori, comunque, necessari a permettere lo svolgimento di attività che fanno parte della vita quotidiana

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 31 marzo 2017, n. 16418

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefania – Presidente

Dott. MAZZEI Antonella P. – Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 375/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA, del 02/07/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAIRO ANTONIO;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle Ammende.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, all’esito della camera di consiglio, con ordinanza in data 24 novembre 2014 rigettava la richiesta avanzata da (OMISSIS), finalizzata ad ottenere la cessazione delle condizioni lesive della detenzione in violazione dell’articolo 3 Cedu. Successivamente alla presentazione del reclamo era entrata in vigore la L. 26 luglio 1975, n. 354, articolo 35 ter di guisa che il medesimo Magistrato di sorveglianza riteneva di valutare il reclamo anche alla stregua della disposizione sopravvenuta. Il detenuto aveva lamentato una condizione detentiva non conforme all’articolo 3 Cedu affermando la compromissione dei propri diritti, per le limitate dimensioni della camera detentiva. L’adito giudice la riteneva, di converso, di dimensioni tali da superare la soglia dei tre metri quadri e concludeva per l’insussistenza delle lamentate violazioni, rigettando il reclamo.

1.1. Il detenuto proponeva impugnazione al Tribunale di sorveglianza di Perugia contestando le misurazioni poste a fondamento della decisione e si doleva, essenzialmente, della decisione nella parte in cui il primo Giudice aveva ritenuto che non si dovesse scomputare, per il calcolo dello spazio effettivamente disponibile, la superficie occupata dai letti “a castello”.

Il Tribunale di sorveglianza riteneva corretta la decisione del magistrato di sorveglianza. Ribadiva i principi affermati dalla CEDU chiarendo che ove il detenuto avesse fruito di uno spazio inferiore ai tre metri quadri si sarebbe integrata una presunzione assoluta di violazione dell’articolo 3 Cedu. Nel caso in cui lo spazio disponibile fosse stato compreso tra i tre ed i quattro metri quadri occorreva, di converso, procedere ad una verifica ulteriore, accertando se altri indici “compensativi” (riscaldamento, servizi accessori offerti, tempi e orari trascorsi all’esterno) potessero attenuare il sacrificio imposto al medesimo detenuto.

Sui criteri di calcolo della superficie disponibile annotava il Tribunale di sorveglianza che si dovessero scomputare gli spazi occupati dagli arredi fissi e dai letti degli altri detenuti – al pari ospiti della camera detentiva – sempre che non fossero stati inseriti nella colonna di brande “a castello” in cui era collocato anche il letto del detenuto istante. Funzionale alla vivibilita’ dello spazio sarebbe stato da ritenere il proprio letto.

Sulla scorta delle premesse operate il Tribunale di sorveglianza affermava che il provvedimento reclamato aveva correttamente detratto, in funzione del calcolo degli spazi e delle superfici vivibili, gli arredi fissi e lo spazio occupato dal locale bagno. Ancora, riteneva condivisibile il secondo giudice la decisione di non escludere dal computo il letto del detenuto istante.

2. Ricorre per cassazione personalmente (OMISSIS) affermando in sostanza che il Tribunale di sorveglianza aveva errato nel condividere il ragionamento del primo giudice; ne critica il ragionamento censurando le modalita’ di misurazione degli spazi e assumendo una dimensione della camera di detenzione compresa tra i 7,74 mq e gli 8,58 mq. Ammessa la superficie da ultimo indicata, osserva il ricorrente, si sarebbe dovuto procedere alla detrazione dello sazio occupato dagli arredi fissi, per mt/q 3,65, con una superficie residua pari a mt/q 4,93. Si sarebbe indi dovuto imputare detto spazio a ciascuno dei due detenuti presenti nella stanza attribuendo una superficie vivibile, in definitiva, pro capite, che risultava inferire ai 3 mt/q, superficie non conforme all’interpretazione offerta dalla giurisprudenza in relazione all’articolo 3 CEDU.

Nella specie, infatti, il ricorrente lamenta d’aver fruito d’uno spazio pari a metri quadri 2,47, inferiore alla soglia di minima vivibilita’ che avrebbe reso in astratto conforme la sua detenzione all’indicato articolo 3 Cedu.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato per quanto si passa ad esporre.

1.1. Il Tribunale di sorveglianza per il distretto della Corte d’appello di Perugia, richiamata la giurisprudenza formatasi sull’interpretazione dell’articolo 3 Cedu, ha ritenuto che, nei tre metri quadri, da assicurare a ciascun detenuto, come spazio minimo disponibile per una detenzione conforme all’indicata disposizione Convenzionale, non si potesse includere quello occupato da arredi fissi (mobili o pensili) e quello occupato dal letto degli altri detenuti, ove lo stesso non si fosse trovato nella medesima colonna di letti “a castello” in cui risultava allocato quello del detenuto istante. Ha, dunque, concluso ritenendo funzionale alla vivibilita’ dell’ambiente lo spazio occupato solo dal proprio letto e dagli arredi mobili, come il tavolo e le sedie.

Sulla scorta di questa premessa ha respinto il reclamo ritenendo non sussistenti condizioni detentive ex se non conformi all’indicato articolo 3 Cedu.

1.2. Il nucleo centrale della verifica da operare afferisce le modalità di computo dello spazio minimo vivibile per l’individuo posto in cella collettiva.

Per costante interpretazione della CEDU la disponibilità a favore del detenuto di spazi inferiori ai tre metri quadrati involge ex se la violazione dell’articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, violazione rispetto alla quale risultano indifferenti eventuali compensazioni con servizi residui o anche legati all’offerta di spazi comuni esterni alla cella (decisione Sulejmanovic contro Italia del 6.11.2009 e Torreggiani contro Italia dell’8.1.2013). Si ritiene, in ipotesi siffatte, una presunzione forte di trattamento inumano o degradante, rispetto alla quale si e’ ammessa, da ultimo, una “compensazione”, al più, con un tempo ridotto di permanenza in quell’ambiente e con la creazione di servizi individuali positivi nella gestione del trattamento penitenziario, assicurato al medesimo detenuto (decisione Mursic contro Croazia del 12 marzo 2015 e Grande Camera, ancora, nel caso Mursic contro Croazia, in data 20 ottobre 2016).

1.3 Questa Corte ha gia’ fornito alcune specifiche indicazioni sui criteri di computo degli spazi minimi di vivibilità (Sez. 1, sentenza nr. 5728 del 2014, P.G. c/Berni). Si è confermato, in definitiva, che i tre metri quadri segnano uno spazio minimo necessario per garantire il “movimento” del soggetto in detenzione, di guisa che da esso vanno estratti gli arredi fissi, in ragione dell’ingombro che generano (anche Sez. 7, del 18.11.2015 ric. Borrelli).

Dallo spazio minimo di vivibilita’ si e’ osservato va, altresì, detratta la superficie occupata dal proprio letto, ove inserito in una colonna a castello (Sez. 1, nr. 52819, 9 settembre 2016, dep. 13/12/2016, Sciuto).

Cio’ poiche’, in ipotesi siffatta, il letto realizza un “ingombro” idoneo a restringere lo spazio vitale minimo all’interno della cella.

Lo spazio disponibile in cella va, invero, inteso come libero. Esso, cioe’, deve permettere il movimento e l’esplicazione delle connesse funzioni strutturalmente legate allo spostamento dinamico della persona. La’ dove in esso risultino collocati arredi fissi non facilmente rimuovibili, attraverso operazioni semplici, la superficie perde la sua connotazione iniziale, per assumere quella d’uno spazio occupato, appunto, da arredi o altra oggettistica fissa. E’ ininfluente che si tratti di accessori, comunque, necessari a permettere lo svolgimento di attivita’ che fanno parte della vita quotidiana. Cio’ e’ quanto accade anche con la colonna di letti “a castello”.

Da quanto premesso deriva che nella determinazione della superficie minima dei tre metri quadri non possa essere inclusa quella occupata dal proprio letto inserito in una struttura “a castello”.

2. La decisione impugnata, si è anticipato, muove, da un presupposto in astratto corretto, in tema di modalita’ di computo dello spazio minimo individuale in cella collettiva.

Ritiene, invero, il Tribunale di sorveglianza che nel calcolo dello spazio disponibile si debba includere la superficie occupata dal proprio letto e si debba escludere piuttosto l’ingombro dei letti degli altri detenuti sempre che non risultino inseriti in una colonna “a castello” in cui risulta incluso anche il letto del detenuto istante.

Pur a fronte dei principi enunciati, tuttavia, il provvedimento impugnato non esplicita, si è visto, la base fattuale su cui ha svolto il ragionamento che ha indotto al computo dello spazio minimo vivibile a favore di ciascun detenuto.

Non si comprende dalla lettura della motivazione dell’ordinanza in esame come in concreto sia stata quantificata la superficie disponibile da ciascun detenuto e come sia stata calcolata quella in particolare occupata dai letti, inseriti in una colonna “a castello”, con relativa detrazione o meno per il computo dello spazio minimo vivibile.

Cio’ a fronte della critica operata dal ricorrente che espressamente ha ribadito, sul punto (indicando misure e criteri di calcolo algebrico) di aver fruito di uno spazio pari a circa 2,47 mq, inferiore, pertanto, alla soglia di vivibilità, su cui si fonda l’articolo 3 CEDU. Ammessa, infatti, una superficie della camera di detenzione pari a 8,58 mq, il ricorrente afferma che si sarebbe dovuto procedere alla detrazione dello spazio occupato dagli arredi fissi, per mt/q 3,65 (spazio in cui era da includere la colonna di letti a castello) con una superficie residua pari a mt/q 4,93, da imputare congiuntamente a due detenuti e con un piano minimo finale di calpestio utile inferiore ai 3 metri quadri, pro capite.

Ne’ il provvedimento impugnato esplicita i criteri di calcolo e le misurazioni degli arredi, cui si è conformato, al fine di far intendere, eventualmente anche aliunde, quale fosse stato il criterio adottato per la determinazione della superficie vivibile da parte di ciascuno.

Il provvedimento impugnato, per le ragioni esposte va, pertanto, annullato con rinvio, al Tribunale di sorveglianza di Perugia, perche’ provveda ad una nuova valutazione sul punto, esplicitando la base fattuale che abbia costituito oggetto di considerazione per il calcolo della superficie minima vivibile.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Perugia

 

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *