Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 28 agosto 2017, n. 39443

Il reato proprio di cui all’art. 2625, cod. civ. non riguarda la partecipazione del socio e l’esercizio dei relativi diritti in riferimento a tutti gli aspetti della vita societaria, comprese le deliberazioni della società, ma intende garantire soltanto le funzioni di controllo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di prendere parte, integra violazione della norma, essendo necessario che l’impedimento attenga in modo specifico alle funzioni ispettive circa la regolarità della gestione

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE I PENALE

SENTENZA 28 agosto 2017, n. 39443 

 

Ritenuto in fatto

Con sentenza del 30 giugno 2009 il Tribunale di Catania affermava la responsabilità dell’imputato R.E. in ordine al reato di cui all’art. 2625 cod. civ., commi 1 e 2, contestatogli per avere, nella qualità di socio accomandatario ed amministratore della Coimel Impianti s.a.s. di R.E. , ostacolato l’attività di controllo del socio accomandante D.B.G. , non mettendo a disposizione dello stesso la documentazione contabile e sociale, che risultava così di fatto occultata. Pertanto, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena, condizionalmente sospesa, di giorni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni morali e materiali da liquidarsi in separata sede, al pagamento di una provvisionale di Euro 10.000,00 e alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile costituita; veniva altresì condannata la (omissis) s.a.s. al pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 12.900,00 ex art. 9, 10, 12 lett. a) e 25 ter D.Lvo 8 giugno 2001.

1.1 Proposto appello da parte della difesa dell’imputato, la Corte di appello di Catania con sentenza del 17 novembre 2010 riformava la sentenza impugnata e dichiarava non doversi procedere in ordine al reato ascritto per mancanza di rituale presentazione dell’atto di querela, essendo quella agli atti stata presentata tardivamente in data 14 aprile 2007, oltre il termine di sei mesi, decorrente dalla data di consumazione del reato, individuabile nel 3 agosto 2006 in coincidenza con la data d’inoltro dell’ultima documentazione societaria spedita dall’odierno imputato in risposta alle ripetute richieste della parte civile.

1.2 Su ricorso presentato dal Procuratore Generale, dalla parte civile e all’imputato, la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, in accoglimento delle impugnazioni proposte, con decisione del 18 gennaio 2012 annullava con rinvio la sentenza di appello, rilevando l’erroneità dell’opinione espressa dalla Corte territoriale circa la natura di reato di pericolo del delitto contestato, trattandosi, invece, di una fattispecie di danno, per la quale il termine per la presentazione della querela decorre dal momento in cui ‘il titolare ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto reato nella sua dimensione oggettiva e soggettiva’. Disponeva dunque che nel giudizio di rinvio fosse rivalutata la tempestività della querela e, una volta eventualmente risolta in senso positivo la questione, fosse accertato puntualmente il danno patito dalla persona offesa in relazione alle specifiche obiezioni mosse dalla difesa dell’imputato, secondo la quale il D.B. non aveva subito alcun pregiudizio, sia quanto alla mancata liquidazione della quota sociale, alla mancata ripartizione di utili, alla indebita percezione di introiti da parte dell’amministrazione, sia quanto al pagamento di imposte e tasse.

1.3 La Corte di appello di Catania con sentenza del 12 gennaio 2016, pronunciando in sede di rinvio, proscioglieva l’imputato dal reato ascrittogli perché estinto per prescrizione e, tenuto conto dell’azione civile esercitata dal D.B. mediante la costituzione di parte civile, riteneva:

– tempestiva la querela sporta dai D.B. il 16 aprile 2007;

– pregiudizievole per la persona offesa la condotta illecita addebitata all’imputato, in quanto, tramite la consulenza tecnica d’ufficio disposta nell’ambito del giudizio civile ancora pendente tra il R. ed il D.B. , avente ad oggetto la liquidazione della quota sociale di spettanza del D.B. , era emerso che detta quota era del valore di Euro 271.766,16, di gran lunga superiore a quanto determinato dall’imputato, il quale l’aveva liquidata per l’importo di Euro 53.995,95, come comunicato con atto del 2/2/2009;

– sussistente il nesso di causalità tra la condotta posta in essere dall’imputato ed il danno patrimoniale cagionato alla parte civile, atteso che, qualora questa avesse avuto a disposizione tutta la documentazione societaria necessaria, avrebbe potuto determinare correttamente l’entità della quota spettantegli.

Avverso detta sentenza ha proposto nuovamente ricorso l’imputato per il tramite del suo difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento senza rinvio per i seguenti motivi:

a) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2625 cod.civ. poiché l’imputato avrebbe dovuto essere assolto con la formula perché il fatto non costituisce reato, in virtù dell’inesistenza del danno lamentato dal querelante. La Corte di appello ha ritenuto di dover individuare il danno patito dal D.B. ‘nella differenza esistente tra il valore della quota che il R. intendeva liquidare al D.B. e il valore della effettiva quota sociale, così come accertata e verificata in base alla documentazione societaria messa a disposizione del CTU’. Tale considerazione è frutto della lettura parziale dell’elaborato, il quale, a pagina 17, ha precisato che il valore stimato alla data del 31/12/2006 potrebbe subire una decurtazione qualora fosse stata accolta la domanda azionata contro la (OMISSIS) s.a.s. di R.E. dalle eredi di un lavoratore dipendente, cosa verificatasi con la sentenza emessa dal Tribunale di Catania del 9/12/2011, sicché tale pronuncia ha comportato l’azzeramento del valore della quota del D.B. , poiché il debito così accertato ha valore superiore a quello della società, stimato dal CTU, e determina l’insussistenza di alcun pregiudizio per il socio accomodante; inoltre, il D.B. aveva richiesto il pagamento della somma di 700.000 Euro quale corrispettivo della propria quota, valore nettamente superiore a quanto stimato dal c.t.u. il che ha reso legittimo il rifiuto del pagamento spontaneo di quanto preteso dal socio receduto.

b) Inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2625 cod. civ.; mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto alla mancata assoluzione dell’imputato perché il fatto non sussiste, o non costituisce reato per l’inesistenza del danno, del nesso causale tra la condotta ascritta ed il presunto evento dannoso, nonché dell’elemento soggettivo connesso a detto asserito danno. La Corte di appello, con riferimento al nesso di causalità, ha ritenuto che qualora il D.B. avesse avuto a disposizione tutta la documentazione societaria necessaria, avrebbe potuto determinare correttamente l’entità della quota spettantegli, così impedendo al R. di cagionargli il relativo danno, ma non soltanto in tal modo ha preso in considerazione un elemento non incluso nell’imputazione, ossia la liquidazione della quota societaria, ma non ha correttamente ricostruito la fattispecie penale sanzionata dall’art. 2625 cod. civ. che richiede un danno conseguente alla condotta incriminata.

Nel caso di specie non sussiste il danno patrimoniale ed il collegamento causale con la condotta ascritta, poiché l’impedita consultazione della documentazione societaria non può essere causa della mancata liquidazione della quota e della divergenza di valore tra quanto preteso dal socio receduto e quanto accertato, tanto più che il R. non ha mai negato il diritto alla liquidazione della quota, ma ha offerto di versare una somma inferiore alla stima effettuata dalla parte civile, concretizzando una divergenza sulla quantificazione del valore della quota. In ogni caso non vi è prova che l’effettivo controllo da parte del socio accomandante avrebbe effettivamente consentito di evitare il danno, in quanto appare altamente probabile, invece, considerata la conflittualità delle parti, che le suddette divergenze sulla stima della quota sarebbero comunque rimaste. La Corte di Appello ha ritenuto erroneamente che il danno fosse da rinvenirsi, non tanto nella mancata liquidazione della quota, bensì nella mancata determinazione del valore della quota, ma trattasi di evento che non rappresenta il danno patrimoniale previsto dalla norma penale in commento e comunque non ha tenuto conto che la domanda di liquidazione della quota del socio receduto va rivolta contro la società e non contro gli altri soci, sicché non deve rispondere il ricorrente di un pregiudizio cagionato da terzi, ossia dalla società.

c) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2625 cod. civ. perché la Corte di Appello avrebbe dovuto emettere sentenza di non doversi procedere in virtù del tardivo deposito della denuncia – querela. Anche qualora si volesse ritenere che sussista un danno per la parte civile, lo stesso andrebbe individuato nel recesso esercitato per giusta causa, che nel caso era intervenuto dopo avere ricevuto parte della documentazione richiesta ed a causa di quanto appreso suo tramite e del danno patrimoniale che ne era emerso, non già per il mancato invio di essa.

Dunque, l’asserito danno patrimoniale al socio ha preceduto il recesso e ciò rende tardiva la querela presentata in data 16/4/2007, allorché il termine decadenziale dei tre mesi, decorrente dalla data del recesso, era scaduto il giorno 5/1/2007; analogamente, anche considerando i tre mesi di preavviso ex art. 2285 cod. civ., comma 3, il termine era venuto a scadenza il 5/4/2007.

La motivazione della sentenza impugnata è giuridicamente erronea e contraddittoria laddove assume che la querela sarebbe stata presentata nel rispetto del termine dei sei mesi per la liquidazione della quota, decorrente dal recesso, ai sensi del disposto dell’art. 2289 cod. civ., comma 4. In realtà, già prima del recesso il D.B. aveva maturato la consapevolezza di non avere potuto esercitare compiutamente il controllo sulla gestione societaria e la stessa non è in relazione con lo spirare del termine semestrale per la liquidazione della quota, quanto con le condotte asseritamente impeditive poste in essere dall’imputato molti mesi prima.

d) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2625 cod. civ. quanto alla sussistenza della condotta penalmente rilevante, sulla quale la Corte di Appello non ha reso alcuna motivazione. Dalla documentazione versata in atti emerge che la prima richiesta inoltrata dalla parte civile aveva ricevuto immediato riscontro con trasmissione di tutta la documentazione disponibile o al momento reperibile, ovvero bilanci anni 2002/2004 e Modello Unico 2004/2003/2002, mentre la restante non poteva essere trasmessa, in quanto il bilancio del 2005 non era ancora pronto e sarebbe stato trasmesso il 3/8/2006, la situazione contabile dell’anno 2006 e le giacenze di magazzino non erano aggiornate, dipendendo dalla contabilizzazione delle rimanenze del precedente esercizio, mentre per gli anni precedenti era stato il D.B. a redigere l’inventario di magazzino, il quale aveva anche chiesto ed effettuato gli acquisiti delle attrezzature della società, aveva diretto i cantieri, conoscendo i lavori eseguiti, e potuto ottenere il libro dei cespiti, allegato alla denuncia-querela ed i modelli 770 non potevano essere consegnati, contenendo dati sensibili relativi ai lavoratori dipendenti. La successiva richiesta del 3/8/2006 era stata avanzata nel periodo di ferie e non era stata evasa dopo il recesso del socio, che lo ha privato del diritto di esercitare il controllo sull’andamento della società, come riconosciuto anche dalla Corte di cassazione nella sentenza rescindente. Pertanto, non è ben chiaro nella sentenza quali documenti non consegnati avrebbero determinato le difficoltà nel determinare il valore della quota e comunque risulta dimostrato che il R. aveva consegnato quanto era possibile nel momento della ricezione della richiesta.

e) Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; inosservanza o erronea applicazione dell’art. 2625 cod. civ. quanto all’elemento soggettivo del dolo. La Corte di appello non ha considerato che il teste M. , dottore commercialista di fiducia della società, ha riferito di essere stato autorizzato dall’Ing. R. a consegnare tutta la documentazione prevista dalle disposizioni normative; il teste P. ha escluso che l’imputato gli avesse vietato di rilasciare copia di documenti o informazioni riguardanti la società al D.B. . Da tali testimonianze si evince la mancanza di dolo e la collaborazione possibile per evadere le richieste del D.B. .

Con memoria pervenuta in data 27 febbraio 2017 la difesa della parte civile ha dedotto in ordine alla perfetta tempestività della querela, sporta entro il termine di legge poiché entro la data del 5 aprile 2007 l’imputato avrebbe dovuto provvedere alla liquidazione della quota sociale e mettere a disposizione del socio accomandante tutta la documentazione societaria per consentire la verifica della correttezza della liquidazione, per cui in corrispondenza di tale scadenza so è realizzato il danno patito dalla persona offesa. Inoltre, ha dedotto la corretta configurazione del reato di cui all’art. 2625 cod. civ., comma 2, di cui la Corte di appello ha ravvisato tutti gli elementi integrativi per la dimostrata attività di occultamento della documentazione contabile societaria. Quanto alla configurazione del danno cagionato al D.B. , consistente nella differenza tra il valore della quota che il R. intendeva liquidare ed il valore della quota accertato nella causa civile sulla base delle valutazioni del consulente tecnico d’ufficio. Ha, infine, sostenuto la piena legittimazione del D.B. a sporgere querela contro il R. per avere questi commesso la condotta impeditiva quando il primo aveva ancora la qualità di socio e non aveva ancora esercitato il diritto di recesso, tanto più che tale volontà era stata formalizzata verso i terzi soltanto con l’atto di modifica dei patti sociali del 9 aprile 2009.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

In via preliminare dovrebbe procedersi alla disamina del terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente reitera l’eccezione di tardiva proposizione della querela. In realtà, le censure difensive vanno esaminate congiuntamente poiché il tema della tempestività della querela, a ragione della struttura della fattispecie criminosa contestata, coinvolge l’individuazione dei suoi elementi costitutivi dell’azione e dell’evento: la ritualità dell’iniziativa querelatoria va, infatti, accertata in funzione della conoscenza in capo alla persona offesa dell’evento dannoso, prodottosi in conseguenza della condotta d’impedito controllo.

1.1 La questione è stata già affrontata nella sentenza rescindente, pronunciata dalla quinta sezione penale di questa Corte. In quella sede si è riscontrata l’erroneità della decisione assunta dalla Corte territoriale, che aveva prosciolto l’imputato per tardività dell’atto querelatorio, quale effetto della non corretta considerazione degli elementi costitutivi della fattispecie penale contestata, da ritenersi non già reato di pericolo, come affermato dai giudici di appello, ma di danno, che si perfeziona con il realizzarsi dell’evento pregiudizievole di per sé successivo alla condotta di impedito controllo da parte del socio, perché a questa collegato causalmente quale sua conseguenza. In particolare, la Corte di cassazione ha stigmatizzato come giuridicamente non condivisibile la ritenuta tardività della querela sporta in data 14 aprile 2007 rispetto al perfezionamento, ritenuto istantaneo, del reato in data 3 agosto 2006, ossia nel momento in cui l’imputato aveva inoltrato al D.B. l’ultima non esaustiva documentazione in risposta alla sua seconda richiesta del 24 luglio 2006: al contrario, secondo i giudici di legittimità, avrebbe dovuto accertarsi quale danno fosse stato arrecato al socio in dipendenza dell’occultamento dei documenti necessari per l’esercizio del controllo ed in quale momento la persona offesa avesse avuto conoscenza del pregiudizio subito, per poi da esso calcolarsi il termine trimestrale di legge per la proposizione della querela.

Ha quindi aggiunto ulteriore precisazione, secondo la quale, poiché il D.B. aveva formalizzato il proprio recesso dalla società nell’ottobre 2006, dal momento dell’efficacia del recesso, prodottasi tre mesi dopo nel gennaio 2007 ai sensi dell’art. 2285 cod. civ., egli aveva perduto la qualità di socio accomandante, con la conseguente irrilevanza, ai fini dell’integrazione della fattispecie di reato, delle condotte limitative del controllo sulla società compiute dall’imputato in data successiva al gennaio 2007; aveva altresì avvertito che le azioni da prendere in considerazione erano quelle, pur risalenti al 2006, produttive di danno, che avrebbe potuto verificarsi anche successivamente.

1.2 La Corte di appello nel giudizio di rinvio ha ritenuto di dover considerare quale momento di decorrenza iniziale del termine previsto dall’art. 124 cod. proc. pen. la data del 5 aprile 2007, coincidente con la scadenza del semestre entro il quale R. , socio accomandatario, secondo la previsione dell’art. 2289 cod. civ., comma 4, era tenuto a liquidare la quota sociale al D.B. dopo che questi aveva esercitato il diritto di recesso, comunicato con missiva del 5 ottobre 2006. Secondo la predetta Corte, entro tale scadenza temporale, il R. poteva ancora liquidare la quota sociale al D.B. e mettere a disposizione di quest’ultimo la documentazione societaria necessaria per consentire al socio accomodante la verifica della correttezza della relativa operazione, sicché, al maturare di tale termine, il D.B. aveva avuto consapevolezza di non essere stato posto nelle condizioni di visionare e valutare tutta la documentazione societaria, necessaria per esercitare il suo diritto di controllo sulla gestione dell’impresa.

Ritiene il Collegio che siffatto ragionamento presenti evidenti errori giuridici e non rispetti il contenuto dell’accusa nei termini esplicitati nell’imputazione.

2.1 In primo luogo è opportuno considerare attentamente la formulazione dell’addebito mosso al R. , che contempla la duplice ipotesi dell’ostacolo all’attività di controllo del socio accomandante, D.B.G. , realizzato mediante la mancata messa a disposizione della documentazione sociale e contabile che risultava così occultata e tramite il compimento di idonei artifici, causa di un danno patrimoniale, non specificato. Le sentenze di merito occupatesi del caso hanno ricostruito probatoriamente soltanto la prima condotta di occultamento dei documenti afferenti la gestione della società sulla base di quanto deducibile dalla corrispondenza intercorsa tra i due soci e delle testimonianze escusse, senza essersi impegnate nell’accertamento delle ulteriori e più specifiche azioni artificiose, rimaste dunque indimostrate.

2.2 Per effetto di tale constatazione, in merito al comportamento accertato la sentenza impugnata rivela l’erroneità dell’intera ricostruzione della fattispecie di reato, laddove, tenendo conto solo in parte dei principi di diritto contenuti nella sentenza di annullamento della Corte di cassazione, ha affermato che la condotta penalmente rilevante, integrante il reato di cui all’art. 2625 cod. civ., era rappresentata dall’omessa trasmissione della documentazione richiesta dal D.B. , necessaria allo stesso per controllare i risultati di gestione e per determinare correttamente l’entità della quota spettantegli. Da tale premessa è pervenuta ad individuare il danno subito dalla parte civile quale differenza tra il valore della quota che il R. intendeva liquidare al socio receduto ed il valore effettivo della quota sociale come accertata nel successivo procedimento civile, intentato dal D.B. , sulla scorta dei giudizi espressi dal consulente tecnico d’ufficio, differenza prodotta causalmente dal rifiuto di trasmettere al socio i documenti richiesti, che, se in suo possesso, gli avrebbero consentito di determinare in modo appropriato l’entità della sua quota, così ‘impedendo al R. di cagionargli il relativo danno’.

2.3 Ebbene, la sentenza ha assegnato rilievo, ai fini del riconoscimento della tempestività della querela, alla omessa liquidazione della quota entro il termine di sei mesi, prescritto per legge e scaduto il 5 aprile 2007, quale pregiudizio subito dal socio receduto in conseguenza dell’impedito controllo da parte del socio accomandatario, prendendo in considerazione un elemento fattuale estraneo all’imputazione, che, come già detto, non include le vicende successive all’esercizio del diritto di recesso da parte del D.B. . Già di per sé tale rilievo induce a ritenere non corretta ed illogica la statuizione con la quale si è ritenuta rituale la querela proposta dalla parte civile.

Oltre a ciò, ha erroneamente ravvisato la condotta incriminata, il pregiudizio subito dal socio accomandante ed il nesso di causalità tra l’impedito controllo sulla gestione societaria e l’omessa liquidazione della quota o l’offerta da parte del R. di un importo pecuniario inferiore alla stima effettuata nel giudizio civile intentato dal D.B. .

Giova precisare che l’art. 2635 cod. civ., comma 2, con previsione ampia e non tassativa, intende tutelare il corretto funzionamento della società mediante la garanzia, accordata ai soci non amministratori, di poter verificare l’andamento della gestione, la consistenza del patrimonio e la loro rappresentazione contabile ed incrimina ogni condotta che ostacoli, anche se non impedisca del tutto, la conduzione di tale controllo sull’amministrazione della società in quanto produttiva di un pregiudizio patrimoniale al socio. La norma appresta dunque tutela, sanzionandone sul piano penale la violazione, al diritto che l’art. 2476 cod. civ., comma 2, attribuisce ai soci non partecipi dell’amministrazione di ricevere ‘dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione’. Nell’interpretazione della fattispecie, offerta dalla giurisprudenza di legittimità, si è affermato che il reato proprio di cui all’art. 2625, cod. civ. non riguarda la partecipazione del socio e l’esercizio dei relativi diritti in riferimento a tutti gli aspetti della vita societaria, comprese le deliberazioni della società, ma intende garantire soltanto le funzioni di controllo esercitabili sulla gestione ed amministrazione della società, con la conseguenza che non ogni attività societaria, cui venga impedito al socio di prendere parte, integra violazione della norma di cui all’art. 2625 cod. civ., essendo necessario che l’impedimento attenga in modo specifico alle funzioni ispettive circa la regolarità della gestione (Cass., sez. 5 n. 15641, del 27/02/2015, P.M. in proc. D’Itri, non massimata). Inoltre, valorizzando la formulazione testuale dell’art. 2625 cod. civ., si è ritenuto che la norma, quando sanziona l’impedimento o l’ostacolo all’attività di controllo del socio mediante l’occultamento di documenti o il ricorso ad altri artifici, pretenda il compimento di una condotta necessariamente attiva dell’amministratore della società, attuata mediante la distrazione, la distruzione dei documenti sociali, ovvero mediante l’impiego di particolari espedienti volti a trarre in inganno, quali la simulazione, la falsificazione materiale, la rappresentazione tanto carente da risultare artificiosa, l’infedele verbalizzazione o la tenuta delle scritture contabili in modo così disordinato da impedire la possibilità di una corretta rappresentazione del dato di gestione o di patrimonio. In altri termini, la disposizione incrimina ‘ogni modalità che renda impossibile o difficoltosa l’azione di verifica da parte di chi, secondo la legge, è legittimato ad una istanza di controllo sulla gestione o sulla sua rappresentazione contabile’ (Cass., sez. 5, n. 27296 del 10/6/2010, Pantano, non massimata). Ne consegue che il delitto è ravvisabile allorché l’amministratore non si limiti a negare, in tutto o in parte, l’ostensione della documentazione contabile e societaria, ma ponga in essere operazioni positive volte ad occultare i documenti richiesti, ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari (Cass., sez. 6, n. 47307 del 27/9/2016, Iuliano, rv. 268129).

Ebbene, confrontate con i superiori principi le argomentazioni esposte in sentenza rivelano che la condotta tenuta dal R. si sarebbe concretizzata nel trasmettere soltanto parte della documentazione societaria richiesta dal D.B. , mentre non gli viene contestato, né è stato accertato, che egli ne avesse alterato il contenuto o avesse compiuto altri artifici contabili, poiché, come già detto, la seconda condotta descritta nell’imputazione non è stata oggetto di alcuna trattazione da parte dei giudici di merito. Ne discende che il fatto materiale, meramente omissivo, come ricostruito in sentenza, non corrisponde alla fattispecie astratta delineata dal legislatore nella norma incriminatrice, che postula piuttosto il compimento di una condotta attiva.

Inoltre, entrambi gli accadimenti, che si è affermato essere conseguenza dell’omissione addebitata all’imputato, sia la mancata corresponsione al socio receduto del valore della quota nel termine stabilito per legge, sia la divergenza dell’importo a tale titolo offerto rispetto al reale o alla pretesa dell’avente diritto, non costituiscono il danno discendente direttamente dalla non consentita consultazione dei documenti contabili e societari in genere, perché essi sono dipesi da una scelta della società, amministrata sì dall’imputato, ma dotata di propria personalità giuridica e comunque, rispetto a tale determinazione, la mancata trasmissione dei documenti richiesti non assume alcuna incidenza. Il mancato conseguimento dell’importo monetario corrispondente all’effettivo valore della quota societaria non sarebbe stato evitato dalla completa e tempestiva conoscenza dei dati societari, perché frutto dei rifiuto dell’amministratore di procedere ad una più tempestiva liquidazione e di una valutazione della quota unilateralmente condotta, non conforme alle aspettative della controparte. È dunque corretta e merita condivisione l’obiezione difensiva, rispondente all’andamento delle vicende societarie ricostruito nelle sentenze di merito, secondo la quale è stata la conflittualità tra le parti ad avere impedito una liquidazione della quota consensuale e tempestiva, non già la parziale ostensione dei documenti societari ed il non consentito esercizio del controllo sulla gestione e sui suoi risultati.

Deve convenirsi con il ricorrente e con le conclusioni rassegnate anche dal Procuratore Generale in udienza, secondo i quali l’omessa liquidazione della quota, o la mancata determinazione del suo valore, non costituiscono l’evento di danno patrimoniale in senso naturalistico e giuridico, derivato causalmente dall’azione materiale di impedito controllo, come delineato dalla norma incriminatrice.

Le considerazioni sopra esposte conducono ad un’unica soluzione: anche a prescindere dall’eccezione di tardiva proposizione della querela, le circostanze di fatto accertate nel giudizio di rinvio dimostrano in modo evidente ed incontrovertibile che il fatto di reato, come contestato, non sussiste per il difetto degli elementi integrativi dell’ipotesi criminosa astratta; pertanto, a norma dell’art. 129 cod. proc. pen., comma 2, nonostante la già avvenuta applicazione della causa estintiva del reato, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

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