Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 26 aprile 2017, n. 19637

Il giudice non può negare l’affidamento in prova al servizio sociale solo perché non c’è la concreta possibilità di svolgere un lavoro.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 26 aprile 2017, n. 19637

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VECCHIO Massimo – Presidente

Dott. TARDIO Angela – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – rel. Consigliere

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), nato il (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 19/01/2016 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ROSA ANNA SARACENO;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Di Nardo Marilia, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso, chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza del 19 gennaio 2016, rigettava le domande di affidamento in prova al servizio sociale e di detenzione domiciliare c.d. sanitaria formulate nell’interesse del condannato (OMISSIS), detenuto in espiazione della pena irrogata dal GUP del Tribunale di Pinerolo in data 20.3.2013 per il reato di rapina aggravata.

1.1 A ragione della decisione, osservava che il condannato non versava in condizioni di salute particolarmente gravi e necessitanti costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; quanto alla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale reputava non formulabile allo stato “una prognosi favorevole di reinserimento sociale, tenuto conto che l’interessato non dispone oggi di alcuna concreta e verificabile risorsa lavorativa che gli consenta di superare quelle difficolta’ economiche che lo avevano indotto alla commissione del reato”.

2. Per la cassazione di detta ordinanza ha proposto ricorso il (OMISSIS) per il tramite del suo difensore di fiducia, avvocato (OMISSIS), denunciando violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento all’articolo 47 ord. pen.: l’ordinanza impugnata e’ da censurare con riguardo al diniego della concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale perche’, del tutto contraddittoriamente, dopo aver richiamato la valutazione dell’equipe del trattamento nella parte in cui si evidenziava che il fatto-reato di cui alla condanna in espiazione fosse da ricondurre ad un periodo di scompenso psichiatrico dell’istante e non gia’ ad uno stile di vita criminale, non ha concesso la misura alternativa, valorizzando in negativo l’assenza di attivita’ lavorativa e quindi, il mancato superamento delle difficolta’ economiche che si assume abbiano determinato la commissione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ fondato e, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate.

1. Il presupposto normativo per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale e’ la sua idoneita’ a rieducare il condannato e ad assicurare la prevenzione dal pericolo della commissione di altri reati (Corte cost. 5 dicembre 1997, n. 377).

Il giudizio prognostico per l’affidamento deve essere effettuato, nei confronti di chi, come nella specie, si trovi in stato di detenzione, non solo sulla base degli elementi relativi alla natura e modalita’ del reato, dei precedenti penali, delle pendenze processuali e di altre eventuali indicazioni provenienti dalle informative di P.S., ma anche e soprattutto sulla base della condotta carceraria mantenuta, dei risultati della indagine socio-familiare operata dalle strutture carcerarie di osservazione, dell’osservazione scientifica della personalita’ e degli eventuali progressi conseguiti nel corso del trattamento (tra le altre e da ultimo, Sez. 1, S n. 775 del 06/12/2013 (dep. 10/01/2014), Angilletta, Rv. 258404).

Il diniego dell’affidamento in prova al servizio sociale e’ da ritenere adeguatamente motivato anche quando, nell’ambito di un giudizio prognostico che, per sua natura, non puo’ che essere largamente discrezionale, venga indicata una sola ragione, purche’ plausibile, atta a far ritenere la scarsa probabilita’ di successo dell’esperimento, in relazione alle specifiche finalita’ dell’istituto (rieducazione del reo e prevenzione del pericolo che egli commetta ulteriori reati).

Cio’ che pero’, ne’ la norma di cui all’articolo 47 ord. pen., ne’ l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimita’ richiedono per la concessione di una misura alternativa alla detenzione, e’ la concreta possibilita’ di svolgere un lavoro, essendo altrettanto valida e suscettibile di considerazione anche la prospettazione di un impegno nel volontariato o in altra attivita’ utile, avente la capacita’ di recuperare il condannato al rispetto delle regole di convivenza civile e di esplicare effetto risocializzante (cfr., ex pluribus, Sez. 1, n. 26789 in data 18/06/2009, Gennari, Rv. 244735: “non rientra tra i requisiti per la concessione della misura dell’affidamento in prova al servizio sociale la prospettiva di un lavoro stabile per il condannato, che puo’ usufruire del beneficio pur quando non riesca a reperire un lavoro ma si impegni in attivita’ utili”; adde: Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., rv. 256024).

1.1 Di tali condivisi principi il Tribunale non ha fatto corretta applicazione, seguendo un percorso argomentativo carente rispetto alle risultanze processuali disponibili e utilizzate ed anzi in patente contraddizione con esse.

L’ordinanza, infatti, muovendo dalle risultanze del certificato penale ha rilevato la risalenza dei precedenti penali per ingiurie e minacce (fatti del 1990) e per lesioni aggravate (fatto del 1994 per il quale (OMISSIS) era stato ammesso all’affidamento in prova al servizio sociale con esito positivo dell’esperimento), rimarcando l’assenza di pendenze giudiziarie.

Ha, poi, dato atto che il condannato e’ stato seguito dal Centro di Salute Mentale di (OMISSIS) dall’anno 2009 per disturbo bipolare dell’umore e che dalla relazione del ridetto servizio, coincidente con l’associazione al carcere del ricorrente, avvenuta il 24.5.2015, il medesimo appariva in condizioni di discreto equilibrio psichico, con una maggiore compliance verso la necessita’ di cura.

Ha, quindi, dato conto del contenuto della relazione di sintesi, nella quale sono stati valorizzati il regolare comportamento intramurario, i risultati dell’osservazione della personalita’, l’indagine socio-familiare, e in particolare il forte interesse manifestato dalla madre a sostenere il figlio nel percorso del reinserimento anche sotto il profilo del supporto materiale; ha, infine, riportato le conclusioni dell’equipe di trattamento che ha evidenziato come il reato di cui alla condanna in espiazione, lungi dall’essere indicativo di uno stile di vita criminale, sia piuttosto riconducibile “ad un periodo di scompenso psichiatrico” del (OMISSIS), annotando altresi’ che la concessione dei benefici consentirebbe al predetto di riallacciare i rapporti con la figlia minore e di valutare opportunita’ lavorative nel settore radiofonico e musicale.

1.2 Pur a fronte dei dati conoscitivi sopra sintetizzati, il Tribunale, al fine di escludere l’affidamento in prova, ha tuttavia fatto leva esclusivamente sulla asserita mancanza di affidabilita’ esterna e, in particolare, sulla mancanza di una prospettiva lavorativa, ritenuta condizione indispensabile per fronteggiare il pericolo di ricaduta. Ma nel pervenire a tale soluzione non solo ha trascurato di considerare che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte che va qui richiamata e ribadita, tale condizione non e’ ostativa al chiesto beneficio, ma pure non si e’ correlato con i dati dell’osservazione personalistica che offrivano elementi di valutazione sia sui comportamenti successivi al reato sia sulla contestualizzazione della condotta deviante, realizzata in un momento di acutizzazione dei disturbi psichiatrici.

1.3 Sicche’ l’ordinanza impugnata non solo e’ incorsa nell’erronea applicazione dell’articolo 47 ord. pen. per aver valorizzato il difetto di un requisito non richiesto dalla legge, ma pure e’ inficiata dal vizio di motivazione, risultando la valutazione espressa carente anche sotto altri aspetti: pur dando atto che il (OMISSIS) non ha altre pendenze e che i precedenti penali sono risalenti e non particolarmente allarmanti, non ha preso in considerazione la sua condotta successiva alla commissione del reato per il quale sta espiando pena detentiva, ne’ il comportamento processuale e quello tenuto in sede extramuraria, ne’ tanto meno quello tenuto durante l’esecuzione in istituto al fine di riscontrare se le prescrizioni imponibili in caso di ammissione alla misura fossero in grado di conseguire la sua risocializzazione ed al contempo di prevenire nuove fattispecie criminose.

2. Pertanto, il giudizio conclusivo, con il quale nemmeno si afferma l’incompletezza dell’osservazione eseguita, semplicemente obliterata nella valutazione compiuta, non appare supportato da una attenta e completa analisi dalla quale poter inferire un giudizio attuale di pericolosita’ sociale, tale da non consentire l’ammissione alla misura richiesta.

2.1 Il provvedimento impugnato, stante la motivazione carente ed il mancato rispetto del parametro normativo di riferimento, va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino per nuovo esame della istanza alla luce dei principi di diritto e dei rilievi sopra esposti.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino

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