Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 22 febbraio 2017, n. 8766

In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro puo? essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 22 febbraio 2017, n. 8766

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo – Presidente

Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere

Dott. SANDRINI Enrico Giuseppe – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

1) (OMISSIS), nato il (OMISSIS);

Avverso l’ordinanza n. 819/2015 emessa il 19/01/2016 dal Tribunale di sorveglianza dell’Aquila;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CENTONZE Alessandro;

Letto il parere del Procuratore Generale, in persona del Dott. PINELLI Mario, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 10/02/2016 il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila rigettava il reclamo proposto da (OMISSIS) in riferimento al provvedimento di trattenimento della missiva, indirizzata al reclamante dalla moglie, che era stato adottato nei suoi confronti dalla direzione della struttura penitenziaria dove si trovava recluso.

Il provvedimento di rigetto, in particolare, veniva adottato dal Tribunale di sorveglianza dell’Aquila sul presupposto che la missiva trattenuta presentava una grafia illeggibile che poteva intendersi come un tentativo di eludere le finalita’ censorie connesse al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis Ord. Pen. applicato al (OMISSIS).

2. Avverso tale ordinanza il (OMISSIS) ricorreva personalmente per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in riferimento alla ritenuta sussistenza dei presupposti legittimanti il provvedimento di trattenimento della corrispondenza adottato nei suoi confronti, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza dell’Aquila attraverso un percorso argomentativo incongruo, che non teneva conto dell’effettivo contenuto della missiva trattenuta e delle comunicazioni esclusivamente private che vi erano sottese.

A conferma di tale ricostruzione del contesto esclusivamente privato della comunicazione censurata il (OMISSIS) evidenziava che alla missiva risultavano allegate tre fotografie dei figli del ricorrente e della moglie – che gli erano state trasmesse dalla consorte tramite il servizio postale – che non gli erano state ancora consegnate.

Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato.

Deve, in proposito, rilevarsi che il controllo di legittimita’ affidato alla Corte di cassazione e’ esteso, oltre che all’inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, ai vizi della motivazione, dovendo essere ricondotti in tali patologie tutti i casi in cui la motivazione risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e di logicita’, al punto da risultare meramente apparente, ovvero assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito. A tali ipotesi devono essere equiparate quelle riscontrabili nei casi in cui le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Alla luce di tali parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso proposto dal (OMISSIS), pur denunciando formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realta’ a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti applicativi del provvedimento di trattenimento della corrispondenza intercorsa tra il ricorrente e la moglie, che risultano correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza dell’Aquila.

L’ordinanza impugnata, invero, ha correttamente valutato gli elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sul contenuto indecifrabile della missiva trattenuta, collegato alla grafia con cui era stata scritta la missiva inviata al (OMISSIS) dalla moglie, che dava luogo a dubbi sull’effettiva finalita’ della comunicazione epistolare in questione, anche tenuto conto del regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis Ord. Pen. al quale il ricorrente era sottoposto.

Sul punto, non si possono non condividere le considerazioni espresse dal Tribunale di sorveglianza dell’Aquila nel passaggio motivazionale esplicitato a pagina 1 dell’ordinanza impugnata, nel quale, alla luce della peculiare posizione detentiva del reclamante, si affermava che “per quanto non possa affermarsi che la missiva contenga notizie o informazioni critiche e percio’ non ostensibili al detenuto, nemmeno e’ da escludere tale evenienza e, dunque, in definitiva, nell’impossibilita’ di condurre il dovuto controllo di innocuita’ delle comunicazioni con il detenuto, si imponeva al Magistrato di sorveglianza il prudenziale trattenimento della missiva (…)”.

Le conclusioni alle quali perveniva il Tribunale di sorveglianza dell’Aquila, a ben vedere, risultano supportate dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte che, con specifico riferimento all’esercizio dei poteri di controllo della corrispondenza nei confronti dei soggetti sottoposti al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41-bis Ord. Pen., afferma: “In tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale, la decisione di non inoltro puo’ essere legittimamente motivata sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo” (cfr. Sez. 1, n. 9689 del 12/02/2014, Virga, Rv. 259472).

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da (OMISSIS) deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali

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