Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 18 ottobre 2016, n. 44182

La convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con “contratto di convivenza” disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e’ ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c), e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 18 ottobre 2016, n. 44182

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo – Presidente
Dott. BONITO F.M.S. – rel. Consigliere
Dott. SANDRINI Enrico Giusepp – Consigliere
Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l’ordinanza n. 7166/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO, del 03/12/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;

lette le conclusioni del PG il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN FATTO

1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento del 3 dicembre 2014, rigettava l’opposizione proposta da (OMISSIS) avverso l’ordinanza con la quale il magistrato di sorveglianza di Cuneo, in data 4 novembre 2014, aveva decretato la sua espulsione dal territorio dello Stato ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16.

A sostegno della decisione il tribunale argomentava rilevando l’obbligatorieta’ della disposta espulsione quale misura sostitutiva da applicarsi nell’ultimo biennio di pena ai condannati privi di titolo di soggiorno, sottolineandone la natura amministrativa (C. Cost. 226/2004) e ribadendo la insussistenza di cause ostative alla sua applicazione.

2. Avverso il provvedimento detto ricorre per cassazione l’interessato denunciandone la illegittimita’ per violazione di legge perche’ non ricorrenti, in concreto, i presupposti richiesti dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, e vizio della motivazione sul punto, in particolare osservando di aver pienamente e compiutamente documentato di vivere da tempo in Italia con il suo nucleo familiare originario ed in particolare di convivere more uxorio con cittadina italiana.

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini che si passa ad esporre ed a precisare. Preso atto di quanto lamentato difensivamente, giova rammentare che e’ condizione ostativa alla espulsione dello straniero disciplinata al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, ai sensi del successivo articolo 19, comma 2, lettera c), la sua convivenza con il coniuge ovvero con un parente entro il quarto grado di nazionalita’ italiana. Nel caso in esame il ricorrente, non coniugato, oppone uno stato di convivenza more uxorio con cittadina italiana. Si pone pertanto la questione interpretativa se con il termine “coniuge” inserito nella norma di riferimento (il Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c)) si possa intendere non soltanto la formalizzazione giuridica del vincolo matrimoniale, ma anche la situazione della coppia di fatto che non abbia contratto vincolo matrimoniale secondo le leggi dello Stato.

2. Al riguardo occorre registrare, allo stato, un orientamento, maggioritario, della Corte secondo il quale la semplice convivenza more uxorio non e’ ostativa alla espulsione ai sensi della norma innanzi citata (cosi’ Cass. Sez. 1, n. 48684 del 29.9.2015, rv. 265387, secondo cui la norma in commento, in quanto di natura eccezionale, non sopporta interpretazioni analogiche; Sez. 1, n. 16446 del 16.3.2010, rv. 247452; Sez. 1, n. 24710 del 22.5.2008, rv. 240596, e dello stesso anno rv. 242518). Di segno contrario e cioe’ nel senso che anche la convivenza more uxorio, in quanto in concreto pienamente omogenea a quella matrimoniale, e’ ostativa alla espulsione di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 16, e’ la pronuncia n. 26753, Sez. 1, del 27.5.2009, rv. 244715.

3. L’applicazione normativa delle regole appena evocate non puo’ tuttavia ignorare che in data 20.5.2016 e’ stata approvata la L. n. 76, giustamente accolta dall’opinione pubblica, dagli operatori e dai teorici del diritto come disciplina epocale, con la quale, come e’ noto, sono state riconosciute dall’ordinamento statuale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso sesso e, con esse, anche quelle di fatto tra eterosessuali. Orbene, la finalita’ perseguita dal legislatore con tale nuova regolamentazione e’ quella di parificare, pur distinguendo le relative discipline positive e specifiche, la nozione di coniuge con quella di persona unita civilmente, e questo attraverso l’introduzione, a fianco del matrimonio regolamentato dall’articolo 82 c.c. e segg., del c.d. “contratto di convivenza”. La legge inoltre, per quanto di interesse, ha cura di stabilire il principio generale che, ove nelle leggi dello Stato compaia il termine “coniuge”, questo deve intendersi riferito anche alla persona civilmente unita ad un’altra con il contrato di convivenza; analoga parificazione si legge poi esplicitamente all’articolo 1, comma 38, ai fini delle facolta’ riconosciute al coniuge dall’ordinamento penitenziario.

4. Tutto cio’ non puo’ pertanto non riverberarsi sulla regolamentazione della fattispecie concreta venuta all’esame della Corte, non potendosi negare al ricorrente la possibilita’, alla luce delle nuove regole, di acquisire lo status familiare riconosciuto dalla legge ai fini in discorso, considerazione questa che comporta, conseguenzialmente, la necessita’ di provvedere all’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Torino affinche’ provveda al riesame dell’opposizione proposta dal ricorrente decidendola alla luce del seguente principio di diritto “la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con “contratto di convivenza” disciplinato dalla legge 20 maggio 2016, n. 76 e’ ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 19, comma 2, lettera c), e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l’espulsione viene messa in esecuzione”.

P.T.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Torino

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