Corte di Cassazione, sezione I penale, sentenza 15 luglio 2016, n. 30249

È punibile con il reato di riciclaggio colui che sostituisce il denaro di provenienza illecita con altre somme da destinare poi ad attività lecite; è punibile, invece, con il reato di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita colui che utilizza direttamente il denaro illecito per svolgere nuove attività

Suprema Corte di Cassazione

sezione I penale

sentenza 15 luglio 2016, n. 30249

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VECCHIO Massimo – Presidente
Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere
Dott. CAVALLO Aldo – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D”APPELLO DI CATANZARO;

nei confronti di:

(OMISSIS), N. IL (OMISSIS);

avverso l”ordinanza n. 69/2014 CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO, del 16/02/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;

lette le conclusioni del PG Dott. Fimiani Pasquale, che ha chiesto l”annullamento senza rinvio dell”ordinanza.

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza del 16 febbraio 2015 la Corte di assise di appello di Catanzaro, in funzione di giudice dell”esecuzione, rigettava l”opposizione avanzata dal procuratore generale avverso l”ordinanza emessa dalla medesima Corte, quale giudice dell”esecuzione, il 3 dicembre 2014 con la quale era stato applicato a (OMISSIS) il beneficio dell”indulto nella misura di anni tre di reclusione in relazione alla pena inflittagli con la sentenza della Corte di assise di appello del 27 maggio 2010 (definitiva il 7 luglio 2011).

A ragione della decisione, la Corte di assise di appello rilevava che la sentenza, con cui (OMISSIS) era stato condannato per il reato di omicidio volontario, aveva escluso “le aggravanti di cui all”articolo 576, n. 1) in relazione all”articolo 61 c.p., n. 2, all”articolo 61 c.p., n. 5… riconosciute le circostanze attenuanti equivalenti alle residuati le aggravanti” ed aveva determinato la pena finale in anni 21 di reclusione, senza apportare alcun aumento ex L. n. 203 del 1991, articolo 7.

Sul punto specifico, rigettava l”argomentazione del procuratore generale circa la non operativita” dell”articolo 7 in ragione della sua esclusione per i delitti puniti con la pena dell”ergastolo.

2. Ricorre il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Catanzaro per violazione di legge sul rilievo che la circostanza aggravante, ostativa alla concessione dell”indulto, aveva formato oggetto di espressa contestazione nell”imputazione, cosi” come quelle della premeditazione e dei motivi abietti. La concreta situazione, integrante l”aggravante contestata, era stata ritenuta dal giudice del merito, che aveva inquadrato il delitto all”interno dello scontro sul territorio di Paola tra i due clan contrapposti, chiarendo che l”omicidio per cui (OMISSIS) era stato condannato era stato deciso ed organizzato in quanto funzionale alle esigenze del clan di appartenenza. Il delitto era escluso dall”area di applicazione dell”indulto, anche se poi in concreto “per motivi che non possono rilevare perche” afferenti al ricorrere in concreto dell”aggravante, il giudice non abbia determinato la sua incidenza sul trattamento sanzionatorio”.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto l”annullamento senza rinvio dell”ordinanza rilevando che la specifica circostanza aggravante dell”articolo 7 era stata contestata a (OMISSIS), anche se poi non aveva operato in concreto in quanto allo stesso era stata inflitta la pena dell”ergastolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e” infondato. Occorre innanzitutto rilevare che, diversamente da quanto ritenuto dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, (OMISSIS) non e” stato condannato alla pena dell”ergastolo, ma a quella di 21 anni di reclusione.

Nessun ostacolo normativo impediva quindi l”applicazione della specifica circostanza dell”articolo 7, ove ritenuta sussistente.

E” opportuno ricordare che il Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7conv. in L. n. 203 del 1991, dispone, al comma 1, che “per i delitti punibili con pena diversa dall”ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall”articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare l”attivita” delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena e” aumentata da un terzo alla meta””.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno condiviso l”orientamento secondo cui ilDecreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, comma 1, nel prevedere che la pena sia aumentata da un terzo alla meta” per i delitti punibili con pena diversa dall”ergastolo, e” diretta a quantificare l”aumento di pena applicabile alla pena detentiva temporanea, concretamente irrogata in presenza dell”aggravante speciale, incremento che non e” ovviamente ipotizzabile allorche” la pena inflitta in concreto sia invece quella dell”ergastolo. E pero” prosegue la decisione del massimo Consesso “la circostanza aggravante prevista dal Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7, conv. in L. n. 203 del 1991, e” applicabile ai delitti astrattamente “punibili” con la pena edittale dell”ergastolo, quando venga inflitta, in concreto, una pena detentiva diversa dall”ergastolo”.

2. Nel caso in esame, tuttavia, come correttamente rilevato dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, la decisione di primo grado con cui (OMISSIS) e” stato condannato ha espressamente escluso l”aggravante di cui all”articolo 7.

Circostanza questa che non puo” essere contrastata con il richiamo al contenuto motivazionale della decisione, per il rilievo che, essendo stata applicata una pena temporanea, ben poteva il giudice di primo grado apportare l”aumento di pena previsto dalla menzionata circostanza.

Del resto, che non si tratti di una svista emerge dalla considerazione che la corte di primo grado espressamente ha ritenuto inoperante detta aggravante nei confronti degli imputati condannati all”ergastolo (pagina 209) e ricondotto l”azione del ricorrente “nell”ottica se pure distorta dei genitori che volevano essere di supporto e utilita” al proprio figlio (OMISSIS)”, escludendo quindi ogni fine agevolativo del sodalizio.

P.Q.M.

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