Il tribunale ha motivato correttamente in ordine alla decorrenza della revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova – concessa ad un condannato perché sorpreso a proporre ad alcuni passanti un dipinto ad olio, di discreto valore e con annesso certificato di autenticita?, di proprieta? di una persona che lo deteneva nella sua casa in campagna, nella quale l’uomo era stato autorizzato ad entrare – prendendo in esame non solo la gravita? oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico.
Corte di Cassazione
Sentenza 14 luglio 2017, n. 34565
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORTESE Arturo – Presidente
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere
Dott. BONI Monica – Consigliere
Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere
Dott. COCOMELLO Assunta – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Cagliari del 17/3/2016;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott.ssa Assunta Cocomello;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. DI NARDO Marilia, che ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 17 marzo 2015 il Tribunale di Sorveglianza di Cagliari concedeva a (OMISSIS) la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale D.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 94, in relazione alla espiazione della pena inflitta al predetto, il 23/4/2010, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Cagliari. Successivamente lo stesso Tribunale, con ordinanza del 17 marzo 2016, accogliendo la proposta del Magistrato di Sorveglianza, disponeva la revoca ex tunc della misura alternativa dell’affidamento in prova concessa a (OMISSIS), dando atto che il 17 febbraio 2016 il condannato veniva sorpreso a proporre a passanti un dipinto ad olio, di discreto valore e con annesso certificato di autenticita’, di proprieta’ di tale (OMISSIS) che lo deteneva nella sua casa in campagna, nella quale il (OMISSIS) era stato autorizzato ad entrare. Il condannato, evidenziava il provvedimento, dichiarava alle forze dell’ordine che avevano proceduto al controllo, che non aveva compreso il valore del bene perche’ coperto dalla polvere e confuso con altra legna da buttare. Il provvedimento motivava la revoca della misura alternativa, in considerazione della gravita’ della condotta nonche’ delle precedenti, ripetute violazioni delle prescrizioni imposte al (OMISSIS), riguardanti il programma terapeutico (come emerge dalla relazione UEPE del 15/2/2015), individuandone la decorrenza dall’origine dell’affidamento, in considerazione del sostanziale fallimento ab initio dell’intera prova.
2. Propone ricorso avverso l’ordinanza il (OMISSIS), a mezzo del suo difensore, deducendo, con unico motivo, difetto, manifesta illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione. Lamenta il ricorrente che il provvedimento omette di considerare le positive valutazioni circa la regolare condotta tenuta dal condannato, descritte nella relazione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria n. 5719 del 14/3/2016, cosi’ come non tiene conto dell’assenza di una denuncia da parte della persona offesa per l’ipotetico furto o appropriazione indebita del dipinto, circostanza palesemente in contrasto con la asserita gravita’ della condotta. Il ricorrente contesta, inoltre, la revoca retroattiva della misura, fondata anche su precedenti violazioni del programma terapeutico, mai sottoposte all’esame del Magistrato di Sorveglianza e consistite in mere ammonizioni, non idonee a travolgere il buon comportamento tenuto dal ricorrente fin dall’inizio dell’esperimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ infondato e deve essere rigettato.
1.Secondo l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte, che il Collegio condivide, in tema di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale “ai fini della determinazione del residuo periodo di pena da espiare, il giudice deve motivare in ordine alla decorrenza della revoca prendendo in esame non solo la gravita’ oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla stessa, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, 19/02/2014, n. 9314, Attianese, rv. 259474).
Il Tribunale di sorveglianza, pertanto, nell’esercizio del suo ampio potere discrezionale, potra’ disporre la revoca, con effetto ex tunc, quando il comportamento del condannato sia stato cosi’ negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione al processo rieducativo, purche’ motivi adeguatamente sul punto.(Sez. 1, 13/06/2001, n. 29343, Modaffari, Rv. 219477).
2. Il provvedimento impugnato fa corretta applicazione dei principi enunciati, in quanto in relazione dell’affidamento in prova in casi particolari, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 94, pone in evidenza, con adeguata motivazione, la sopravvenuta insussistenza dei presupposti per la prosecuzione del beneficio medesimo. Nello specifico il Tribunale di sorveglianza da atto delle ripetute violazioni da parte del ricorrente delle prescrizioni inerenti la misura, consistite anche in condotte analoghe a quelle per le quali era stata inflitta la pena in espiazione, nonche’ della discontinuita’ dello stesso a seguire il programma terapeutico, certificato dall’incostante andamento dei controlli tossicologici, elementi oggettivi dai quali il giudicante fa discendere, con motivazione puntuale ed esauriente, il sostanziale fallimento ab initio dell’intera prova, in relazione alla quale il (OMISSIS) ha dimostrato di non essersi mai impegnato, violandone le finalita’ e vanificandone la funzione rieducativa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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