Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 9 giugno 2016, n. 11873

A proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni, contemporaneamente all’esecuzione in studio dei brani musicali (nell’ambito di trasmissioni che seguono lo schema del cosiddetto “Karaoke”), costituisce, ai sensi della formulazione originaria dell’art. 13 della legge n. 633 del 1941, applicabile ratione temporis (resa più chiara ed esplicita a seguito della modifica operata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, priva di carattere innovativo), atto di riproduzione che necessita dell’autorizzazione dell’autore, indipendentemente dalle finalità di profitto, atteso che presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; né il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l’autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue (artt. 33, 34 e 37 della legge n. 633 del 1941) tra compositore della musica e paroliere

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 9 giugno 2016, n. 11873

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 14 febbraio 2000, le società Emi Music Publishing Italia ed Emi Songs Edizioni Musicali hanno convenuto in giudizio la Rai Radiotelevisione Italiana, per l’accertamento della violazione dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di opere musicali, di cui erano cessionarie e titolari, a causa della illecita diffusione e riproduzione dei relativi
testi letterari, mediante scorrimento visuale sullo schermo, nel corso delle trasmissioni televisive “Furore” e “Superfurore”, andate in onda su Raidue, che seguivano lo schema del cosiddetto “Karaoke”, con domanda di tutela risarcitoria per i danni.
Il Tribunale di Roma, nel contraddittorio con la Rai, ha rigettato le domande.
La Corte d’appello di Roma, con sentenza 5 maggio 2008, ha rigettato il gravame delle società. La Corte ha ritenuto che non fosse definibile come riproduzione del testo la semplice visualizzazione mediante scorrimento delle parole di una canzone, in sincronia con la musica e l’interpretazione dei brani musicali da parte degli ospiti della trasmissione. Infatti, nel concetto di riproduzione sarebbe insita un’attività finalizzata a materializzare il testo in un supporto fisico suscettibile di conservazione e diffusione ed, eventualmente, di autonoma utilizzazione economica, caratteristiche non ravvisabili nella delineata modalità di esecuzione dei brani musicali, i quali erano proposti come un insieme di parole e musica, senza possibilità di scindere le due componenti e di utilizzarle separatamente.
Avverso questa sentenza la Emi Music Publishing Italia e la Emi Songs Edizioni Musicali hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria. La Rai Radiotelevisione ha depositato un controricorso.

Motivi della decisione

Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione di norma di diritto e si conclude con il seguente quesito di diritto: “se la visualizzazione sullo schermo televisivo dei testi letterari di opere musicali costituisce riproduzione, ai sensi dell’art. 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633”. Si sostiene che l’utilizzo di un brano musicale attraverso modalità Karaoke, cioè mediante la visualizzazione del testo a scorrimento sullo schermo televisivo, anche in contemporanea con l’interpretazione vocale da parte degli ospiti della trasmissione e dei telespettatori, costituisca “riproduzione” del brano, ai fini dell’applicazione del citato art. 13. Il diritto di riproduzione sarebbe indipendente dai diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione, diffusione a distanza e, in genere, di comunicazione dell’opera, sicché chi ha ottenuto dall’autore la facoltà di rappresentarla, non avrebbe, per ciò solo, acquistato anche la facoltà di riprodurla; la visualizzazione sullo schermo della parte grafica di un’opera, rappresentata dallo spartito musicale, costituirebbe una vera e propria riproduzione e non una rappresentazione o esecuzione dell’opera, realizzandosi una fissazione, seppur temporanea, della parte dell’opera musicale trascrivibile (appunto lo spartito o il testo letterario) su un supporto materiale, costituito dallo schermo del computer o dal televisore.
Il motivo è fondato.
Questa Corte ha chiarito, in fattispecie analoga, che la proiezione sullo schermo televisivo del testo di canzoni, contemporaneamente all’esecuzione in studio dei brani musicali (nell’ambito di trasmissioni che seguono lo schema del cosiddetto “Karaoke”), costituisce, ai sensi della formulazione originaria dell’art. 13 della legge n. 633 del 1941, applicabile ratione temporis (resa più chiara ed esplicita a seguito della modifica operata dal d.lgs. 9 aprile 2003, n. 68, priva di carattere innovativo), atto di riproduzione che necessita dell’autorizzazione dell’autore, indipendentemente dalle finalità di profitto, atteso che presuppone la registrazione, anche transitoria, del testo su un supporto, qualunque esso sia; né il diritto di riproduzione del testo può ritenersi compreso nel diritto di rappresentazione, esecuzione, radiodiffusione del brano musicale per il quale l’autorizzazione sia stata eventualmente rilasciata, trattandosi di diritti separati, tanto più nel caso di canzoni, per le quali la legge distingue (artt. 33, 34 e 37 della legge n. 633 del 1941) tra compositore della musica e paroliere (v. Cass. n. 11300/2010).
La sentenza impugnata si è discostata da questo principio e, quindi, è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, restando assorbiti gli altri motivi, vertenti sull’analoga questione prospettata sotto profili diversi e consequenziali (per violazione e falsa applicazione dell’art. 19 legge cit., dei canoni legali di interpretazione del contratto e per vizi motivazionali).

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese.

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