Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 8 febbraio 2017, n. 3315

Il coniuge non ha diritto all’annullamento del matrimonio contratto con il coniuge straniero, durato sei anni e con due figli, perché quest’ultimo viaggiava molto

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 8 febbraio 2017, n. 3315

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS) dal quale e’ rappresentato e difeso, per procura speciale in calce al ricorso, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax (OMISSIS) e la p.e.c. (OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

(OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2015 della Corte d’appello di Perugia emessa in data 8 gennaio 2015 e depositata il 24 gennaio 2015, R.G. n. 373/2013;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:

1. La Corte di appello di Perugia, con sentenza n. 55/2015, ha respinto la domanda, proposta da (OMISSIS), di riconoscimento in Italia dell’efficacia della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullita’ del matrimonio concordatario con (OMISSIS) celebrato in (OMISSIS). Nella motivazione la Corte distrettuale umbra ha richiamato la sentenza n. 16379/2014 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione e ha rilevato che la convivenza fra i coniugi e’ durata stabilmente dalla data di celebrazione del matrimonio sino al 2009.

2. Ricorre per cassazione (OMISSIS) affidandosi a cinque motivi di impugnazione.

3. Con il primo motivo il ricorrente deduce la falsa applicazione dell’articolo 797 c.p.c., comma 1, n. 7, anche alla luce della sentenza n. 16379/2014 delle S.U. della Corte di Cassazione e rileva che la convivenza ultratriennale non e’ stata caratterizzata, come si evince dal riscontro della motivazione della pronuncia di nullita’ del matrimonio, da quel requisito di continuita’ e stabilita’ che la citata sentenza delle Sezioni Unite ha affermato come presupposto necessario per escludere la possibilita’ del riconoscimento della sentenza della giurisdizione ecclesiastica.

4. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione fra le parti e cioe’ la peculiarita’ della convivenza fra i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) che porta ad escludere i predetti requisiti di continuita’ e stabilita’ come pure l’esistenza di un reale progetto di vita in comune.

5. Con il terzo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 3 Cost., (principio di ragionevolezza) nonche’ dell’articolo 7 Cost., e dell’articolo 8 del Concordato Lateranense. Secondo il ricorrente la Corte di appello, nel negare la delibazione per il solo fatto della convivenza dopo le nozze senza alcuna indagine sui caratteri specifici di tale convivenza ha commesso una violazione del principio di ragionevolezza di cui all’articolo 3 Cost.. Inoltre l’attribuzione di una efficacia ostativa assoluta al dato fattuale della convivenza ultratriennale dei coniugi dopo il matrimonio comporta una esclusione del riconoscimento della pronuncia ecclesiastica di nullita’ senza alcuna considerazione circa la stabilita’, continuita’, il legittimo affidamento, la responsabilita’ della convivenza che non puo’ non ritenersi in contrasto con l’articolo 7 Cost., in relazione all’articolo 8 del Concordato Lateranense.

6. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 112 c.p.c. (corrispondenza fra chiesto e pronunciato) nonche’ dell’articolo 2697 c.c. (onere della prova) anche alla luce della sentenza delle S.U. n. 16379/2014. Il ricorrente ritiene che, essendosi la controparte limitata a eccepire la convivenza coniugale e la nascita dei figli senza dedurre e provare i fatti e i comportamenti specifici che attestano l’esistenza dei requisiti di stabilita’ e affidamento necessari per integrare una situazione giuridica di ordine pubblico, la Corte non avrebbe potuto rigettare la richiesta di riconoscimento della sentenza ecclesiastica violando cosi’ i principi della domanda e della corrispondenza fra chiesto e pronunciato.

7. Con il quinto motivo di ricorso si deduce la violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4. Il ricorrente ritiene che la motivazione della Corte di appello, limitata al richiamo della piu’ volte citata sentenza delle S.U. e alla mera constatazione della durata ultratriennale della convivenza matrimoniale, non consente di ritenere la decisione conforme ai principi che regolano la motivazione.

Ritenuto che:

8. I cinque motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e si dimostrano infondati.

9. Il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, che, nella specie, ha costituito l’oggetto di specifica eccezione da parte della (OMISSIS), puo’ e deve essere smentito solo da una prova contraria a carico di chi agisce per il riconoscimento della sentenza di nullita’ del matrimonio concordatario una volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza anagrafica dei coniugi e la volonta’ di instaurare un rapporto coniugale effettivo.

10. Nessun elemento di prova desumibile dal testo della sentenza ecclesiastica ha consentito alla Corte di appello di affermare il carattere fittizio della residenza comune dei coniugi mentre le deposizioni raccolte, nel corso del giudizio di annullamento davanti al tribunale ecclesiastico, attestano, al contrario la effettivita’ della convivenza dei coniugi dal 2003 al 2009. Non puo’ ritenersi pertanto rilevante la circostanza per cui tale convivenza sia stata intervallata da periodi di allontanamento della (OMISSIS) dettati dalla necessita’ di visitare e assistere i propri familiari nel suo paese natio. Ne’ puo’ ritenersi rilevante il carattere problematico del rapporto coniugale dato che quello che rileva e’ la effettivita’ del rapporto coniugale dopo la celebrazione del matrimonio, l’effettivo attuarsi del rapporto coniugale che, nella specie, la Corte di appello ha correttamente ritenuto provato sulla base della comune convivenza e della nascita dei figli ritenendo pertanto destituita di fondamento la affermazione del ricorrente secondo cui i coniugi non avrebbero avuto e attuato alcun progetto di vita in comune.

11. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis

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