L’errore che conduce all’annullamento del contratto, oltre che essenziale, cioè tale da determinare la parte a concludere il contratto, deve essere anche riconoscibile dall’altro contraente, nel senso che questi, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità dei contraenti, avrebbe dovuto rilevarlo, adoperando la normale diligenza, ovvero, ove si tratti di professionista, la diligenza qualificata che gli compete
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 7 luglio 2016, n. 13854
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19554/2011 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (C.F./P.I. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di SIENA – Rep.n. (OMISSIS) del (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di legale rappresentante di (OMISSIS) di (OMISSIS) S.A.S., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS) (STUDIO AVV. (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura speciale per Notaio dott. (OMISSIS) di (OMISSIS) Rep. n. (OMISSIS) dell’11/3/2002;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 277/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 03/03/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/2016 dal Consigliere Dott. LOREDANA NAZZICONE;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS), con delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per i controricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Siracusa con sentenza del 12 novembre 2004 ha respinto le domande proposte da (OMISSIS) ed altri contro la (OMISSIS) s.p.a., volte all’annullamento dei contratti di acquisto delle obbligazioni, emesse dalla banca, conclusi dagli attori in data 11 febbraio 1999 ed al rimborso dell’intero capitale investito di Euro 1.347.000,00, oltre interessi.
La domanda di annullamento si fondava sull’errore, essenziale e riconoscibile, in cui gli attori sarebbero incorsi al momento della sottoscrizione del prestito, dato che l’articolo 5 del prospetto informativo indicava il diritto al rimborso del capitale alla data del 15 febbraio 2009, invece che 2029 com’era in realta’, trattandosi di prestito trentennale.
La Corte d’appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, ha annullato gli ordini di acquisto e condannato la (OMISSIS) s.p.a. al pagamento della somma di 1.347.000,00, oltre interessi legali dal 28 aprile 2000.
La corte territoriale ha ritenuto, infatti, che dovessero distinguersi, nell’ambito del prestito obbligazionario sottoscritto dagli investitori, il termine di durata dei titoli ed il termine di esigibilita’ del capitale, non condividendo il contrario avviso del tribunale, secondo cui il refuso contenuto all’articolo 5, del prospetto informativo, laddove indicava il termine del rimborso del capitale nel 2009, sarebbe stato svelato agevolmente dalle altre clausole, le quali, in modo inequivoco, attestavano la durata trentennale del prestito con scadenza al 15 febbraio 2029. In tal modo, l’assetto regolamentare prefigurava il diritto dell’investitore ad esigere anticipatamente – al decimo anno – la riscossione del capitale.
Ne’ cio’ e’ smentito dalla deposizione testimoniale del direttore della filiale, inattendibile per essere il funzionario responsabile dell’errore, ne’ avendo il medesimo riferito circa il termine anticipato di esigibilita’.
Da tale errore essenziale, afferente il diritto all’esigibilita’ anticipata del capitale, e riconoscibile atteso il refuso materiale dell’articolo 5 del regolamento, deriva il diritto all’annullamento degli ordini di acquisto.
Avverso questa sentenza propone ricorso la banca, affidato a quattro motivi, illustrati altresi’ dalla memoria di cui all’articolo 378 c.p.c., Resistono gli intimati con unico controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce la violazione o la falsa applicazione degli articolo 1324, 1362, 1363 e 1367 c.c., per avere la sentenza impugnata incongruamente distinto tra “termine di esigibilita’” del capitale investito e “termine di durata” delle obbligazioni sottoscritte, ravvisando una separazione temporale tra il termine di rimborso del capitale e quello di durata del prestito obbligazionario. Ed invero, le clausole del prospetto informativo (come riportate in ricorso, per il rispetto del principio di autosufficienza) recavano, tra l’altro, l’indicazione di un piano di rendimento per il primo decennio, quindi sino al 2009, e di un premio di rimborso finale al termine del prestito trentennale nel 2029: onde non avrebbero potuto fondare alcun legittimo convincimento circa la corresponsione di un premio di rimborso successivamente alla restituzione del capitale ed a valere in sostituzione delle cedole, secondo la lettura incongrua di controparte, avallata dalla corte territoriale. In ogni caso, al cliente era stata consegnata una nota informativa sui titoli, chiaramente enunciante “data prossimo rimborso: 15 febbraio 2029”.
Con il secondo motivo, deduce la carenza o contraddittorieta’ della motivazione circa l’affermata distinzione, nel caso di specie, tra termine di esigibilita’ e di scadenza delle obbligazioni, che, a differenza della corte d’appello, il tribunale aveva equiparato, tra l’altro avendo il giudice dell’impugnazione ingiustificatamente svalutato la deposizione del teste, il quale aveva riferito circa la durata trentennale del titolo, che sola giustificava il rendimento previsto.
Con il terzo motivo, censura la violazione o la falsa applicazione degli articoli 1428, 1429 e 2697 c.c., in quanto la sentenza impugnata non ha motivato perche’, nel caso di specie, l’errore fosse essenziale e riconoscibile, in particolare in presenza di un prospetto informativo che, pur in presenza del refuso, chiaramente enunciava la data di rimborso al 15 febbraio 2029.
Con il quarto motivo, deduce la motivazione carente circa l’esistenza dei presupposti di essenzialita’ e riconoscibilita’ dell’errore, posto che sul punto la corte territoriale non ha indicato i profili fattuali da cui, in concreto, ha desunto tali caratteri dell’errore.
2. – I quattro motivi, da trattare congiuntamente in quanto intimamente connessi1 riguardando essi, sotto vari profili, l’errore circa la data di rimborso del capitale – al 2009, invece che al 2029 – sono fondati.
2.1. – La motivazione della corte territoriale si fonda sui seguenti capisaldi:
– nell’ambito del prestito obbligazionario sottoscritto, va distinto il termine di durata dei titoli obbligazionari dal termine di esigibilita’ del capitale investito;
– il primo e’ indicato agli articoli 2 e 3, che fissano la “scadenza del titoli” in trent’anni, nonche’ il rendimento mediante “interessi” annui, pari al tasso del 10,50% per il primo ed al 5% per gli ulteriori nove anni, mentre “per la residua durata del prestito – periodo 15.2.2009/15.2.2029 le obbligazioni non corrisponderanno alcuna cedola essendo gli interessi per il periodo in questione rappresentati dal premio di rimborso di cui al successivo articolo 4”, ossia “un premio pari al 115% sul loro valore nominale”;
– il diritto al rimborso del capitale risulta invece dal “refuso” – tale definito dalla corte territoriale contenuto all’articolo 5 del prospetto informativo, laddove indica il termine di rimborso del capitale nel 2009;
– detta indicazione e’ idonea a indurre i sottoscrittori in errore sul diritto ad ottenere il rimborso dell’intero capitale dopo dieci anni, errore, per la sua rilevanza, da ritenere essenziale, nonche’ riconoscibile dalla banca quale soggetto emittente, tenuto alla diligenza professionale, cosi’ che essa non avrebbe potuto non accorgersi dell’equivoco di controparte.
2.2. – Tale motivazione presenta mende sotto il profilo logico-giuridico, non apparendo la sentenza aver fatto buon governo dei canoni ermeneutici che presiedono all’interpretazione degli atti negoziali.
Dispone l’articolo 1362 c.c., che l’accertamento del significato degli atti negoziali sia condotto senza limitarsi al senso letterale delle parole e ricercando, invece, la volonta’ oggettivata nell’atto, mediante l’utilizzo di criteri sussidiari, quali l’interpretazione logica e il comportamento delle parti anche successivo al contratto, in particolare al fine di accertare il contenuto dell’atto in relazione alla sua funzione.
Criterio essenziale d’interpretazione (dei negozi come delle norme) e’, invero, quello della razionalita’, pur nei limiti del tenore letterale delle previsioni.
Questa Corte ha piu’ volte chiarito (ex multis, Cass. 23 agosto 2003, n. 12389; 9 luglio 1994 n. 6484; 22 ottobre 1981, n. 5528) che va ricostruita la comune volonta’ dei contraenti sulla scorta di due elementi principali, il senso letterale delle espressioni usate e la ratio del precetto contrattuale, e che tra i predetti criteri non esiste un preciso ordine di priorita’, essendo essi piuttosto destinati ad integrarsi a vicenda, in un logico gradualismo dei mezzi di interpretazione, che devono fondersi ed armonizzarsi nell’apprezzamento dell’atto negoziale; mentre si e’ precisato (Cass. 3 giugno 2014, n. 12360; 8 marzo 2007, n. 5287) come la lettera, ossia il senso letterale, la connessione, ossia il senso coordinato e l’integrazione, quale senso complessivo, costituiscano strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico.
2.3. – Il prestito obbligazionario ex articolo 2410 c.c. e ss., e’, secondo la sua struttura ordinaria, caratterizzato dal seguire lo schema del mutuo di cui all’articolo 1813 c.c.: si tratta di un’operazione di prestito collettivo con obbligo di restituzione.
A differenza di ulteriori ipotesi di dazioni alla societa’ (conferimenti, versamenti in conto capitale, versamenti a fondo perduto, ecc.), il prestito obbligazionario si connota, invero, per l’obbligo di rimborso del capitale da parte dell’emittente.
In talune sottospecie di titoli obbligazionari, e’ possibile peraltro all’autonomia privata atteggiare in vario modo il corrispondente diritto al rimborso (es. le obbligazioni subordinate, di cui all’articolo 2411, 1 comma, c.c., ove si rinvia l’esercizio, e non si esclude la titolarita’, del diritto al rimborso; o le obbligazioni irredimibili, che continuano pero’ ad essere contabilizzate come debito). Inoltre, rispetto alle obbligazioni, altro sono gli strumenti finanziari c.d. ibridi, i quali “comunque denominati… condizionano i tempi e l’entita’ del rimborso del capitale all’andamento economico della societa’” (articolo 2411, 3 comma, c.c.) e che presentano caratteri piu’ simili alle azioni, per la partecipazione al rischio d’impresa e la stessa aleatorieta’ della remunerazione e della restituzione dell’apporto.
Per quanto riguarda le banche, il Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, articolo 12, ha ammesso nel nostro ordinamento la possibilita’ generale per le medesime di emettere titoli obbligazionari, facolta’ sottoposta a stringenti regole dettate dalla (OMISSIS) (cfr. le Istruzioni (OMISSIS), in G.U., 7 gennaio 1997, n. 4, in materia di raccolta in titoli delle banche): e uno dei profili ove la disciplina di vigilanza e’ piu’ rigorosa attiene proprio al rimborso anticipato del capitale ad iniziativa dell’emittente, sottoposto alla previa autorizzazione della (OMISSIS), a conferma della rilevanza generale per il mercato finanziario dei modi e tempi del rimborso del capitale investito.
Non e’ questa la sede per un’analisi dei numerosi strumenti di finanziamento societario previsti dall’ordinamento, anche in quello settoriale bancario; cio’ che puo’ dirsi e’ che, pur nell’aumentata autonomia privata in tema di finanziamento dell’impresa, permane la summa divisio tra capitale di rischio e capitale di debito; ancor piu’ tale distinzione era evidente prima della riforma del diritto societario del 2003, in cui si colloca la vicenda in esame.
In definitiva, carattere tipico dell’obbligazione in discorso e’ il diritto alla restituzione della somma concessa dal sottoscrittore.
Ne deriva – integrando la stessa causa concreta dell’operazione – la corresponsione al medesimo di un “interesse”, il quale costituisce il rendimento del titolo nel periodo di durata del prestito e che viene normalmente (per somiglianza con i titoli azionari) pagato mediante “cedole” periodiche: fintanto che dura il prestito, al finanziatore viene concesso un interesse variamente commisurato, atteggiato e corrisposto – volto a costituire il corrispettivo della iniziale dazione del denaro.
Tale interesse puo’ venire pagato, poi, a diverse scadenze temporali, a seconda del regolamento del prestito.
Cio’ che, tuttavia, non si da’, e’ la corresponsione di un interesse, o rendimento, dopo la cessazione del rapporto in seguito all’avvenuto rimborso integrale del capitale; restando del tutto teorica l’ipotesi che le parti specificamente pattuiscano – secondo lo strumento giuridico civilistico dell’articolo 1183 c.c. e ss., l’adempimento dell’obbligazione accessoria del pagamento di un rendimento alla scadenza di un termine successivo alla ormai avvenuta restituzione dell’intero capitale mutuato.
2.4. – Nella specie, la corte del merito, dopo avere reputato ammissibile in astratto una scissione tra rimborso del capitale e scadenza del prestito, ha omesso qualsiasi argomentazione al riguardo, come avrebbe invece dovuto, sulla base delle clausole dello specifico regolamento negoziale del prestito.
A fronte della reiterata indicazione del termine di scadenza del prestito con rimborso del capitale nell’anno 2029 – termine che risulta dalle clausole, che sono state riportate nella sentenza impugnata e nel ricorso – la corte del merito non motiva poi adeguatamente sul come l’esistenza di un solo “refuso”, o errore materiale, all’articolo 5 del contratto – cosi’ definito dalla medesima corte territoriale, che ha in tal modo escluso il dolo, il quale peraltro non risulta neppure dedotto in giudizio dagli investitori – possa prevalere su quanto previsto nelle dettagliate tre clausole precedenti.
Ed invero, l’indicazione, per una sola volta, del numero “2009” nel predetto regolamento avrebbe dovuto essere attentamente comparata con le altre clausole, le quali definivano il prestito della “durata di anni 30 (trenta)”, attribuivano il diritto a cedole annuali per i “primi dieci anni” al tasso del 10,50% e, poi, del 5%, e chiarivano come invece, per la “durata residua del prestito (periodo 15 febbraio 2009 – 15 febbraio 2029)”, il rendimento fosse limitato alla corresponsione, “alla data di rimborso” del prestito, del “premio pari al 115% sul loro valore nominale”.
Solo all’esito di tale esame, infatti, avrebbe potuto reputarsi prevalente, secondo l’interpretazione oggettiva dell’accordo di cui innanzi si e’ discorso, alla stregua delle parole usate e della valenza complessiva delle sue clausole – volta ad accertare il contenuto dell’atto in relazione alla sua funzione, ai sensi degli articolo 1362 e 1363 c.c. – l’indicazione per una sola volta dell’anno “2009”, quale termine finale di rimborso dell’intero capitale mutuato.
2.5. – Quanto esposto vale a fondare anche la critica alla ritenuta riconoscibilita’ dell’errore, parimenti motivata in modo inadeguato, alla stregua del complessivo contenuto negoziale.
Da tempo questa corte ha ribadito in proposito come l’errore che conduce all’annullamento del contratto, oltre che essenziale, cioe’ tale da determinare la parte a concludere l’atto, debba essere anche riconoscibile dall’altro contraente, nel senso che questi, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualita’ dei contraenti, avrebbe dovuto rilevarlo adoperando la normale diligenza (Cass. 10 ottobre 1993, n. 9777; 28 marzo 1990, n. 2518; 7 maggio 1982, n. 2844); ovvero, ove si tratti di professionista, la diligenza qualificata che gli compete.
Cio’ posto, la corte territoriale non ha chiarito ed adeguatamente motivato la ragione per la quale fosse riconoscibile per l’altro contraente l’allegato errore circa il momento di esercizio del diritto alla restituzione del capitale investito, a fronte, da un lato, dell’unico errore materiale sopra indicato, e, dall’altro lato, delle numerose indicazioni relative alla data del rimborso del capitale, contenute nel regolamento del prestito obbligazionario in questione.
3. – In conclusione, il ricorso va accolto, con rinvio della causa innanzi alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, perche’ riesamini il materiale probatorio acquisito alla stregua dei principi enunciati; ad essa si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte d’appello di Catania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
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