In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarieta’ di un contratto di credito, e’ necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se puo’ essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualita’ tra la spesa e l’erogazione
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 5 aprile 2017, n. 8806
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 28114/2012 proposto da:
(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., nella qualita’ di procuratrice speciale di (OMISSIS) s.r.l., nella qualita’ di cessionaria del credito vantato dalla (OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3161/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/10/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/01/2017 dal cons. DOLMETTA ALDO ANGELO;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale CARDINO ALBERTO che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) ricorre per cassazione nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. – (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) s.p.a., nella qualita’ di procuratrice speciale di (OMISSIS) s.r.l., articolando due motivi avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 ottobre 2012, n. 3162.
Con questa pronuncia la Corte napoletana ha rigettato l’impugnazione presentata da (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Napoli – Sezione distaccata di Ischia in data 16 novembre 2011, che li aveva condannati al pagamento a (OMISSIS) della somma di Euro 9.979,87, con interessi di mora al tasso convenzionale dalla scadenza al saldo, per l’estinzione del residuo di un debito derivante di un prestito che la Societa’ finanziaria aveva concesso loro nell’ottobre 2002. In particolare, la pronuncia della Corte ha disatteso la richiesta, gia’ formulata dall’attuale ricorrente nel giudizio di primo grado e ribadita in quello di appello, di considerare usurario il negozio creditizio a suo tempo intervenuto con la Societa’ finanziaria – e di cui quest’ultima stava ingiungendo la restituzione della linea capitale e la prestazione degli interessi convenzionali -, con l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Nel presente giudizio non ha svolto difese la societa’ finanziaria (OMISSIS). Ha peraltro presentato controricorso la s.p.a. (OMISSIS) nella dichiarata veste di procuratrice speciale di (OMISSIS), che a sua volta assume di essersi resa cessionaria del credito in precedenza vantato dalla detta (OMISSIS).
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – I due motivi di ricorso, che sono stati formulati da (OMISSIS), denunciano i vizi di qui di seguito richiamati.
Il primo motivo denuncia “nullita’ della sentenza e del procedimento ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione di legge ed erronea applicazione dell’articolo 281 sexies c.p.c.”. Nella sostanza, il motivo censura l’applicabilita’ anche al giudizio di appello della norma che assegna al giudice il potere di ordinare la discussione orale della causa.
Il secondo motivo denuncia “violazione ed errata applicazione delle norme di diritto, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione dell’articolo 644 c.p. cosi’ come modificato dalla L. n. 108 del 1996, erronea applicazione dei decreti del Ministro del tesoro e delle istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale ai sensi dell’usura”. Il motivo si sostanzia nella rilevazione che, nel calcolo del complessivo costo economico rilevante ai fini della valutazione dell’usurarieta’ del prestito intercorso inter partes, vanno conteggiate pure le spese di assicurazione sopportate dal debitore in connessione con l’ottenimento del credito (nella specie, il “premio assicurativo per la polizza stipulata a garanzia del credito”); con la concreta conseguenza che il prestito a suo tempo erogato dalla Societa’ finanziaria risulta oltrepassare la soglia massima che e’ consentita dalla legge.
2. – Il primo motivo e’ inammissibile ai sensi della disposizione dell’articolo 360 – bis c.p.c., n. 2.
L’applicabilita’ al giudizio di appello del modello deliberativo prefigurato nella norma dell’articolo 281 sexies e’ stata prevista dall’articolo 352 c.p.c., comma 6, come novellato dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, articolo 27, con decorrenza dall’1 febbraio 2012. In mancanza di ulteriori specificazioni in punto di diritto intertemporale, deve ritenersi che la disposizione dell’articolo 281 sexies trovi applicazione per tutti i giudizi di appello pendenti a quella data, siccome accaduto nel caso qui in esame. Su tale principio v., cosi’, la sentenza di Cass. 7 ottobre 2015, n. 20124.
Per la ritenuta possibilita’ che pure il giudice dell’appello abbia il potere di fare ricorso al meccanismo predisposto dalla noma in discorso v. pure, tra le altre, la sentenza di Cass., 10 novembre 2011, n. 22871 e l’ordinanza di Cass., 27 settembre 2013, n. 22190.
3. – Il secondo motivo – che concerne la usurarieta’ del prestito a suo tempo concesso dalla Societa’ finanziaria ad (OMISSIS) e (OMISSIS) – va accolto, nei termini che seguono.
Non puo’ ritenersi conforme alla normativa relativa al riscontro di usurarieta’ dei negozi di credito, invero, la decisione assunta dalla Corte di Appello di Napoli, che con riguardo al prestito concretamente in esame ha escluso dal novero delle voci economiche rilevanti in proposito quella rappresentata dalle spese di assicurazione. D’altra parte, e’ pure acquisita la constatazione che il conteggio di tale voce comporti senz’altro il superamento della soglia usuraria del prestito concesso dalla Societa’ finanziaria ai signori (OMISSIS), quale negozio appartenente alla categoria “anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari – oltre 5.000,00 Euro” e regolato dal decreto ministeriale del 18 settembre 2002, come relativo al “periodo di applicazione 1 ottobre 31 dicembre 2002”.
Per illustrare la valutazione espressa appena sopra, e’ opportuno muovere dalla recepita rilevazione che la normativa di divieto dei rapporti usurari – cosi’ come in radice espressa dall’articolo 644 c.p., nella versione introdotta dalla L. n. 108 del 1996, nel suo articolo 1 considera rilevanti tutte le voci del carico economico che si trovino applicate nel contesto dei rapporti di credito. Secondo quanto in effetti dispone la norma dell’articolo 644, comma 5, “per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito”. Del resto, non avrebbe neppure senso opinare diversamente nella prospettiva della repressione del fenomeno usurario, l’esclusione di talune delle voci per se’ rilevanti comportando naturalmente il risultato di spostare – al livello di operativita’ della pratica – la sostanza del peso economico del negozio di credito dalle voci incluse verso le voci escluse.
Pure da stimare sicuro e’ che detto carattere “onnicomprensivo” per la rilevanza delle voci economiche – nel limite esclusivo del loro collegamento all’operazione di credito – vale non diversamente per la considerazione penale e per quella civile del fenomeno usurario. L’unitarieta’ della regolamentazione – cosi’ come la centralita’ sistematica della norma dell’articolo 644 per la definizione della fattispecie usuraria sotto il profilo oggettivo, che qui specificamente interessa – si trova sottolineata, del resto, dallo stesso fatto che la L. n. 108 del 1996, viene a considerare pari passu entrambi questi aspetti (cfr., in particolare, la disposizione dell’articolo 4).
La centralita’ sistematica della norma dell’articolo 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non puo’ non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se e’ manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’articolo 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Poste queste considerazioni di carattere generale, si puo’ adesso convergere sullo specifico tema delle spese di assicurazione, a cui fa diretto riferimento la fattispecie qui concretamente in esame. Assunta la cennata prospettiva, non possono comunque essere condivisi, in particolare, i rilievi svolti dalla Corte di Appello con riferimento alle istruzioni della Banca d’Italia emanate nel corso del 2001, come tali applicabili ratione temporis al caso qui considerato.
Il riscontro va, in modo specifico, alla formula delle istruzioni secondo cui “ai sensi della legge il calcolo del tasso deve tenere conto elle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. In particolare, sono inclusi… le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al creditore il rimborso totale o parziale del credito”.
La Corte napoletana ha letto la trascritta frase nel senso che questa escluda dall’arco delle voci rilevanti per il calcolo usurario le spese “facoltative”. Nel portarsi a questo risultato, tuttavia, essa non ha svolto nessun itinerario argomentativo a sostegno, quasi il passaggio fosse da stimare automatico: la’ dove, per contro, la frase di cui alle istruzioni si occupa – sin dal suo profilo strettamente letterale – di chiarire l’effettiva inclusione di una voce nel calcolo usurario, non certo di procedere ad esclusioni. Neppure si e’ curata, una volta scelta la strada dell’interpretazione dicotomica, delle incertezze interpretative che risultano legate a una lettura risolta tout court da una contrapposizione tra “assenza di vincoli” (o “facolta’”) e “presenza di vincoli” (od obbligo), posta se non altro la difficolta’ di perimetrare i confini dell'”obbligo”, tra quello tratto da legge o da contratto e quello frutto di una piu’ o meno accentuata costrizione o comunque dal semplice fatto. Soprattutto, cosi’ facendo la Corte napoletana ha adottato un’interpretazione delle istruzioni non conforme al disposto formulato dalla noma dell’articolo 644, bensi’ allo stesso antitetica; e senza necessita’, tanto piu’.
Appare invero sistematicamente conforme al principio segnato dal disposto dell’articolo 644, e pure piu’ semplice, dare al richiamato passo delle istruzioni un significato diverso. Che viene a fare perno, in particolare, sulla circostanza che normalmente i contratti di credito bancari sono predisposti – nelle varie componenti in cui si vengono ad articolare, spese di assicurazione e garanzia ricomprese dall’impresa bancaria; e cosi’ di solito proposti, secondo un blocco unitario (seppure in se’ scomponibile in vari segmenti) cioe’, al mercato dei clienti. Il riferimento va, in definitiva, alle correnti modalita’ di offerta del prodotto, dove il collegamento tra concessione del credito e voce economica risulta evidente. Il tutto senza alcun pregiudizio, va da se’, per le situazioni in cui l’offerta avviene secondo altre, diverse modalita’: in cui, per l’appunto, la sussistenza o meno di un collegamento tra credito e voce economica (qui, spesa di assicurazione) – secondo quanto prescritto dalla parte finale dell’articolo 644, comma 5, – resta questione del tutto aperta.
Del resto, sono le stesse istruzioni emanate nel 2001 dalla Banca d’Italia a suggerire un’interpretazione di piena conformita’ del relativo dettato al principio espresso nella norma dell’articolo 644: non certo a caso il loro incipit si sostanzia nella riproduzione del testo del comma 5 della norma appena richiamata.
Anche le istruzione successivamente emanate in materia dalla Banca d’Italia vengono indirettamente a confermare l’interpretazione appena sopra delibata. Durante il corso del 2009, in effetti, nel procedere a una revisione generale delle medesime la Banca d’Italia ha tra l’altro precisato che restano incluse nel conto di usurarieta’ “le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito…, se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo e’ contestuale alla concessione del finanziamento”.
Ora, un’interpretazione di tale nuova formula in termini di “rottura” rispetto a quelli precedenti, com’e’ propugnata dalla Corte napoletana, sembra per la verita’ attingere a margini di non agevole spiegazione. Del tutto ragionevole appare, invece, opinare che con la nuova formula la Banca d’Italia abbia inteso esplicitare con piu’ chiare parole quanto gia’ in precedenza sostanzialmente inteso: a dissipare ogni eventuale dubbio ipoteticamente presente nell’operativita’.
E’ infatti appena il caso di aggiungere che la contestualita’ tra credito e assicurazione – quale espressione indicativa, e presuntiva, del “collegamento” tra questi elementi che e’ richiesto dall’articolo 644, – si pone, prima di ogni altra cosa, come manifestazione tipica di un’offerta sul mercato che si modella sull’articolazione di prodotti predisposti in modo unitario e preassemblati (ovvero “a pacchetto”, per rendere il concetto in termini evocativi).
4. – Va dunque accolto il secondo motivo di ricorso svolto da (OMISSIS). Di conseguenza, va cassata la sentenza resa dalla Corte di Appello di Napoli, 10 ottobre 2012, n. 3161 con rinvio dalla causa a questa Corte che, in diversa composizione, decidera’ circa l’effettiva esistenza, nel rapporto creditizio intervenuto tra (OMISSIS) e i signori (OMISSIS) di cui al presente giudizio, di clausole e previsioni usurarie, nel caso assumendo tutti i provvedimenti che ne vengono a conseguire, rideterminazione dell’eventuale montante di residuo debito compresa.
Nel decidere la Corte di Appello si atterra’ ai principi e indicazioni di cui in motivazione e, in particolare, al seguente principio di diritto:
“In relazione alla ricomprensione di una spesa di assicurazione nell’ambito delle voci economiche rilevanti per il riscontro dell’eventuale usurarieta’ di un contratto di credito, e’ necessario e sufficiente che la detta spesa risulti collegata all’operazione di credito. La sussistenza del collegamento, se puo’ essere dimostrata con qualunque mezzo di prova, risulta presunta nel caso di contestualita’ tra la spesa e l’erogazione”.
5. – In conclusione, va respinto il primo motivo di ricorso; va invece accolto il secondo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e relativo rinvio alla Corte di Appello di Napoli che, in diversa composizione, decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie il secondo motivo di ricorso e cassa la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 ottobre 2012, n. 3161, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che decidera’ anche sulle spese del giudizio di cassazione.
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