Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 31 maggio 2016, n. 11263

La disciplina del credito documentario è regolata da un complesso normativo sorto dalle prassi del commercio internazionale, stratificatosi nel tempo ed adottato da diversi istituti bancari. Detto complesso di norme è riconducibile all’istituto giuridico delle clausole d’uso (art. 1340 c.c.) e non alla categoria degli usi giuridici e/o normativi. Ne consegue che il rigoroso controllo formale di conformità dei documenti alle condizioni del credito, demandato alla banca mandataria, deve essere guidato ed illuminato dal criterio della ragionevolezza, in relazione alle molteplici circostanze del caso concreto

 

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 31 maggio 2016, n. 11263

Svolgimento del processo

Con sentenza del 4/10/2006, il Tribunale di Milano respingeva le domande avanzate dalla Candy Elettrodomestici s.r.l. nei confronti della banca della Repubblica Ceca Komercni Banka a.s. e della Banca Commerciale Italiana, oggi Banca Intesa San Paolo s.p.a., di condanna delle due convenute al pagamento della somma di lire 663.871.230 (Euro 342.860,87), per la fornitura di elettrodomestici alla ditta ceca ON OFF, coperta da crediti documentari emessi in via irrevocabile dalla banca ceca e confermati dalla banca italiana, pagata solo per lire 120.977.505, e di condanna della sola banca ceca al pagamento della somma di DEM 460.192 (pari ad Euro 900.057,00) per la fornitura alla ditta MaryBell, dichiarata fallita, coperta da credito documentario irrevocabile per DEM 1.620.000, pagata per la minore somma di DEM 940.000.
La sentenza veniva appellata dalla Candy in via principale, ed in via incidentale condizionata da Banca Intesa.
Con sentenza del 12-27 aprile 2011, la Corte d’appello di Milano ha respinto l’appello della Candy e condannato questa alle spese del grado.
Nello specifico, la Corte del merito ha premesso che la controversia verteva tra la fornitrice e la banca ceca mandataria degli acquirenti nonché, per una fornitura, anche la banca italiana corrispondente di quella ceca, con riferimento al credito documentario irrevocabile emesso a favore della fornitrice, assoggettato alle condizioni di credito proposte dalla banca ceca ed accettate dall’appellante; che nel sistema dei crediti documentari emessi dalle banche, queste non possono entrare nel merito del rapporto commerciale, ma possono e debbono verificare la conformità dei documenti presentati rispetto a quelli stabiliti nelle condizioni di credito e non devono pagare ove riscontrino difformità, salvo l’esplicita autorizzazione della mandante; che la Komercni, all’emissione della lettera di credito per la fornitura alla ON OFF, aveva fissato il seguente principio: “At maturity please Debit our Account with your H.O. If does Strictly Comply With Credit terms.”; che i pagamenti dovevano avvenire pertanto ” se i documenti si conformano strettamente alle clausole di credito”; che detta condizione era stata accettata dalla Candy come risultava dalla missiva di conferma inviata a mezzo racc. all’appellante il 6/4/98 dalla Banca Commerciale, da cui l’applicazione del principio di strict compliance (stretta conformità); che la Banca Commerciale aveva comunicato a mezzo raccomandata alla Candy che i documenti da questa consegnati presentavano discordanze rispetto alle condizioni di credito (in particolare: fattura con resa e descrizione merce non strettamente conforme, 1 CMR-lettera di vettura internazionale- priva di targa camion), e con messaggio pervenuto il 20/4/98 alla Banca Commerciale, la banca ceca aveva chiarito la natura di tali discordanze(descrizione delle merci in entrambe le CMR non strettamente come da clausola della lettera di credito, essendo in lingua italiana e non inglese come da condizione n. 47 del credito ed entrambe le CMR non indicavano come luogo di partenza Brugherio, Italia); che la banca ceca aveva dichiarato di avere pagato il minore importo, ma su espressa autorizzazione della mandante acquirente.
Quanto alla fornitura alla Mary Bell, anche in tal caso la Candy aveva accettato le condizioni descritte nel credito documentario, non rispettate, in particolare, l’art. 28 delle Norme ed Usi uniformi dei crediti, risultando il carico non partito da Brugherio ma da altra località; in un primo tempo, l’amministratore della Marybell aveva autorizzato il pagamento di DEM 436.896, ma intervenuto il fallimento, la curatrice fallimentare, pur riconoscendo di avere ricevuto la merce e mantenute le condizioni del pagamento, non aveva autorizzato il saldo.
Ricorre avverso detta pronuncia la Candy Hoover Group s.r.l. unipersonale, già Candy Elettrodomestici s.r.l., con ricorso affidato a cinque motivi.
Si difendono con controricorso Intesa e Komercni Banka a.s. Le due banche controricorrenti hanno depositato le memorie ex art. 378 c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, la ricorrente si duole della “violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento alla mancata applicazione del principio di buona fede nell’interpretazione dei contratti oltre che e/o anche alla luce delle modalità di esecuzione degli stessi”.
Sostiene che la Corte ambrosiana non ha correttamente applicato il principio di buona fede di cui agli artt. 1375 e 1366 c.c., che l’avrebbe condotta ad escludere la vincolatività di prescrizioni formali ininfluenti, né le norme in materia di interpretazione del contratto, anche e soprattutto alla luce della condotta tenuta dalle parti dopo la stipulazione e nel corso delle prestazioni, in particolare non ha valutato i doc. sub 20 e 23 del fascicolo,(lettera della Banca Commerciale alla banca ceca del 23/8/00 e lettera della curatrice del Fallimento Mary Bell).
2.1.- Il motivo è infondato.
Anche a tacere dal generico riferimento da parte della ricorrente ai tre (e non due) documenti riprodotti nel ricorso ed indicati come già versati in atti sub 20 e 23 nel fascicolo di parte alle due forniture ON OFF e Mary Bell (mentre il contenuto dei documenti induce a ritenere che siano riferibili solo alla seconda rilevato che la Corte territoriale ha fornitura), va correttamente utilizzato il criterio letterale, idoneo a consentire la chiara interpretazione delle condizioni del credito documentario, e, quanto al ricorso al criterio della buona fede, invocato in ogni caso dalla ricorrente in modo del tutto generico, questa Corte ha affermato che nel sistema giuridico attuale, l’attività interpretativa dei contratti è legalmente guidata, nel senso che essa risulta conforme a diritto non già quando ricostruisce con precisione la volontà delle parti, ma quando si adegui alle regole legali, le quali, in generale, non sono norme integrative, dispositive o suppletive del contenuto del contratto, ma, piuttosto, costituiscono lo strumento di ricostruzione della comune volontà delle parti al momento della stipulazione del contratto e, perciò, della sostanza dell’accordo: pertanto, la volontà emergente dal consenso delle parti nel suddetto momento non può essere integrata con elementi ad essa estranei, e ciò anche quando sia invocata la buona fede come fattore di interpretazione del contratto, la quale deve intendersi come fattore di integrazione non già sul piano dell’interpretazione del contratto, ma su quello – diverso – della determinazione delle rispettive obbligazioni, come stabilito dall’art. 1375 c.c. (così la pronuncia 8619/2006).
E nella fattispecie, il Giudice del merito ha dato conto del comportamento delle banche, che hanno contestato prontamente la non corrispondenza dei documenti con le condizioni del credito, dando altresì ragione del pagamento parziale, avvenuto a seguito della specifica autorizzazione della mandante-acquirente.
Quanto allo specifico rilievo della mancata considerazione dei documenti indicati, va rilevato che, per giurisprudenza costante, il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si configura solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione; tali vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, mentre alla Corte di cassazione non è conferito il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l’apprezzamento dei fatti (così la pronuncia 15489 del 2007 e, tra le ultime, l’ordinanza 91/2014).
Deve pertanto ritenersi che la ricorrente si è limitata ad avanzare mere critiche alla ricostruzione della volontà operata dalla Corte territoriale, sostanzialmente richiedendo una inammissibile rivalutazione del merito.
1.2.- Col secondo motivo, la società Candy si duole dell’avere la Corte milanese ritenuto necessario l’assenso del compratore per il pagamento degli importi di cui alle lettere di credito, principio che non trova fondamento non solo nelle condizioni della lettera di credito ma neppure nei principi generali dell’ordinamento.
2.2.- Il motivo è inammissibile.
La Corte del merito non ha affatto affermato detto principio, ma che, a ragione della difformità dei documenti, occorreva che il compratore autorizzasse di volta in volta il pagamento, come era avvenuto nel caso.
Il motivo è pertanto incongruo rispetto alla decisione impugnata.
1.3.- Col terzo mezzo, la ricorrente denuncia il vizio di motivazione; sostiene che la Corte del merito ha applicato il criterio di strict compliance alla stregua della clausola di stile data dall’indicazione unilaterale e formale della Komercni Banca, con motivazione insufficiente ed addirittura mancante e contraddittoria, mentre avrebbe dovuto verificare se tale criterio fosse accettabile, non limitandosi al dato formale.
2.3.- Il motivo è infondato.
La Corte territoriale, con accertamento di fatto incensurabile in questa sede, quanto alla fornitura alla ON OFF ha dato atto delle principali difformità (descrizione della merce e indicazione del luogo di partenza delle stesse), alla stregua del principio posto dalla banca ceca al punto 78 della lettera di credito, pienamente accettato dalla Candy, così come per la fornitura alla Mary Bell, ha indicato come nella comunicazione della Banca italiana (che pur non risultava coinvolta in detta vicenda) vi era il chiaro riferimento all’assoggettamento del credito alla regolamentazione delle “Norme ed Usi Uniformi relativi ai crediti documentari”, revisione 1993 Pubblicazione n. 500 della Camera di Commercio Internazionale, e anche in questo caso non era stata rispettata la condizione delle dette Norme, art. 28, perché la merce in base ai documenti forniti non risultava partita da Brugherio, ove la società aveva sede legale, ma da altra località.
Come affermato nella pronuncia 7388/1997, la disciplina del credito documentario è regolato” da un complesso normativo sorto dalle prassi del commercio internazionale, stratificatosi nel tempo, adottato a livello internazionale da numerose associazioni bancarie e formalizzato in un testo soggetto a periodiche revisioni e denominato “norme ed usi uniformi relativi ai crediti documentari”. Da tempo (cfr. sentt. nn. 1130 del 1979, 693 del 1982,3992 del 1983,1842 del 1996) questa Corte ha chiarito che le norme e gli usi uniformi relativi ai crediti documentari non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d’uso, integrative della volontà negoziale dei contraenti, ai sensi dell’art. 1340 cod. civ., e sono dirette a regolare in maniera uniforme le operazioni di apertura di credito documentario; con la conseguenza che la loro interpretazione, compiuta dal giudice del merito con motivazione esauriente ed immune da vizi logico-giuridici, risolvendosi in indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità”.
E, continua la pronuncia 7388/1997, in detta valutazione la giurisprudenza di questa Corte “ha giustamente escluso un’applicazione rigida del principio del c.d. “formalismo” del credito documentario relativamente all’attività di controllo della corrispondenza dei documenti alle condizioni del credito stesso svolta dalla banca “mandataria” osservando come “l’esecuzione del mandato, ancorché vincolata alle forme, debba trovare una certa ampiezza di respiro, che si debba tradurre, cioè, in un accertamento intelligente e non automatico della corrispondenza formale fra titolo e documenti, da svolgere sulla base delle conoscenze normali… secondo il criterio della comune esperienza…” (così sent. n. 3417 del 1953 cit.)”; ed il criterio della “ragionevolezza”, che deve guidare l’attività di controllo documentale della banca verso il giudizio finale di conformità o discordanza, “se, da un lato, non deve limitarsi ad una verifica meramente estrinseca e letterale dei documenti con il rischio di pervenire ad un giudizio di discordanza documentale per errori immediatamente evidenti e non incidenti sul rispetto sostanziale delle condizioni del credito – parimenti non deve, dall’altro, esorbitare in un vero e proprio sindacato sulla corrispondenza del contenuto degli stessi alle condizioni del credito.
Escluso, dunque, che, in materia, viga un principio di rigido “formalismo”, può, invece, ribadirsi che il rigoroso controllo formale di conformità dei documenti alle condizioni del credito, demandato alla banca mandataria, deve essere guidato ed illuminato dal criterio della ragionevolezza, in relazione alle molteplici circostanze del caso concreto, nel rispetto dei confini prima individuati”.
Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte territoriale ha dato specificamente conto delle discordanze concrete sia per la fornitura alla ON OFF (pag. 21 della sentenza), che per quella alla Mary Bell (pag. 22), né è riscontrabile alcuna carenza o contraddittorietà nella motivazione tra criterio formale e sostanziale, atteso il chiaro riferimento alla violazione “netta” delle condizioni del credito documentario di cui agli artt. 47 e 44 per la fornitura alla ON OFF, ed alla violazione delle condizioni di cui all’art. 28 delle Norme ed Usi uniformi, per la fornitura alla Mary Bell.
Si è trattato pertanto, per ambedue le forniture, di difformità rispetto alle esplicite condizioni del credito documentario, come argomentatamente ritenuto dalla Corte del merito.
1.4.- Col quarto mezzo, la ricorrente si duole del vizio di motivazione per la mancata valutazione dei due documenti già indicati nel primo motivo, delle condizioni aggiuntive della lettera di credito sulle discrepancies; sostiene che la Corte di merito ha desunto dalla mancata conoscenza dei fatti dei due rappresentanti delle banche, sentiti in interrogatorio formale, la mancata conoscenza dei fatti da parte dei testi che non ha escusso, che avrebbero confermato i fatti così accaduti.
2.4.- Il motivo è inammissibile.
Quanto al mancato esame, in tesi, dei documenti indicati, si è già detto sopra, nell’esame del primo motivo; quanto alle condizioni aggiuntive, il relativo rilievo inammissibile, non riportando la parte il contenuto delle stesse, che non risultano neanche indicate come prodotte nel giudizio di merito, con ciò violandosi gli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4.
Anche per le prove testimoniali la ricorrente ha omesso di indicare i capitoli di prova, con ciò non rendendo possibile a questa Corte la necessaria valutazione sulla decisività degli stessi ai fini di una diversa decisione.
Come infatti affermato, tra le ultime, nella pronuncia 25927/2015, il ricorrente che denunci, quale vizio di motivazione, l’insufficiente giustificazione logica dell’apprezzamento dei fatti della controversia o delle prove, non può limitarsi prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa, pur in possibile o probabile corrispondenza alla realtà fattuale, poiché è necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l’unica possibile.
1.5.- Col quinto motivo, la società Candy si duole del vizio di omessa pronuncia “sul motivo di censura della sentenza di primo grado relativo alla posizione della Banca Intesa ed all’obbligazione dalla stessa assunta nei confronti di Candy come confermato dalla lettera dalla stessa inviata alla ricorrente e prodotta agli atti”.
2.5.- Il motivo è inammissibile.
La ricorrente non indica quale fosse il “motivo di censura” il cui esame sarebbe stato omesso dalla Corte di merito, né in alcun modo dalla sentenza risulta che vi fosse un’ ulteriore censura nel rapporto tra Banca Intesa e Candy.
Il motivo è pertanto viziato in radice; ed infatti, come affermato tra le ultime nella pronuncia 15367/2014, affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., è necessario, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un’eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente ed inequivocabilmente formulate, per le quali quella pronunzia si sia resa necessaria ed ineludibile, e, dall’altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, “in primis”, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi; ove, quindi, si deduca la violazione, nel giudizio di merito, del citato art. 112 c.p.c., riconducibile alla prospettazione di un’ipotesi di “error in procedendo” per il quale la Corte di cassazione è giudice anche del “fatto processuale”, detto vizio, non essendo rilevabile d’ufficio, comporta pur sempre che il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali sia condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento da parte del ricorrente – per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che non consente, tra l’altro, il rinvio “per relationem” agli atti della fase di merito – dell’onere di indicarli compiutamente, non essendo legittimato il suddetto giudice a procedere ad una loro autonoma ricerca, ma solo ad una verifica degli stessi.
3.1.- Conclusivamente, va respinto il ricorso. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna la ricorrente alle spese, liquidate in favore di ciascuna delle controricorrenti, in Euro 11.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

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