Non si estingue per prescrizione lo “status” di socio, che è una qualità giuridica di rilievo all’interno della società, mentre possono prescriversi i diritti che derivano dalla qualità di socio, a maggior ragione se si tratta di una società irregolare.
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 28 marzo 2017, n. 7963
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., elett.te dom.ta in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso, per mandato a margine del ricorso, dall’avv. (OMISSIS) che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo presso il fax n. (OMISSIS) e la p.e.c. (OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 293/2012 della Corte d’appello di Palermo emessa in data 13 gennaio 2012 e depositata il 29 febbraio 2012, R.G. n. 6/2008;
sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine il rigetto del ricorso;
RILEVATO IN FATTO
che:
1. (OMISSIS) con citazione del 20 maggio 2002 ha convenuto in giudizio la s.p.a. (OMISSIS) davanti al Tribunale di Termini Imerese, rivendicando la sua qualita’ di socio in base al certificato azionario n. 6 della s.p.a. attestante il trasferimento in suo favore di 100 azioni, del valore nominale di 10.000 Lire ciascuna, da parte dell’originario intestatario (OMISSIS), mediante girata effettuata dal notaio (OMISSIS) e annotata sul libro soci. Di recente il Presidente del Collegio Sindacale della s.p.a. aveva disconosciuto la sua qualita’ di socio in quanto il suo nominativo non risultava annotato nel libro soci ricostruito nel 1994 dopo lo smarrimento dell’originale.
2. Si e’ costituita la societa’ e ha disconosciuto il certificato azionario esibito dall’attore.
3. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza del 30 ottobre – 11 novembre 2007, ha accertato la qualita’ di socio e ha disposto la relativa iscrizione nel registro dei soci.
4. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza di primo grado.
5. Ricorre per cassazione (OMISSIS) s.p.a. affidandosi a due motivi di ricorso con i quali deduce: a) omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione; b) violazione e omessa applicazione dell’articolo 2935 c.c.
6. Non svolge difese (OMISSIS).
RITENUTO IN DIRITTO
che:
7. Con il primo motivo di ricorso la societa’ ricorrente premette di aver eccepito la nullita’ del certificato azionario per inesistenza di un rapporto sottostante tanto e’ vero che le azioni esibite dallo (OMISSIS) non sono mai state prese in considerazione nella formazione del capitale sociale e nell’elenco dei soci acquisito dalla Camera di commercio e lo (OMISSIS) e’ stato sempre escluso dalla compagine sociale, circostanze queste confessate dallo (OMISSIS) nella denuncia del 1999 e in un successivo atto di citazione del 2004. Si duole quindi la societa’ ricorrente dell’esclusione del valore confessorio di tali dichiarazioni senza una specifica motivazione.
8. Il motivo e’ infondato. La Corte di appello ha argomentatamente illustrato le ragioni per cui ha respinto la predetta eccezione di nullita’ e disconosciuto il valore confessorio preteso dalla societa’ appellante. La Corte distrettuale ha ritenuto la piena validita’ ed efficacia del titolo azionario emesso da (OMISSIS), uno dei soci fondatori di (OMISSIS) s.p.a., e pervenuto nella disponibilita’ dello (OMISSIS) mediante regolare girata, conforme alle disposizioni dell’articolo 2022 c.c. e ss. e autenticata, quanto alla sottoscrizione del (OMISSIS), dal notaio (OMISSIS) in data (OMISSIS). Di conseguenza la Corte di appello ha escluso la nullita’ e l’irregolarita’ dell’emissione del titolo e del suo trasferimento nonche’ la eccepita inesistenza di un rapporto sottostante al trasferimento.
9. Quanto all’esclusione del preteso valore confessorio di quanto dichiarato, nelle predette due circostanze, dallo (OMISSIS), la Corte di appello ha espresso una chiara e logica motivazione affermando in particolare che lo (OMISSIS), contrariamente a quanto preteso dalla societa’ appellante, ha dichiarato che, in base alla sua conoscenza dell’iscrizione nel libro soci delle azioni acquisite dal (OMISSIS), aveva richiesto nel 1999, allorche’ la societa’ per la prima volta aveva proceduto a distribuire utili, di percepire la sua quota dei dividendi. In tale occasione, la societa’, in persona del dott. (OMISSIS), gli aveva comunicato che non risultava iscritto nel nuovo libro soci, ricostruito nel 1994 a seguito dello smarrimento denunciato dalla societa’. Relativamente all’atto di citazione del 2 dicembre 2004 la Corte ha cosi’ motivato “va chiarito che, come correttamente dedotto dallo (OMISSIS), nella propria comparsa di costituzione, lo stesso riguarda altre azioni delle (OMISSIS) s.p.a.”
10. a pertanto affermata la palese infondatezza del primo motivo di ricorso stante la apodittica, e priva di autosufficienza, contestazione per difetto di motivazione della sentenza di appello.
11. on il secondo motivo la ricorrente contesta la ritenuta imprescrittibilita’ del diritto all’iscrizione nel libro dei soci richiamando nei seguenti termini la pronuncia della Corte di Cassazione n. 11973/2002 “la prescrizione breve quinquennale, fissata in materia societaria dall’articolo 2949 c.c., comma 1 attiene, senza delimitazione e specificazioni a tutti i diritti derivanti dai rapporti sociali e quindi abbraccia ogni diritto che nasca, fra i soci, o fra essi e la societa’, in dipendenza diretta da patto costitutivo della societa’ medesima o dai successivi atti da questa posti in essere nell’ambito della propria vita istituzionale”.
12. Il riferimento giurisprudenziale non appare pertinente perche’ come ha gia’ correttamente rilevato la Corte di appello lo status di socio si concreta in una qualita’ giuridica che ha il suo rilievo all’interno della societa’ e che non e’ estinguibile per prescrizione mentre sono prescrivibili i diritti derivanti, volta per volta, dalla qualita’ di socio (cfr. Cass. civ. sez. 1 n. 5288 del 10 marzo 2005). Ne’ il riferimento giurisprudenziale operato dalla Corte di appello puo’ apparire improprio in relazione all’affermazione di tale principio di diritto in una controversia concernente una societa’ irregolare, argomento che semmai rafforza la vincolativita’ del principio stesso.
13. Il ricorso va pertanto respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di Cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte deb-r, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis
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