Possono restare in Italia con i genitori i minori in età prescolare. Va evitato il disagio dell’allontanamento del luogo in cui sono radicati; nella scelta pesa anche la condizione di albino di una dei tre bambini: una malattia che necessita di cure e che è motivo di discriminazione in Nigeria, luogo di origine dei genitori
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 22 settembre 2016, n. 18563
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI PALMA Salvatore – Presidente
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere
Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 8662/2015 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 23/01/2015; RG 1318/14;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del15/07/2016 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;
udito, per i ricorrenti, l’avvocato (OMISSIS), con delega, che si riporta;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’improcedibilita’, in subordine l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’Appello di Perugia, confermando il provvedimento di primo grado, ha respinto la domanda di autorizzazione alla permanenza in Italia ai sensi del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, proposto dai due cittadini stranieri, attuali ricorrenti, genitori di tre figli minori nati rispettivamente nel (OMISSIS), nel (OMISSIS) e nel (OMISSIS). A sostegno della decisione la Corte territoriale ha affermato che i minori non hanno particolari legami con il territorio in considerazione della loro tenera eta’ e in Italia non hanno figure di riferimento oltre i genitori. Complessivamente, pertanto non avrebbero problemi a seguire i genitori.
La corte d’Appello, inoltre, non ha rinvenuto una condizione ostativa al rimpatrio, nell’albinismo, accompagnato da nistagmo, di cui e’ affetto il piccolo (OMISSIS) in quanto tale patologia non richiede cure specifiche. La discriminazione nei confronti degli albini esistente in Africa non puo’ impedire il diniego dell’autorizzazione alla permanenza degli odierni reclamanti nel territorio dello Stato trattandosi di circostanza estranea alla valutazione da svolgersi ex articolo 31.
Peraltro il diniego di autorizzazione non impone il rientro nel paese d’origine.
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) e (OMISSIS) affidato ai seguenti motivi:
Violazione dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, nella nuova formulazione per avere la Corte d’Appello erroneamente ritenuto che i minori non avevano particolari legami con il territorio italiano, senza offrire un valido sostegno argomentativo. Al riguardo i ricorrenti avevano reiterato richiesta di consulenza tecnica d’ufficio per svolgere un’indagine puntuale e individualizzata al fine di verificare se il rimpatrio possa effettivamente determinare un pregiudizio grave per lo sviluppo psicofisico dei minori, cosi’ come richiesto dalle S.U. della Corte di Cassazione con la sentenza n. 21799 del 2010.
La pronuncia impugnata nonostante le allegazioni documentali attestanti i percorsi scolastici di due minori su tre ha totalmente omesso di valutare l’attuale network relazionale degli stessi con i compagni di classe e gli insegnanti. Peraltro i genitori si stanno impegnando per consentire ai figli una vita dignitosa ed, infine, i nostri ammortizzatori sociali consentono di fronteggiare la precarieta’ economica anche in ordine all’assistenza sanitaria e alle spese scolastiche.
Violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, per aver ritenuto irrilevante la discriminazione nei confronti degli albini in Africa. Il piccolo (OMISSIS) per la patologia di cui soffre e’ a gravissimo rischio per la sua incolumita’ fisica in caso di rimpatrio nel paese di origine. L’omesso rilievo di tale pacifica circostanza e’ in contrasto con l’interpretazione del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, comma 3, alla luce dell’articolo 1 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Lo stesso procuratore generale aveva richiesto all’udienza del 14/1/2015 di richiedere informazioni su tale forma di grave discriminazione ma la Corte d’Appello non vi aveva provveduto. Del resto l’articolo 31, fa espresso riferimento alla considerazione dell’eta’ e delle condizioni di salute. Quest’ultimo aspetto e’ stato del tutto trascurato dalla corte territoriale.
Infine del tutto priva di fondamento giuridico l’affermazione secondo la quale i ricorrenti sono in condizione di scegliere il luogo ove rimpatriare dal momento che i medesimi verranno espulsi, in caso di definitivo rigetto, verso il paese di origine, ovvero l’unico Stato che potra’ accettarne il rimpatrio.
I due motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto logicamente connessi. Secondo il paradigma stabilito dal Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 31, cosi’ come interpretato dalla sentenza delle S.U. n. 21799 del 2010 la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, non richiede necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma puo’ comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’eta’ o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o derivera’ certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall’ambiente in cui e’ cresciuto.
Nel caso di specie possono essere enucleati due fattori, come evidenziato nel ricorso, che trascendono il normale disagio connesso all’allontanamento dal luogo di radicamento e sono idonei ad integrare i gravi motivi connessi allo sviluppo psico fisico del minore. Tali fattori consistono nell’eta’ prescolare dei minori e nella condizione di albino del piccolo (OMISSIS). La Corte territoriale, nonostante l’espressa indicazione contenuta nell’articolo 31 terzo comma, rivolta alla considerazione, nella valutazione del pregiudizio per il minore, dell’eta’ e della salute dei minori, ne ha escluso il rilievo.
In contrasto con il piu’ recente orientamento di questa Corte (ex multis Cass. 15191 e 25419 del 2015) non ha valutato adeguatamente l’incidenza dell’eta’ prescolare di tutti e tre i minori al momento della richiesta di autorizzazione, ritenendo genericamente tale fattore un indice di scarso legame con il territorio, senza svolgere alcuno specifico accertamento ed, inoltre, omettendo di esaminare fatti decisivi quali l’inserimento e la frequenza stabile delle scuole materne, debitamente documentata (cfr. pag. 9 ricorso) e la peculiare patologia del piccolo (OMISSIS).
Quanto alla peculiare condizione di (OMISSIS), la Corte territoriale ha commesso un duplice ordine di errori. In primo luogo ha omesso di fornire una giustificazione della conclusione cui e’ pervenuta, secondo la quale una situazione cosi’ complessa come l’albinismo non abbia bisogno di essere costantemente o periodicamente seguita da un presidio medico sanitario adeguato. In secondo luogo ha illegittimamente omesso di considerare l’incidenza potenziale della discriminazione nei confronti degli albini sul minore colpito dalla patologia e sugli altri fratelli, mal interpretando il parametro normativo. Qualsiasi fattore che possa determinare il grave disagio in ordine allo sviluppo psico fisico del minore deve essere preso in considerazione, pur se idoneo astrattamente ad integrare un’altra condizione di riconoscimento di un valido titolo di soggiorno. La Corte non poteva sottrarsi all’indagine sull’esistenza della discriminazione, sulle forme e le conseguenze della stessa nonche’ infine non svolgere il giudizio prognostico indicato dalle S.U. nella pronuncia n. 21799 del 2010 al fine di verificarne l’incidenza effettiva e molto grave sullo sviluppo psico-fisico del minore.
Non puo’ non sottolinearsi, infine, la manifesta infondatezza dell’affermazione riguardante la liberta’ di allontanarsi del nucleo familiare verso paesi diversi dalla (OMISSIS). Al contrario i ricorrenti ed i figli minori allo stato, possono soltanto rientrare nel paese d’origine essendo privi di alcun titolo di circolazione e soggiorno nell’ Unione Europea (in quanto irregolarmente soggiornanti in Italia) e dovendo negli altri paesi extraeuropei sottostare alle limitazioni poste dalle leggi sull’immigrazione.
In conclusione il ricorso deve essere accolto, la pronuncia cassata con rinvio essendo necessario che la Corte d’Appello verifichi in concreto l’incidenza dell’eta’ dei minori, del loro effettivo radicamento scolastico e soprattutto delle esigenze di cura del piccolo (OMISSIS), eseguendo una seria indagine e valutazione dell’esistenza, entita’ e diffusione della discriminazione sugli albini nel paese di rientro in quanto fattore determinante di grave disagio sullo sviluppo psico fisico di tutti e tre i minori.
P.Q.M.
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