In tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 3, pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. Ne consegue che, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla (OMISSIS) nei confronti del direttore generale di una societa’ d’intermediazione mobiliare per insufficienza del patrimonio di vigilanza, spetta al destinatario della sanzione provare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, cosicche’ il deficit patrimoniale non possa essere a lui imputato
In tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 3, pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. Ne consegue che, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla (OMISSIS) nei confronti del direttore generale di una societa’ d’intermediazione mobiliare per insufficienza del patrimonio di vigilanza, spetta al destinatario della sanzione provare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, cosicche’ il deficit patrimoniale non possa essere a lui imputato
Suprema Corte di Cassazione
sezione I civile
sentenza 12 gennaio 2017, n. 604
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16246-2010 proposto da:
(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’AVVOCATURA DELLA BANCA, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, (OMISSIS) S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA;
– intimati –
avverso il decreto (rg. n. 441 + 442 + 443 + 444 + 445/2008) della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;
udito, per i ricorrenti, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. A seguito di ispezioni e successivi provvedimenti, fra i quali quello di messa in liquidazione coatta amministrativa di una SIM, la (OMISSIS) SpA, la (OMISSIS) proponeva al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ratione temporis autorita’ decisoria nell’ambito del procedimento di irrogazione di sanzioni pecuniarie, ai sensi dell’articolo 195 TUF, l’applicazione delle dette sanzioni a vari esponenti della SIM menzionata, con decreto del 9 agosto 2001, impugnato con distinti ricorsi dai sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), davanti alla Corte d’Appello di Milano.
1.1. La Corte territoriale, in via preliminare, riteneva fondata l’eccezione sollevata dagli opponenti circa l’illegittimita’ del decreto sanzionatorio perche’ adottato con ritardo, rispetto al termine di trenta giorni stabilito dalla L. n. 241 del 1990, articolo 2, ed annullava i provvedimenti impugnati.
1.2. Su ricorso della (OMISSIS), la Corte di cassazione, cassava le decisioni della Corte d’appello e rinviava per l’esame del merito delle opposizioni originarie ad altra sezione dello stesso giudice distrettuale.
1.3. Nel giudizio di rinvio, avanti alla stessa Corte territoriale, le opposizioni sono state respinte e, per quello che ancora interessa e rileva in questa sede, il giudice distrettuale ha escluso anche l’illegittimita’ dei decreti sanzionatori impugnati per carenza del “presupposto essenziale della colpa”.
1.4. Secondo il giudice del merito, gli elementi di fatto dedotti dagli opponenti non erano idonei a ne’ a superare la presunzione di colpa nella configurazione dell’illecito contestato dall’Autorita’ amministrativa, atteso che la norma non richiederebbe la concreta dimostrazione dell’esistenza dell’elemento soggettivo (il dolo o la colpa), ne’ a indicare la loro buona fede, atteso che le norme inosservate corrispondevano a precetti prossimi ai dati legislativi ed escludevano ogni arbitrio dell’Autorita’ amministrativa.
2.Avverso tale decisione i sigg. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro cui resiste la (OMISSIS), con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo di ricorso (omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo della controversia (articolo 360 c.p.c., n. 5)) i ricorrenti lamentano che la Corte territoriale, nel prendere in esame la questione da loro dedotta sulla “carenza del presupposto essenziale della colpa”, non avrebbe giustificato, quantomeno in modo adeguato, la decisione di infondatezza del motivo.
2.Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 3 e articolo 23, comma 12, articoli 45 e 46 c.p., articolo 2697 c.c., Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articoli 190 e 195 (articolo 360 c.p.c., n. 3)) i ricorrenti pongono il seguente quesito di diritto: “Dica la Corte se, ai sensi della L. n. 689 del 1981, articolo 3 e articolo 23, comma 12, applicabili anche nei procedimenti Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ex articoli 190 e 195, ricorra un’ipotesi di responsabilita’ oggettiva e se, in subordine, gravi sul titolare della pretesa sanzionatoria l’onere di provare i fatti integranti le singole violazioni o se, al contrario, sia il destinatario delle sanzioni a dovere provare l’insussistenza dei medesimi; nonche’ decidere, per l’effetto, in ordine alla cassazione dell’impugnato decreto della Corte d’appello di Milano”.
2.1.Secondo i ricorrenti, il giudice distrettuale avrebbe finito per avvalorare un’interpretazione della norma nei termini della responsabilita’ oggettiva imponendo un’inversione dell’onere probatorio volto a dimostrare l’esistenza di fatti di caso fortuito o di forza maggiore, dovendo essere l’organo procedente a provare la colpevolezza.
2.2.Infatti, la presunzione di colpa sarebbe solo presunta iuris tantum e percio’ suscettibile di una dimostrazione contraria, attraverso la prova dell’esistenza di circostanze idonee ad escluderla.
4. Il primo mezzo e’ inammissibile, perche’ manca della necessaria sintesi finale non avendo il ricorrente, ai sensi dell’articolo 366 – bis cod. proc. civ., per le cause (come questa) ancora soggette alla sua applicazione (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 24597 del 2014: L’articolo 366-bis cod. proc. civ., introdotto dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, articolo 6, e contenente la previsione della formulazione del quesito (nella specie: di diritto), come condizione di ammissibilita’ del ricorso per cassazione, si applica “rationae temporis” ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 (data di entrata in vigore del menzionato decreto), e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 47), provveduto a formulare il c.d. quesito di fatto.
4.1.In sostanza, tale motivo manca della conclusione con un apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della censura, poiche’, a corredo del motivo recante censure motivazionali, il ricorrente deve formulare il necessario momento di riepilogo, che deve consistere in uno specifico e separato passaggio espositivo del ricorso ove, in modo sintetico, evidente ed autonomo (rispetto al tenore testuale del motivo), sia chiaramente esposto il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
5. Il secondo mezzo, in disparte i profili di inammissibilita’ non essendo svolta alcuna considerazione sulla sua decisivita’, venendo richiamati fatti che non portano a tale esito decisorio, e’ comunque manifestamente infondato alla luce del diritto vivente.
5.1. La doglianza non e’ fondata, perche’ questa Corte (Sez. 2, Sentenza n. 27432 del 2013) ha gia’ affermato il principio di diritto secondo cui “In tema di sanzioni amministrative, la L. 24 novembre 1981, n. 689, articolo 3, pone una presunzione di colpa a carico dell’autore del fatto vietato, riservando a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa. Ne consegue che, in caso di provvedimento sanzionatorio emesso dalla (OMISSIS) nei confronti del direttore generale di una societa’ d’intermediazione mobiliare per insufficienza del patrimonio di vigilanza, spetta al destinatario della sanzione provare di aver adempiuto diligentemente agli obblighi imposti dalla normativa di settore, cosicche’ il deficit patrimoniale non possa essere a lui imputato.”.
5.2. Orbene, nel caso in esame non e’ dato chiaramente comprendere quali siano stati i fatti e i comportamenti censurati nell’economia della motivazione del giudice distrettuale e quali siano stati quelli che, secondo i ricorrenti, alla luce del principio di diritto sopra riportato, avrebbero potuto o dovuto far escludere quella responsabilita’.
5.3. A tal uopo, questa stessa sezione, assai di recente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 22848 del 2015) ha chiarito che “in caso di irrogazione di sanzioni amministrative, la (OMISSIS), anche in virtu’ della presunzione di colpa vigente in materia, ha unicamente l’onere di dimostrare l’esistenza dei segnali di allarme che avrebbero dovuto indurre gli amministratori non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spetta a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva dovuta o, comunque, mirante a scongiurare il danno.”.
5.4. Ne deriva che i ricorrenti ne’ allegano con modalita’ autosufficienti tali fatti scusanti ne’ censurano il punto della decisione ove essi sono stati posti a fondamento dell’affermata responsabilita’.
6. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida – in favore di ciascuna resistente – in Euro 9.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali forfettarie ed agli accessori di legge
Leave a Reply