Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 gennaio 2017, n. 603

Per la validità del verbale d’assemblea è necessario che in questo o in un suo allegato risulti l’elenco dei soci partecipanti

Per un maggior approfondimento sulle delibere assembleari

La patologia delle deliberazioni assembleari nella S.p.a.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 12 gennaio 2017, n. 603

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5494/2013 proposto da:

(OMISSIS) S.P.A., (c.f. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 10.1.2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/2016 dal Consigliere Dott. MASSIMO FALABELLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE RENZIS Luisa, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 settembre 2007, (OMISSIS) evocava in giudizio (OMISSIS). s.p.a. innanzi al Tribunale di Trieste, domandando l’annullamento di due delibere assembleari assunte in data 22 maggio 2007 e 31 maggio 2007 e aventi rispettivamente ad oggetto la nomina dell’amministratore unico e l’approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2006. L’attrice fondava la sua pretesa sulla violazione dell’articolo 2375 c.c., comma 1 e sull’articolo 13, comma 3 dello statuto sociale e rilevava che nei verbali di entrambe le assemblee non era stato indicato il nominativo dei soci partecipanti. Con riguardo alla delibera di approvazione del bilancio, eccepiva poi la violazione del termine di centoventi giorni, previsto dall’articolo 2364 c.c., comma 2, contemplato per la convocazione annuale dell’assemblea ordinaria dei soci. Osservava, inoltre, che non era stata posta nella condizione di controllare la documentazione costituita dal bilancio e dai suoi allegati, in violazione di quanto prescritto dall’articolo 2429 c.c.. Denunciava pure la contrarieta’ del bilancio ai principi di chiarezza e veridicita’, esaminando, nello specifico, le operazioni commerciali che avevano determinato l’anomalo risultato economico dell’esercizio 2006. Chiedeva quindi la declaratoria di nullita’ o l’annullamento delle delibere impugnate, con vittoria di spese.

La societa’ convenuta, nel costituirsi, affermava essere sufficiente, ai fini della corretta indicazione dei nominativi dei soci, la sottoscrizione dei fogli di presenza allegati ai verbali delle due assemblee; contestava poi il fondamento delle ulteriori deduzioni svolte da parte attrice.

Il Tribunale di Trieste accoglieva la domanda e annullava le delibere impugnate.

Era proposto appello dalla societa’ convenuta, mentre l’attrice spiegava impugnazione incidentale autonoma.

La Corte di appello di Trieste, con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2012, respingeva i due gravami.

Contro quest’ultima pronuncia ricorre per cassazione la societa’ (OMISSIS).: l’impugnazione e’ basata su tre motivi. Resiste con controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto che l’intervenuto fallimento della societa’ ricorrente non spiega effetto ai fini che qui interessano. In particolare, l’apertura della procedura concorsuale non integra una causa di interruzione del giudizio in sede di legittimita’ posto che in quest’ultimo, che e’ dominato dall’impulso d’ufficio, non trovano applicazione le comuni cause di interruzione del processo previste in via generale dalla legge (per tutte: Cass. 17 luglio 2013, n. 17450; Cass. 5 luglio 2011, n. 14786; Cass. 13 ottobre 2010, n. 21153).

Con il primo motivo e’ lamentata violazione e falsa applicazione dell’articolo 2375 c.c., nonche’ omessa o insufficiente motivazione. Secondo la ricorrente era del tutto pacifico che in occasione di ogni assemblea venisse redatto un foglio presenze con indicazione dei singoli soci e che tale documento fosse sottoscritto dall’interessato, dai membri del consiglio di amministrazione e da quelli del collegio sindacale. La Corte di merito aveva erroneamente ritenuto che il foglio presenze, in quanto non menzionato nel verbale, non potesse considerarsi un allegato di questo: sul punto la ricorrente richiama un precedente di questa S.C., secondo cui l’elenco dei soci ammessi e partecipanti, anche se non allegato al verbale, costituisce fonte primaria di prova della composizione dell’assemblea, e quindi, indirettamente, delle assenze dei soci chiamati a integrarla. Peraltro soggiunge lo stesso articolo 2375 c.c., nell’imporre la formazione, anche sul foglio separato, dell’elenco dei soci, intende consentire l’identificazione di quelli favorevoli, astenuti o dissenzienti; la norma, quindi, esigerebbe solo che, nel caso in cui l’elenco dei soci intervenuti sia stato redatto sul foglio separato, questo sia conservato agli atti societari, a disposizione dei soci: cio’ che era pacificamente avvenuto nel caso di specie.

Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione dell’articolo 100 c.p.c. in relazione agli articoli 2375, 2377 e 2378 c.c., nonche’ omessa motivazione. La censura investe quanto affermato dalla Corte di merito con riguardo all’eccepita inesistenza dell’interesse ad agire dell’odierna controricorrente con particolare riferimento al verbale di assemblea mancante dell’indicazione dei soci (e quindi affetto da un vizio solo formale). Rileva l’istante: che (OMISSIS) era stata ritualmente convocata in assemblea; che gli atti societari erano stati posti per tempo a sua disposizione; che entrambe le determinazioni assembleari erano state assunte con un’ampia maggioranza; che la ricorrente sapeva quali soci fossero intervenuti, essendo i medesimi suoi familiari; che il suo diritto di ispezione si estendeva dunque a tutti gli atti relativi all’assemblea, ivi compreso l’elenco dei soci che erano a questa intervenuti. La Corte territoriale lamenta l’istante aveva nondimeno ritenuto l’eccezione infondata, riconoscendo in capo all’appellata l’interesse ad agire per ottenere l’invalidazione di delibere che le recavano danno.

Con il terzo mezzo si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 2375 c.c., in relazione all’articolo 2377 c.c., comma 5, n. 3, oltre che per omessa motivazione. Evidenzia parte ricorrente come secondo tale disposizione la deliberazione non possa essere annullata per l’incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che tali carenze impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validita’ delle deliberazioni. Nel caso di specie, il verbale, cosi’ come redatto, era chiaro nel suo contenuto e l’omissione dell’indicazione dei nominativi dei soci intervenuti non impediva l’accertamento sopra indicato. La Corte distrettuale aveva invece ritenuto che la controparte avesse interesse a conoscere “chi dei cinque probabili soci avesse partecipato e se personalmente o per delega, un tanto non per valutare un ipotetico conflitto di interesse (…) ma per valutare il processo di formazione della volonta’ dell’assemblea, impedito dalla rilevante omissione del verbale assembleare”. Osserva in proposito l’istante che la delibera era stata adottata all’unanimita’ dei presenti portatori di una schiacciante maggioranza, pari al 90%, per cui non si comprendeva in quale modo l’asserita incompletezza del verbale con riferimento all’elenco dei soci intervenuti avesse potuto impedire l’accertamento della validita’ della deliberazione.

I tre motivi, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Vanno disattesi.

La Corte distrettuale ha osservato che dei tre fogli di presenza solo uno di essi aveva una qualche attinenza con l’assemblea svoltasi il 31 maggio 2007 (avente ad oggetto l’approvazione del bilancio), mentre gli altri due erano del tutto estranei all’assemblea del 22 maggio 2007 (relativa alla nomina del nuovo amministratore unico): infatti, uno di essi riguardava un’assemblea tenutasi il 22 giugno, mentre l’altro recava le firme dei partecipanti all’altra assemblea tenutasi lo stesso giorno, ma con oggetto ed orario diverso da quella in cui era stata assunta la delibera impugnata. Ne ha tratto la conclusione che, in assenza di alcun foglio di presenze, l’annullamento della Delib. del 22 maggio doveva essere senz’altro confermata. Quanto all’assemblea del 31 maggio 2007, la Corte di merito ha osservato che il foglio di presenze, che si pretendeva allegato al verbale, non era menzionato in esso: tale carenza redazionale si poneva, secondo il giudice dell’impugnazione, in insanabile contrasto con il dettato dell’articolo 2375 c.c., che impone l’identificazione, anche per allegato, dei soggetti partecipanti all’assemblea.

L’articolo 2375 c.c., nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 6 del 2003, prescrive, al comma 1: “Le deliberazioni dell’assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identita’ dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresi’ indicare le modalita’ e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno”. La norma costituisce superamento del dibattito dottrinale e giurisprudenziale vertente sul contenuto del verbale delle deliberazioni dell’assemblea della societa’ per azioni: dibattito originatosi dall’ambiguita’ della precedente versione della disposizione, la quale aveva autorizzato opposte conclusioni con riferimento alla questione circa l’analiticita’ o sinteticita’ della verbalizzazione. Sul punto vale solo la pena di ricordare che ad un primo indirizzo, secondo cui l’elenco dei soci non doveva essere obbligatoriamente allegato al verbale, essendo solo necessario che esso facesse parte dei documenti che la societa’ ha l’obbligo di conservare (Cass. 30 ottobre 1970, n. 2263; cfr. pure Cass. 20 giugno 1997, n. 5542), se ne contrapponeva altro, per il quale l’elenco nominativo dei partecipanti rappresentava un elemento essenziale della verbalizzazione (Cass. 20 giugno 2000, n. 8370; Cass. 17 luglio 2007, n. 15950, in motivazione).

La norma vigente richiede espressamente che l’identita’ dei partecipanti all’assemblea risulti dal verbale o da un allegato allo stesso. La previsione, unitamente a quella che esige l’indicazione, nel verbale, delle modalita’ e del risultato delle votazioni, oltre che l’indicazione, pure per allegato, dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, e’ diretta ad assicurare la concreta e immediata conoscenza di quanto avvenuto in sede di assemblea da parte del socio assente e rappresenta lo strumento attraverso cui quest’ultimo e’ posto delle condizioni di apprezzare se ricorrano le condizioni per impugnare la delibera assunta (perche’, ad esempio, essa e’ stata approvata in mancanza della maggioranza richiesta o con il voto determinante di un socio in conflitto di interessi).

Cio’ posto, l’articolo 2377 c.c., comma 4, n. 3, stabilisce che la deliberazione non possa essere annullata per l’incompletezza o inesattezza del verbale, salvo che tali mancanze impediscano l’accertamento del contenuto, degli effetti e della validita’ della delibera. Questo significa che, avendo riguardo agli elementi che l’articolo 2375 c.c. impone di documentare, le carenze della verbalizzazione prive di influenza, ai fini dell’annullabilita’ della delibera, sono solo quelle che non pregiudicano la verifica circa il contenuto, gli effetti e la validita’ di essa: cosi’ e, ad esempio, per l’indicazione delle modalita’ di voto, quando esse non siano imposte dalla legge o dallo statuto. L’indicazione dei partecipanti e dei votanti e’ di contro necessaria per ricostruire la genesi del processo deliberativo e accertare la validita’ delle determinazioni assunte, sicche’ la mancanza della relativa documentazione (anche in “allegato” al verbale) giustifica l’annullamento della delibera. In particolare, l’identificazione nominativa dei soci consente di verificare se i voti siano stati validamente espressi dai soggetti a cio’ legittimati (in quanto soci, o in quanto delegati dai medesimi).

Si spiega, quindi, come il socio abbia un sicuro interesse all’impugnativa della delibera che risulti carente nella verbalizzazione concernente l’identificazione dei partecipanti all’assemblea e dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Tale interesse trova infatti fondamento nel fatto che la mancata identificazione puo’ in se’ determinare l’invalidita’ della delibera (diversamente da quanto poteva affermarsi nel regime anteriore al Decreto Legislativo n. 6 del 2003: cfr. infatti Cass. 24 luglio 2007, n. 16393).

La Corte territoriale ha escluso che con riferimento all’assemblea svoltasi il 22 maggio 2007 fosse stato prodotto alcun foglio di presenze, mentre per l’assemblea del 31 maggio 2007 essa ha evidenziato che il documento avesse “una qualche attinenza” con tale adunanza, ma che esso non era ivi menzionato.

Con riferimento alla prima adunanza, dunque, il ricorso e’ sicuramente infondato, avendo la Corte di merito dato atto, attraverso un giudizio che sfugge al sindacato del giudice di legittimita’, della totale mancanza di un foglio di presenze atto a rendere possibile l’indicazione nominativa dei partecipanti.

Ma nemmeno con riguardo alla successiva assemblea del 31 maggio 2007 l’impugnazione merita accoglimento. L’assunto della ricorrente, secondo cui la documentazione inerente all’indicazione dei soci possa essere redatto su foglio separato, conservato presso la societa’, a disposizione dei soci, non puo’ essere condiviso. Infatti, l’articolo 2375 c.c., nel richiedere un “allegato”, esige non solo la presenza del documento scritto che presenti un contenuto idoneo a integrare le dichiarazioni presenti nel verbale (con riferimento alle indicazioni circa i partecipanti, le rispettive quote di capitale rappresentate e i dati riferiti ai soci favorevoli, assenti o dissenzienti), ma, altresi’, che tale documento faccia corpo col verbale, costituendone parte integrante: e cio’ si verifica ove il foglio di presenze sia espressamente richiamato nel predetto verbale, o quantomeno materialmente unito, accluso, allo stesso. La diversa opinione e’ non solo contrastante col significato letterale del termine impiegato dal legislatore, ma risulta, altresi’, non congruente col senso dell’intervento normativo, che nell’esigere la presenza del suddetto “allegato”, si pone in linea di discontinuita’ con quell’orientamento di giurisprudenza che ammetteva, secondo quanto si e’ sopra accennato, che l’elenco dei soci potesse non essere, per l’appunto, “allegato” al verbale, purche’ fosse formato dagli organi della societa’ e conservato ai suoi atti.

Poiche’ nella fattispecie non si fa questione di un foglio di presenze richiamato nel verbale o accluso, e cioe’ materialmente congiunto, allo stesso, la delibera deve ritenersi annullabile.

Il ricorso deve essere dunque respinto.

Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

Parte ricorrente e’ tenuta per legge al versamento del contributo aggiuntivo contemplato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, rimborso spese generali e oneri di legge; da’ atto dell’obbligo, da parte della ricorrente, di procedere al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dell’articolo 1 bis dello stesso articolo 13

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