Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 gennaio 2017, n. 602

Anche nel caso di societa’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento e’ validamente notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3 (nel testo novellato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 12 gennaio 2017, n. 602

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere

Dott. FERRO Massimo – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10213/2015 proposto da:

(OMISSIS), nella qualita’ di liquidatore della cancellata societa’ (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del Curatore dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

(OMISSIS) S.R.L., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 20/2015 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 10/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/10/2016 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

uditi, per i ricorrenti, gli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) che hanno chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’appello di Genova ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza del Tribunale di La Spezia dichiarativa del suo fallimento.

La corte del merito ha ritenuto che il ricorso per la dichiarazione di fallimento depositato dalla creditrice (OMISSIS) s.r.l. fosse stata correttamente notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3, all’indirizzo di posta elettronica certificata di (OMISSIS) risultante dal R.I., che non era stato disattivato dopo l’avvenuta cancellazione della societa’ dal registro medesimo; ha inoltre affermato che il ricorso notificato, pur se rivolto nell’intestazione all’inesistente “(OMISSIS) s.r.l.”, aveva raggiunto lo scopo al quale era destinato, atteso che l’identificazione dell’effettiva debitrice era ricavabile sia dalla relazione di notificazione (in cui la denominazione della s.r.l. era stata correttamente riportata) sia dall’indicazione del corretto n. di partita IVA della societa’; ha pertanto escluso che la sentenza dichiarativa dovesse dichiararsi nulla per violazione del diritto di difesa della reclamante, non comparsa all’udienza di convocazione fissata dal tribunale.

La sentenza, pubblicata il 10.3.015, e’ stata impugnata da (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di liquidatore della cancellata (OMISSIS) s.r.l., con ricorso per cassazione affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria. La creditrice istante non ha svolto attivita’ difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo il ricorrente lamenta il rigetto dell’eccezione di nullita’ della notificazione del ricorso e del decreto di convocazione, eseguita a mezzo PEC anziche’ ai sensi dell’articolo 145 c.p.c..

Deduce che, nel rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio, costituzionalmente garantiti, l’istanza di fallimento avanzata nei confronti di una societa’ cancellata dal R.I., e percio’ estinta, deve essere necessariamente notificata al soggetto che, per fictio iuris, ai sensi della L. Fall., articolo 10, continua a rappresentarla ed e’ legittimato a contraddire nel procedimento.

Il motivo e’ infondato.

La L. Fall., articolo 15, comma 3, (nel testo, novellato dalla L. n. 221 del 2012, applicabile ratione temporis) stabilisce che il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal R.I. o dall’indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti). Solo quando, per qualsiasi ragione, la notificazione via PEC non risulti possibile o non abbia esito positivo, la notifica andra’ eseguita dall’U.G. che, a tal fine, dovra’ accedere di persona presso la sede legale del debitore risultante dal R.I., oppure, qualora neppure questa modalita’ sia attuabile a causa dell’irreperibilita’ del destinatario, depositera’ l’atto nella casa comunale della sede iscritta nel registro.

La norma ha dunque introdotto in materia una disciplina speciale, del tutto distinta da quella che, nel codice di rito, regola le notificazioni degli atti del processo: va escluso, pertanto, che residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi dell’articolo 138 c.p.c. e segg., o articolo 145 c.p.c. (a seconda che l’impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare della ditta o del legale rappresentante della societa’.

Come sottolineato dal Giudice delle leggi, con la recente sentenza n. 146/016 (che ha respinto la q.l.c. dell’articolo 15, comma 3, cit. sollevata con riferimento agli articoli 3 e 24 Cost.), il legislatore della novella del 2012 si e’ infatti proposto di “coniugare le finalita’ del diritto di difesa dell’imprenditore con le esigenze di specialita’ e di speditezza cui deve essere improntato il procedimento concorsuale”, prevedendo che “il tribunale sia esonerato dall’adempimento di ulteriori formalita’ quando la situazione di irreperibilita’ deve imputarsi all’imprenditore medesimo”: l’introdotta semplificazione del procedimento notificatorio in ambito concorsuale trova percio’ la sua ragion d’essere nella specialita’ e nella complessita’ degli interessi che esso e’ volto a tutelare, che ne segnano l’innegabile diversita’ rispetto a quello ordinario di notifica; il diritto di difesa del debitore – da declinare nella prospettiva della conoscibilita’, da parte di questi, dell’attivazione del procedimento fallimentare a suo carico – e’, d’altro canto, adeguatamente garantito dal predisposto, duplice meccanismo di ricerca, tenuto conto che, ai sensi del Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 16, convertito con modificazioni dalla L. n. 2 del 2009, l’imprenditore e’ obbligato a dotarsi di un indirizzo PEC, e che anche la sede legale dell’impresa deve essere obbligatoriamente indicata nell’apposito registro, la cui funzione e’ proprio quella di assicurare un sistema organico di pubblicita’ legale, cosi’ da rendere conoscibili ai terzi, nell’interesse dello stesso titolare, i dati e le principali vicende che riguardano l’impresa medesima.

Puo’ ben dirsi, in definitiva, che, introducendo uno speciale procedimento per la notificazione del ricorso di fallimento – che fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto degli obblighi di cui si e’ appena detto – il legislatore del 2012 abbia inteso codificare, ed anzi rafforzare, il principio (consolidato nella giurisprudenza formatasi nel vigore della L.F. non ancora riformata dal Decreto Legislativo n. 5 del 2006) secondo cui il tribunale, pur essendo tenuto a disporre la previa comparizione in camera di consiglio del debitore fallendo e ad effettuare, a tal fine, ogni ricerca per provvedere alla notificazione dell’avviso di convocazione, e’ esonerato dal compimento di ulteriori formalita’ allorche’ la situazione di irreperibilita’ di questi debba imputarsi alla sua stessa negligenza e/o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza di un operatore economico.

Le conclusioni, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, valgono anche nella fattispecie prevista dalla L. Fall., articolo 10, che contempla un’eccezione alla regola della perdita della capacita’ di stare in giudizio della societa’ estinta.

La possibilita’ che una societa’ sia dichiarata fallita entro un anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese implica infatti, necessariamente, che tanto il procedimento per la dichiarazione di fallimento quanto le eventuali, successive fasi impugnatorie, continuino a svolgersi nei confronti della stessa: si tratta, come si e’ precisato, di una fictio iuris, che postula come esistente ai soli fini del procedimento fallimentare un soggetto ormai estinto (cfr. Cass. S.U. n. 6070/013).

Se dunque, in ambito concorsuale, la societa’ cancellata non perde la propria capacita’ processuale, appare del tutto conseguente ritenere che, nel medesimo ambito (ed in assenza di specifiche previsioni sul punto della L. Fall., articolo 15, comma 3), operi nei suoi confronti anche la disciplina speciale introdotta in tema di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento (Cass. n. 17946/016).

Con riguardo al regime anteriormente vigente, questa Corte, del resto, aveva gia’ affermato che il ricorso poteva essere utilmente notificato, ai sensi dell’articolo 145 c.p.c., comma 1, presso la sede sociale della societa’ cancellata, posto che la “sopravvivenza” per un anno di detta sede rispetto all’estinzione, espressamente prevista dall’articolo 2495 c.c. – sebbene al limitato fine della notificazione delle domande proposte contro i soci ed i liquidatori – deve ritenersi dato oggettivo e non meramente virtuale (Cass. n. 24968/013).

A maggior ragione, nel regime attuale, deve ritenersi valida la notifica regolarmente eseguita, come nella specie, all’indirizzo PEC della societa’, rimasto attivo dopo la cancellazione.

La ricevuta di avvenuta consegna (RAC), rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, dimostra infatti, fino a prova contraria, che il messaggio e’ pervenuto all’indirizzo elettronico dichiarato dal debitore, ovvero nella sfera di conoscibilita’ del medesimo: dal momento della ricezione del messaggio questi e’ percio’ posto in grado di sapere della pendenza del procedimento e di approntare le proprie difese.

Ne’ puo’ condividersi l’assunto del ricorrente, secondo il quale l’indirizzo telematico risulterebbe “obliterato” dall’estinzione della societa’ cancellata, posto che la disattivazione di tale indirizzo non costituisce effetto automatico della cancellazione dal R.I., ma e’ conseguenza di un’espressa richiesta di chiusura del contratto rivolta al gestore della casella PEC.

Va, in definitiva, ribadito, in adesione al principio gia’ enunciato da Cass. n. 17946/016 cit., che, anche nel caso di societa’ cancellata dal registro delle imprese, il ricorso per la dichiarazione di fallimento e’ validamente notificato, ai sensi della L. Fall., articolo 15, comma 3 (nel testo novellato dal Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221) all’indirizzo di posta elettronica certificata della societa’ cancellata, in precedenza comunicato al predetto registro.

2) Col secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli articoli 160 e 156 c.p.c., si duole del rigetto dell’ulteriore eccezione di nullita’ della notifica del ricorso, proposto nei confronti dell’inesistente “(OMISSIS) s.r.l.”. Anche questo motivo deve essere respinto.

Non e’ contestato che il ricorso sia stato notificato all’indirizzo PEC della “(OMISSIS) s.r.l. in liquidazione”, correttamente individuata nella relazione di notifica.

Non ricorre, pertanto, alcuna delle ipotesi di nullita’ della notificazione contemplate dall’articolo 160 c.p.c..

Nel caso in cui il ricorrente avesse invece inteso denunciare la nullita’ del ricorso di (OMISSIS) ai sensi dell’articolo 164 c.p.c., comma 1, per l’inesistenza del requisito di cui all’articolo 163 c.p.c., n. 2, e’ sufficiente rilevare che, in tema di persone giuridiche, l’omessa od errata denominazione del soggetto chiamato a contraddire determina la nullita’ dell’atto introduttivo solo quando vi sia incertezza assoluta sull’identificazione dell’ente (Cass. nn. 14789/08, 23816/07, 16076/02): cio’ che, nella specie, la corte del merito ha motivatamente escluso, con accertamento che avrebbe dovuto essere specificamente censurato (anche) attraverso il richiamo del tenore letterale dell’istanza di fallimento e del contenuto dei documenti ad essa allegati.

Il ricorso va, in conclusione, integralmente respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Code rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento, che liquida in Euro 3.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

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