Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 dicembre 2016, n. 25409

Anche in tema di società di persone vale il principio, proprio delle società di capitali, secondo il quale, ai fini della valutazione della pertinenza di un atto compiuto dagli amministratori rispetto all’oggetto sociale, il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto medesimo rispetto all’oggetto sociale stesso, inteso come la specifica attività economica – di produzione o scambio di beni o servizi – concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell’ente, mentre non è sufficiente il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere: da un lato, infatti, l’elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie indefinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attività; dall’altro, anche l’espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività

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Le funzioni degli amministratori nella s.p.a.La S.r.l.

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 12 dicembre 2016, n. 25409

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERNABAI Renato – Presidente

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), (c.f. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), rappresentati e difesi per procura speciale a margine del ricorso, dagli avv.ti. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) e (OMISSIS) ( (OMISSIS)) ed elettivamente dom.ti presso la sig.ra (OMISSIS);

– ricorrenti –

contro

(OMISSIS) S.N.C., in persona dei soci amministratori e legali rappresentanti sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) ed elett.te dom.ta presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– controricorrente –

e contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A.;

– intimati –

e sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, per procura speciale a margine del controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) e (OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) ed elett.te dom.to presso lo studio dell’avv. (OMISSIS);

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);

– intimati –

e contro

(OMISSIS) S.N.C., come sopra rappresentata difesa e domiciliata;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8/2012 della Corte d’appello di Cagliari pubblicata l’11 gennaio 2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24 giugno 2016 dal Consigliere dott. Carlo DE CHIARA;

udito per i ricorrenti principali l’avv. (OMISSIS);

udito per la societa’ controricorrente l’avv. (OMISSIS), per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di soci e legali rappresentanti della societa’ in nome collettivo (OMISSIS), convennero davanti al Tribunale di Cagliari il sig. (OMISSIS), anch’egli socio amministratore della societa’, suo figlio sig. (OMISSIS) e la moglie di lui, sig.ra (OMISSIS), nonche’ il notaio dott. (OMISSIS), chiedendo dichiararsi la nullita’ o annullarsi i contratti, rogati dal predetto notaio il (OMISSIS), con cui la societa’, in persona di (OMISSIS), aveva alienato ai coniugi (OMISSIS)- (OMISSIS) l’intero suo patrimonio immobiliare. Tutti i convenuti resistettero e il notaio Corda chiese ed ottenne di chiamare in garanzia la (OMISSIS) s.p.a.

Il Tribunale rigetto’ la domanda in quanto proposta dagli attori in proprio, ma la accolse in quanto presentata dai medesimi a nome della societa’, sul rilievo che gli atti di vendita eccedevano l’oggetto sociale poiche’ costituivano una sostanziale liquidazione del patrimonio della societa’ stessa, la quale, privata dei propri terreni, non sarebbe piu’ stata in grado di realizzare il suo scopo costituito dall’esercizio di attivita’ agricola; ne’ era stata dimostrata la sussistenza di una deliberazione societaria autorizzativa o di una procura speciale a vendere rilasciata da tutti i soci; irrilevante era, infine, l’asserita buona fede da parte degli acquirenti, atteso che l’articolo 2193 c.c. prevede chi i fatti di cui e’ imposta l’iscrizione nel registro delle imprese – primo fra tutti l’atto costitutivo – una volta iscritti sono sempre opponibili ai terzi, a prescindere dalla loro effettiva conoscenza.

Proposero appello, con distinti atti, il sig. (OMISSIS) e i sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS). La societa’, in persona dei soci amministratori sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), propose appello incidentale sulla liquidazione delle spese processuali.

La Corte d’appello di Cagliari ha confermato la sentenza del Tribunale quanto al merito e l’ha riformata quanto alle spese del giudizio di primo grado, riliquidandone l’importo in accoglimento di un motivo del gravame principale e dichiarando conseguentemente assorbito l’appello incidentale. Ha inoltre compensato per meta’ le spese dei due gradi di giudizio tra gli appellanti e la societa’ appellata e appellante incidentale e ha dichiarato interamente compensate le spese del giudizio tra gli appellanti, il notaio (OMISSIS), la (OMISSIS) s.p.a. e gli (OMISSIS) in proprio.

I sig.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno proposto ricorso per sei motivi, illustrati anche con memoria. Il sig. (OMISSIS) ha proposto controricorso contenente ricorso incidentale per quattro motivi. La societa’ (OMISSIS) s.n.c. si e’ difesa con distinti controricorsi avverso entrambi i ricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione dell’articolo 2266 c.c., comma 2, e articolo 2298 c.c., comma 1,.

I ricorrenti, premesso che neppure una delibera societaria o una procura a vendere rilasciata dai soci uti singuli avrebbero potuto sanare l’eventuale inefficacia dell’atto di vendita in questione per eccedenza dell’atto dall’oggetto sociale e conseguente insussistenza del potere rappresentativo dell’amministratore che lo aveva posto in essere, sostengono che tuttavia era proprio tale eccedenza a dover essere esclusa, perche’ la tipologia dell’atto era espressamente menzionata nello statuto della societa’, il quale faceva riferimento, nell’ambito della descrizione dell’oggetto sociale, anche a “tutte le operazioni immobiliari” e consentiva, altresi’, agli amministratori di compiere “tutte le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione occorrenti per il raggiungimento dell’oggetto sociale”. Inoltre l’espressa previsione statutaria faceva si’ che dovesse presumersi la buona fede dei terzi contraenti.

2. – Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia violazione delle norme invocate con il precedente motivo, nonche’ del principio di buona fede e tutela dell’affidamento dei terzi.

Si deduce che anche nel caso di atti posti in essere dagli amministratori di societa’ di persone, analogamente a quanto disposto dagli articoli 2384 e 2384 bis c.c. (nel testo, vigente all’epoca dei fatti, anteriore alla riforma di cui al Decreto Legislativo 17 gennaio 2003, n. 6) per le societa’ di capitali, quanto all’opponibilita’ ai terzi delle limitazioni del potere di rappresentanza degli amministratori, e’ necessario che il giudice di merito verifichi caso per caso se il comportamento tenuto dal rappresentante della societa’ possa avere ingenerato nella controparte il ragionevole convincimento della sussistenza dei poteri rappresentativi, e si lamenta, quindi, che la Corte d’appello abbia “ricondotto i fatti a diversa fattispecie, da quella di cui all’articolo 2298 c.c.”.

3. – Con il terzo motivo del ricorso principale, denunciando vizio di motivazione, si lamenta che la Corte d’appello abbia escluso la buona fede dei terzi acquirenti nonostante avesse accertato che la casa colonica facente parte del complesso immobiliare alienato era stata locata; che i terreni erano stati concessi in comodato; che alcuni dei soci avevano manifestato la volonta’ di vendere i beni e tale intenzione era stata portata a conoscenza degli acquirenti attuali ricorrenti.

4. – Con il quarto motivo del ricorso principale, sempre denunciando vizio di motivazione in ordine all’accertamento della buona fede degli acquirenti, si lamenta che la Corte d’appello non abbia ammesso l’interrogatorio formale degli attori dedotto in proposito sin dal primo grado di giudizio.

5. – Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell’articolo 2266 c.c., comma 2, e articolo 2298 c.c., comma 1, (a) si ribadisce la tesi, sostenuta anche dai ricorrenti principali con il loro primo motivo, basata sulla espressa previsione statutaria del tipo di atto di cui si discute; (b) si aggiunge che la Corte d’appello, nel ritenere rilevante nei confronti dei terzi acquirenti il limite dell’utilita’ rispetto allo scopo sociale, sia incorsa in violazione dell’articolo 2298 c.c. nella parte in cui non consente di attribuire rilievo ai “limiti statutari all’oggetto sociale” non risultanti dalla iscrizione nel registro delle imprese.

6. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione dell’articolo 2251 c.c., articolo 2253 c.c. e ss., articoli 2268 e 2697 c.c. e dell’articolo 187 c.p.c., si censura il rigetto della richiesta di prova testimoniale dedotta dal ricorrente per dimostrare che aveva proceduto alla vendita con il consenso di tutti gli altri soci.

7. – Con il terzo motivo del ricorso incidentale, denunciando violazione degli articoli 2275 c.c. e ss., si sostiene che l’affermazione secondo cui la vendita degli immobili in questione avrebbe comportato una sostanziale liquidazione della societa’ e’ infondata sia in diritto che in fatto: in diritto, perche’ la liquidazione e’ un procedimento tipico e complesso di estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo a un ente, che dunque non puo’ essere ravvisato in un unico atto di alienazione; in fatto, perche’, consistendo la liquidazione nell’attivita’ di estinzione dei rapporti pendenti finalizzata alla graduale dismissione dell’attivita’ societaria e dell’impresa nel suo complesso, tale non poteva essere stata la vicenda sottoposta all’attenzione dei giudici di merito, poiche’ i rapporti facenti capo ai terreni ceduti non avevano affatto i caratteri dell’attivita’ imprenditoriale e costituivano delle poste addirittura in parte passive del bilancio sociale.

8. – I predetti motivi, tra loro connessi e parzialmente ripetitivi – dunque da esaminare congiuntamente – non possono essere accolti.

8.1. – Il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale sono infondati, dovendosi ribadire quanto questa Corte ha gia’ avuto in passato occasione di chiarire, ossia che ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una societa’ all’oggetto sociale, il criterio da seguire e’ quello della strumentalita’, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale stesso, inteso come la specifica attivita’ economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell’ente, mentre non e’ sufficiente il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere: da un lato, infatti, la elencazione statutaria di atti tipici non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, che possono essere funzionali all’esercizio di una determinata attivita’; dall’altro, anche la espressa previsione statutaria di un atto tipico non assicura che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attivita’ (Cass. 16416/2002 e 26011/2007, che fanno riferimento alle societa’ di capitali, ma il principio e’ estensibile alle societa’ di persone).

Infondato e’ anche il rilievo sub (b) del primo motivo del ricorso incidentale, non trattandosi nella specie delle “limitazioni” ai poteri di rappresentanza degli amministratori definiti in base all’oggetto sociale, non opponibili ai terzi se non risultanti dal registro delle imprese a mente dell’articolo 2298 c.c., comma 1, bensi’ del limite generale dell’oggetto sociale, risultante dal registro delle imprese unitamente all’atto costitutivo della societa’.

8.2. – Il secondo, il terzo e il quarto motivo del ricorso principale, nonche’ il riferimento alla buona fede del terzo nell’ultima parte del primo motivo, non possono essere accolti per l’assorbente ragione che la buona fede del terzo contraente non rileva, ai sensi dell’articolo 2298 c.c., comma 1, allorche’ non si tratti, come appena detto, della violazione di specifici limiti al potere rappresentativo dell’amministratore, bensi’ dello stesso limite generale dell’oggetto sociale.

8.3. – Il secondo motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile.

La Corte d’appello, infatti, ha disatteso la richiesta di prova testimoniale di cui trattasi osservando che i primi quattro capitoli, contraddistinti dalle lettere da a) a d), erano irrilevanti, in quanto volti a dimostrare il concreto utilizzo dei beni costituenti l’azienda in epoca precedente alla vendita, e gli altri tre, contraddistinti dalle lettere f), g) ed h) erano inammissibili in quanto generici. Il ricorrente, invece, riproduce nel ricorso nove (non sette) capitoli di prova, contraddistinti non gia’ da lettere, bensi’ da numeri; ne’ precisa in quale atto processuale fosse stata capitolata una siffatta prova testimoniale. Conseguentemente questa Corte non e’ in condizione di stabilire, sulla base del ricorso, quale fosse l’effettivo contenuto della prova capitolata dall’attuale ricorrente.

8.4. – Anche il terzo motivo del ricorso incidentale non puo’ essere accolto.

Per un verso, infatti, esso non e’ aderente alla ratio della decisione impugnata, che parla di “sostanziale” liquidazione del patrimonio della societa’ e non, dunque, dell’avvio di una formale procedura liquidatoria: in definitiva, la Corte d’appello ha inteso affermare che non poteva ritenersi funzionale alla realizzazione dell’oggetto sociale un atto che tale realizzazione avrebbe invece impedito; per il resto – in particolare nell’ultima parte, relativa al fondamento in fatto della statuizione censurata – la censura presuppone l’accertamento di circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata.

9. – Con il quinto motivo del ricorso principale si censura la statuizione di assorbimento dell’appello incidentale della (OMISSIS) s.n.c., relativo alle spese processuali, sostenendo che lo stesso era invece inammissibile, non avendo la societa’ ottemperato all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dei sig.ri (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in proprio impartito dalla Corte d’appello.

9.1. – Il motivo e’ inammissibile per carenza di interesse. L’appello incidentale della societa’, infatti, comunque non e’ stato accolto dalla sentenza impugnata, che, quanto alle spese processuali, ha accolto invece l’appello principale degli attuali ricorrenti.

10. – Con il sesto ed ultimo motivo del ricorso principale si deduce l’omessa pronuncia sulla richiesta di condanna alle spese processuali dei sig.ri (OMISSIS) in proprio, risultati totalmente soccombenti nel giudizio di primo grado.

11. – Con il quarto ed ultimo motivo del ricorso incidentale la predetta denuncia viene integrata da quella di difetto di motivazione.

12. – Entrambi i motivi sono infondati, dovendosi invece ritenere che la Corte d’appello abbia provveduto anche sulla richiesta in questione nell’ultimo capoverso del dispositivo della sentenza, in cui e’ prevista la integrale compensazione delle spese processuali tra gli (OMISSIS), gli appellanti, il notaio Corda e la (OMISSIS); e che la motivazione implicita, ma evidente, della compensazione risieda nella circostanza che gli (OMISSIS) avevano agito in proprio con il medesimo atto con cui avevano agito quali amministratori della societa’, dunque senza determinare un effettivo aggravio difensivo per i convenuti.

13. – In conclusione sia il ricorso principale che il ricorso incidentale vanno respinti.

Le spese del giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale e condanna le parti ricorrenti alle spese processuali in favore della parte controricorrente, liquidate in Euro 6.200,00, di cui 6.000,00 per compensi di avvocato, oltre spese forfetarie e accessori di legge

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