Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza 12 aprile 2017, n. 9420

In tema di notifiche alle persone giuridiche, l’articolo 46 c.c. – che stabilisce che i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarieta’ e della finalita’, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicche’ il precetto normativo non puo’ tradursi nella facolta’ di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 148 c.p.c., comma 2 (che presuppongono, a loro volta, l’obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all’articolo 145 c.p.c., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest’ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonche’, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall’articolo 2193 c.c., comma 1

Suprema Corte di Cassazione

sezione I civile

sentenza 12 aprile 2017, n. 9420

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPPI Aniello – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. FERRO Massimo – rel. Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. (OMISSIS), elettera dom. in Roma, presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), in (OMISSIS), come da procura a margine dell’atto;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) s.r.l., in persona del l.r.p.t., FALLIMENTO (OMISSIS) s.r.l., in persona del cur. fall. p.t., PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI LECCE;

– intimati –

per la cassazione del decreto App. Lecce 10.10.2013, n. 61/13, in R.G. n. 327/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 21 febbraio 2017 dal Consigliere relatore Dott. Massimo Ferro;

uditi l’avvocato (OMISSIS) per il ricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo, rigettato il terzo.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) s.p.a. impugna la sentenza App. Lecce 10.10.2013, n. 61/13, in R.G. n. 327/2011 con cui e’ stato accolto il reclamo di (OMISSIS) s.r.l. avverso la sentenza Trib. Brindisi 9.4.2013 dichiarativa del proprio fallimento, in cio’ ritenendo viziato il procedimento L. Fall., ex articolo 15, per omessa notifica regolare del ricorso e del decreto di comparizione.

2. Ritenne la corte d’appello che: a) con il ricorso di fallimento (OMISSIS) aveva addotto e provato il trasferimento di sede della debitrice (gia’ (OMISSIS) s.r.l.) – da (OMISSIS) – avvenuto a (OMISSIS), mentre l’istanza L. Fall., ex articolo 6, era del (OMISSIS); b) la notifica alla nuova sede legale romana non si era, perfezionata, mentre quella conclusa a (OMISSIS) aveva raggiunto una persona inidonea alla ricezione, perche’ rinvenuta in un luogo in cui la societa’ non aveva da mesi la propria sede e senza che la stessa si fosse identificata come il legale rappresentante; c) era percio’ irrilevante stabilire la qualita’ del consegnatario, se socio della debitrice o realmente estraneo alla societa’, non avendo invero la reclamata creditrice provato che quella di (OMISSIS) fosse una delle sedi, eventualmente anche solo quella effettiva, della societa’ stessa; d) nemmeno la reclamata aveva addotto il carattere fittizio del trasferimento di sede a (OMISSIS). Ne conseguiva la revoca del fallimento.

3. Il ricorso e’ su tre motivi.

Il Collegio autorizza l’adozione di motivazione semplificata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 354 c.p.c., avendo erroneamente la corte omesso di rimettere le parti avanti al tribunale, pur dopo aver constatato la nullita’ dell’atto introduttivo del procedimento per la dichiarazione di fallimento.

2. Con il secondo motivo si censurano ancora l’articolo 354 c.p.c. e l’articolo 112 c.p.c., avendo i giudici del reclamo non esaminato la istanza di rimessione, per il caso di pronuncia di nullita’ della notifica dell’istanza di fallimento, nonostante la sua riproposizione in via subordinata.

3. Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame della documentazione afferente alla notifica, con violazione degli articoli 115-116 c.p.c., a supporto della validita’ di tale adempimento, erroneamente pronunciato.

4. Il terzo motivo, da esaminare subito per la sua pregiudizialita’, e’ fondato, conseguendone l’assorbimento dei restanti. Dal ricorso, per la completezza dei riferimenti alle precedenti difese, si evince invero che la ricorrente: a) aveva reso edotta la corte d’appello dei pregressi tentativi infruttuosi di notifica, con riguardo, ad altra significativa attivita’ processuale; b) aveva esperito, senza successo, una prima notifica anche dell’istanza di fallimento alla sede legale in (OMISSIS) della societa’; c) aveva poi attivato nuova notifica alla vecchia sede in (OMISSIS) della debitrice, conseguendo la consegna dell’atto ad una persona rinvenuta in loco dall’ufficiale giudiziario; d) nell’ambito della difesa, come reclamata, aveva prospettato in modo espresso che la sede in (OMISSIS) fosse quella ancora effettiva della societa’ (OMISSIS) s.r.l., anche discettando sulla irrilevanza rispetto alla sede legale in punto di regolarita’ dell’adempimento.

5. Premette questo Collegio, in adesione a costante indirizzo, che “il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, limitatamente ai procedimenti in cui trovi applicazione la riforma di cui al Decreto Legislativo 12 settembre 2007, n. 169, e’ caratterizzato da un effetto devolutivo pieno, con conseguente inapplicabilita’ dei limiti previsti dagli articoli 342 e 345 c.p.c., sicche’ le parti sono abilitate a proporre anche questioni non affrontate nel giudizio innanzi al tribunale, fermo restando che, se il devolvibile non incontra i limiti previsti dalle predette norme, il devoluto resta pur sempre soltanto quello definito dal reclamo” (Cass. 6306/2014, 6835/2014). Detto principio imponeva di censire, da parte della corte d’appello, sia le deduzioni sia il materiale istruttorio che, pur versati in atti dalla resistente-creditrice, afferivano all’oggetto del giudizio, cioe’ la verifica dei presupposti, in questa vicenda procedimentali, della dichiarazione di fallimento. Detta spiccata inerenza era fondata sulla natura del principale e preliminare motivo di reclamo della fallita. In quanto dedotto, era puntuale l’indicazione che la debitrice aveva la sede effettiva ancora in (OMISSIS), non ponendosi in discussione la competenza L. Fall., ex articolo 9, per trasferimento avvenuto pacificamente meno di un anno prima dall’istanza di fallimento.

6. Cio’ permette a questa Corte, quanto al procedimento notificatorio esperito ai sensi della L. Fall., articolo 15, ratione temporis vigente, di rinvenire l’erroneita’ della sua qualificazione di incompletezza ad opera del giudice del reclamo, posto che la reale consegna dell’atto ad una persona che ne aveva curato il ritiro presso la vecchia sede avvenne nell’ovvio presupposto che vi fosse un collegamento materiale tra la societa’ notificanda e quell’indirizzo, nonche’ una idonea qualita’ di addetto alla ricezione della persona stessa. E la descritta ovvieta’ appartiene esattamente al perimetro in cui operano le attivita’ attestative dell’ufficiale giudiziario, sulle quali parte reclamante nulla ebbe ad eccepire, se non una generica obiezione di “inidoneita’”, che nulla spiegava della circostanza della consegna a tale persona di un atto diretto alla societa’, apparendo piuttosto inconferente la ragione della invalidita’ rilevata dalla corte territoriale. Avendo essa omesso di esaminare l’allegazione di effettivita’ residua della sede in (OMISSIS), oltre che la qualita’ di socio (e dunque persona collegata alla societa’ del ricevente l’atto), appare incoerente altresi’ postulare che la rilevanza della qualita’ del consegnatario sarebbe discesa dalla prova dell’estraneita’ di questi alla societa’, prova nemmeno addotta, per poi concludere che la notifica, ciononostante, era nulla per difetto di perfezionamento presso la sede.

7. Operano in tema gli opposti principi, cui va data continuita’, per cui, in primo luogo, “la disposizione dell’articolo 46 c.c., secondo cui, qualora la sede legale della persona giuridica sia diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, vale anche in tema di notificazione, con conseguente applicabilita’ dell’articolo 145 c.p.c.; ne consegue che, ai fini della regolarita’ della notificazione di atti a persona giuridica presso la sede legale o quella effettiva, e’ sufficiente che il consegnatario sia legato alla persona giuridica stessa da un particolare rapporto che, non dovendo necessariamente essere di prestazione lavorativa, puo’, risultare anche dall’incarico, eventualmente provvisorio o precario, di, ricevere la corrispondenza. Sicche’, qualora dalla relazione dell’ufficiale giudiziario o postale risulti in alcuna delle predette sedi la presenza di una persona che si trovava nei locali della sede stessa, e’ da presumere che tale persona fosse addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica, anche se da questa non dipendente, laddove la societa’, per vincere la presunzione in parola, ha l’onere di provare che la stessa persona, oltre a non essere alle sue dipendenze, non era addetta neppure alla ricezione di atti, per non averne mai ricevuto incarico alcuno” (Cass. 12754/2005, 3516/2012).

8. Tanto piu’ che, si aggiunge, comprovata la irreperibilita’ del debitore alla sede legale, l’attivita’ del creditore, ancora, appare essersi espletata in conformita’ al principio per cui “in tema di notifiche alle persone giuridiche, l’articolo 46 c.c. – che stabilisce che i terzi “possono” considerare come sede, oltre a quella amministrativa, anche quella effettiva – va interpretato alla luce dei principi di buona fede, di solidarieta’ e della finalita’, propria delle notifiche, di portare a conoscenza del destinatario gli atti processuali, cosicche’ il precetto normativo non puo’ tradursi nella facolta’ di non tenere conto della sede effettiva conosciuta dal notificante, deponendo in tal senso la previsione di obblighi di ricerca del destinatario gravanti sull’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 148 c.p.c., comma 2 (che presuppongono, a loro volta, l’obbligo del notificante di indicare tutti gli elementi utili in suo possesso) e il disposto di cui all’articolo 145 c.p.c., che, non distinguendo ai fini della notificazione tra sede legale ed effettiva, comporta che quest’ultima non possa essere pretermessa ove conosciuta dal notificante, nonche’, con riguardo alla materia societaria, il rilievo della conoscenza dei fatti, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, stabilito in via generale dall’articolo 2193 c.c., comma 1″ (Cass. 6559/2014).

9. Il conseguente accoglimento del ricorso, impone la cassazione con rinvio avanti alla corte d’appello, per l’esame delle altre censure contenute nel reclamo e non prese in considerazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Motivazione semplificata.

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