SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE I
SENTENZA 1 luglio 2015, n.13504
Considerato in diritto
2 – Preliminarmente deve rilevarsi l’inammissibilità della memoria depositata nell’interessa della T. , in applicazione del principio secondo cui la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddirvi, deve farlo mediante controricorso contenente, ai sensi dell’art. 366 cod. proc. civ. (richiamato dall’art. 370, comma secondo, stesso codice), l’esposizione delle ragioni atte a dimostrare l’infondatezza delle censure mosse alla sentenza impugnata dal ricorrente. In mancanza di tale atto, essa non può presentare memoria, ma solamente partecipare, come nella specie è avvenuto, alla discussione orale (Cass., 20 aprile 2012, n. 6222).
2.1 – Con il primo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 147, 148 e 155 cod. civ., si afferma che la corte territoriale avrebbe disatteso il principio secondo cui la previsione di un assegno periodico è correlata alla necessità di realizzare il principio di proporzionalità nei casi in cui vi siano delle sperequazione nel mantenimento in via diretta da parte di ciascun genitore.
2.2 – Con il secondo mezzo si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio: la corte territoriale avrebbe erroneamente determinato le posizioni reddituali di ciascuno dei genitori e, sotto altro profilo, avrebbe fra la stabile coabitazione (presso la madre) e il ‘pernottamento’ presso il padre, senza tener conto dei periodi di permanenza presso lo stesso, come già stabiliti e di fatto rispettati.
3 – Per ragioni di ordine logico va esaminata preliminarmente la seconda censura, con la quale inammissibilmente, denunciandosi vizio motivazionale, si propone una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze processuali, non consentita in sede di legittimità, soprattutto quando, come nella specie, il giudice del merito ha reso ampia e articolata giustificazione in merito al proprio convincimento.
4 – Avuto riguardo, quindi, alla ricostruzione operata nella sentenza impugnata, va osservato che, indipendentemente dalle distinzioni di natura terminologica fra il ‘dormire presso l’abitazione del padre’ e la ‘coabitazione con la madre’, il quadro delineato dallo stesso ricorrente non si discosta, nella sostanza, dalla collocazione prevalente della prole presso la madre, con alcuni periodi di permanenza presso l’altro genitore.
5 – Non esistono ragioni – con riferimento al primo motivo – per discostarsi dall’orientamento più volte espresso da questa Corte al riguardo, ed al quale la corte territoriale risulta essersi sostanzialmente conformata.
È stato, infatti, affermato il principio secondo cui (Cass., 10 dicembre 2014, n. 26060; Cass., 29 luglio 2011, n. 16376; Cass., 18 agosto 2006 n. 18187) l’affidamento congiunto dei figli ad entrambi i genitori – previsto dalla legge sul divorzio, art. 6 (1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dalla L. 6 marzo 1987, n. 74, art. 11), analogicamente applicabile anche alla separazione personale dei coniugi – è istituto che, in quanto fondato sull’esclusivo interesse del minore, non fa venir meno l’obbligo patrimoniale di uno dei genitori di contribuire, con la corresponsione di un assegno, al mantenimento dei figli, in relazione alle loro esigenze di vita, sulla base del contesto familiare e sociale di appartenenza, rimanendo per converso escluso che l’istituto stesso implichi, come conseguenza ‘automatica’, che ciascuno dei genitori debba provvedere paritariamente, in modo diretto ed autonomo, alle predette esigenze. È stato altresì precisato che il richiamato principio trova conferma nelle nuove previsioni in tema di affido condiviso di cui alla L. n. 54 del 2006.
6 – È stato poi precisato che l’assegno disposto in favore del genitore presso il quale la prole è prevalentemente collocata non contrasta con il contenuto dell’art. 155 cod. civ., che fornisce alcune indicazioni sui presupposti e caratteri dell’assegno, introducendo il principio generale, già elaborato dalla giurisprudenza di questa Corte, per cui ciascun genitore provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. L’ulteriore previsione che il giudice possa disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico, al fine di realizzare tale principio di ‘proporzionalità’, esclude che la Corte territoriale abbia violato detta disposizione, in quanto la previsione di un assegno si rivela quantomeno opportuna, se non necessaria, quando, come nella specie, l’affidamento condiviso preveda un collocamento prevalente presso uno dei genitori: assegno da porsi a carico del genitore non collocatario. Del resto il ricordato art. 155 c.c., fornisce indicazioni specifiche sulla determinazione dell’assegno, considerando, tra l’altro, ‘i tempi di permanenza presso ciascun genitore’.
Questa Corte ha per altro precisato (Cass., 4 novembre 2009, n. 23411) che il genitore collocatario, essendo più ampio il tempo di permanenza presso di lui, avrà necessità di gestire, almeno in parte, il contributo al mantenimento da parte dell’altro genitore, dovendo provvedere in misura più ampia alle spese correnti e all’acquisto di beni durevoli che non attengono necessariamente alle spese straordinarie (indumenti, libri, ecc.).
7 – In definitiva, il ricorso va rigettato. Il regolamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati significativi.
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