Esclusa la diffamazione aggravata per il privato cittadino che denuncia la condotta ritenuta scorretta del pubblico funzionario per il principio secondo il quale i cittadini hanno il diritto di segnalare liberamente alle autorita’ competenti i comportamenti dei funzionari pubblici che ritengano irregolari o illegali
Sentenza 21 settembre 2017, n. 43139
Data udienza 29 agosto 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE FERIALE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente
Dott. SCARLINI Enrico V – rel. Consigliere
Dott. RECCHIONE Sandra – Consigliere
Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/02/2017 del TRIBUNALE di CATANIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. LORI PERLA che ha concluso per l’inammissibilita’.
RITENUTO IN FATTO
1 – Con sentenza del 3 febbraio 2017 il Tribunale di Catania confermava la sentenza del Giudice di pace di Adrano che aveva ritenuto (OMISSIS) colpevole del delitto di diffamazione aggravata, per avere offeso la reputazione di (OMISSIS), dirigente del Comune di (OMISSIS), inviando una lettera al sindaco del medesimo comune ed al segretario della Corte dei conti in cui aveva affermato che la mancata definizione di una pratica di suo interesse era derivata dal comportamento doloso e colposo del (OMISSIS).
Il Tribunale confermava il giudizio di condanna considerando che le ragioni del (OMISSIS) non avevano trovato accoglimento nel procedimento giurisdizionale amministrativo che questi aveva intentato e che le espressioni contenute nella missiva non erano contenute, erano lesive della professionalita’ del (OMISSIS) ed erano destituite di ogni fondamento.
2 – Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2 – 1 – Con il primo motivo deduce il difetto di motivazione avendo il Tribunale ignorato le censure mosse in ordine alla nullita’ della sentenza di primo grado in riferimento alla mancata notifica dall’imputato ed al suo difensore dell’atto di citazione a giudizio davanti al Giudice di pace.
Si era eccepito che, nella data indicata nel decreto di citazione, l’8 novembre 2014, il Giudice di pace di Adrano non aveva tenuto alcuna udienza. Dopo alcuni rinvii generici, per tutti i procedimenti fissati in quei determinati giorni, il Giudice aveva fissato, all’udienza del 18 luglio 2015, il rinvio del processo all’udienza del 7 novembre 2015, nel corso della quale il difensore aveva eccepito la nullita’ del decreto di citazione perche’ relativo ad udienza non tenuta. Con ordinanza del 21 novembre 2015 il Giudice aveva rigettato l’eccezione sulla scorta del fatto che i decreti di spostamento delle date di udienza, emessi il 5 settembre 2014 ed il 23 aprile 2015, erano stati correttamente comunicati all’imputato ed al suo difensore. Cio’, pero’, almeno in riferimento al decreto del 5 settembre 2014, non rispondeva al vero.
2 – 2 – Con il secondo motivo lamenta il difetto di motivazione in ordine alle censure mosse con il secondo motivo di appello.
La motivazione sul punto del Tribunale era meramente apparente.
Non si era tenuto conto del fatto che (OMISSIS) aveva illegittimamente disposto la sospensione della procedura amministrativa e che, comunque, le critiche mosse al suo operato dal (OMISSIS), con espressioni contenute, erano la mera espressione del suo diritto di critica.
Al tempo, infatti, (OMISSIS) non era neppure il responsabile del procedimento ed aveva agito nonostante l’avvenuta approvazione del competente organo collegiale, la giunta comunale. Ne aveva disposto la sospensione, assumendo di volerne verificare la regolarita’, nonostante fosse del tutto carente di tale potere, senza neppure individuare alcun concreto profilo di illegittimita’ della delibera.
La giustizia amministrativa poi non aveva affermato la legittimita’ di tale operato ma aveva solo respinto la richiesta di risarcimento avanzata dal privato. Negando vi fosse responsabilita’ contrattuale ma affermando invece la sussistenza della responsabilita’ precontrattuale, condannando l’ente a rifondere le spese sostenute dalla societa’ dell’imputato.
I rilievi mossi dal medesimo ricorrente dovevano essere pertanto valutati alla luce di tale conclusione e considerando che la sua azione doveva esser valutata al momento di cui questa si era consumata e non alla luce di successivi approfondimenti giurisdizionali.
Ne’ poteva considerarsi legittima la successiva astensione del (OMISSIS) dall’occuparsi della procedura e doveva considerarsi il fatto che cio’ aveva comunque determinato la definitiva stasi della stessa.
Circostanza questa che legittimava il diritto di critica del (OMISSIS).
Critica esercitata senza trascendere in espressioni di per se’ offensive e che si erano appuntate sui fatti accaduti che l’imputato riteneva illegittimi tanto da interessarne il giudice amministrativo davanti al quale aveva lamentato che si fosse giunti alla ingiustificata paralisi del procedimento.
La nota era stata poi inviata a destinatari che comunque potevano esercitare un’attivita’ di controllo sull’operato del funzionario.
Tutte questioni non realmente esaminate dal giudice dell’appello.
2 – 3 – Con il terzo motivo lamenta il mancato proscioglimento dell’imputato ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., in quanto l’autore materiale della nota era stato il legale dell’imputato e questi l’aveva sottoscritta solo per rendere operativo il recesso della societa’, uno dei contenuti espressi della stessa.
Il ricorrente non aveva pertanto consumato il reato o ne era comunque assente quantomeno il dolo.
In ogni caso, come si e’ detto, le espressioni usate nella nota non erano offensive o diffamatorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso e’ fondato, per le ragioni che si illustreranno, e tale accoglimento assorbe le ulteriori doglianze.
1 – Deve comunque precisarsi, trattandosi di eccezione di natura processuale e quindi preliminare, che e’ infondata la censura mossa nel primo motivo, posto che le osservazioni spese dal ricorrente non colgono nel segno.
Il decreto di citazione, infatti, non era nullo perche’ in esso era stata regolarmente e correttamente indicata la data della prima udienza della fase dibattimentale.
Vero e’ che tale udienza non si era poi tenuta ma cio’ non aveva determinato alcuna nullita’ dell’atto introduttivo del giudizio ma solo la necessaria verifica che la successiva udienza fosse stata regolarmente ed adeguatamente comunicata all’imputato ed al suo difensore. Comunicazione che, non avvenuta compiutamente con i primi rinvii, si era invece avuta, con la necessaria completezza, quando, all’udienza del 18 luglio 2015, il Giudice aveva disposto la notifica agli aventi diritto del decreto di citazione integrato da copia del verbale di udienza ove si fissava la data di prima comparizione al 7 novembre 2015, decreto e verbale regolarmente comunicati all’imputato ed al suo difensore che cosi’ erano venuti a perfetta conoscenza del giorno in cui si sarebbe celebrato il processo (per quella imputazione).
Corretta era stata pertanto la decisione del Giudice di pace di rigetto dell’eccezione di nullita’ della citazione a giudizio.
2 – Quanto al merito si e’ detto che il ricorso e’ fondato.
(OMISSIS), infatti, con la lettera inviata al sindaco ed al magistrato della Corte dei Conti, aveva inteso denunciare una condotta, che aveva ritenuto scorretta, tenuta da un funzionario del Comune in una pratica di suo interesse.
Aveva utilizzato un linguaggio contenuto, limitandosi a prefigurare che il funzionario non avesse rispettato il suo dovere di imparzialita’. Del resto lo stesso si era prima interessato della pratica per poi dichiarare che intendeva astenersene.
Se e’ vero che, ex post, il Tribunale amministrativo regionale aveva affermato che (OMISSIS) non aveva diritto ad essere risarcito, lo stesso giudice aveva, nel contempo, affermato che l’ente era incorso in una responsabilita’ di tipo precontrattuale.
Ne discende che, ferma rimanendo la contenutezza del linguaggio utilizzato nella missiva (peraltro indirizzata proprio agli organi di controllo dell’operato del funzionario la cui condotto si era sottoposta a critica), nella stessa non si erano superati i limiti della pertinenza dell’argomentazione e della verita’ dei fatti esposti, almeno in relazione alla posizione soggettiva del ricorrente e all’andamento della pratica di suo interesse.
Si conclude cosi’ per la non punibilita’ del (OMISSIS) avendo egli esercitato un suo diritto di denuncia dell’operato del pubblico funzionario (agli organi preposti) e di critica del medesimo.
In relazione al diritto di denuncia della condotta, ritenuta scorretta, del pubblico funzionario, giova citare l’arresto della Corte EDU n. 14881/2003 Zakharov c. Russia, in riferimento alla denunciata violazione dell’articolo 10 della convenzione (sulla “liberta’ di espressione” ed i suoi limiti), in cui si e’ affermato che i cittadini hanno il diritto di segnalare liberamente alle autorita’ competenti i comportamenti dei funzionari pubblici che ritengano irregolari o illegali.
Una principio di diritto che si attaglia perfettamente al caso di specie ove il cittadino (OMISSIS) aveva denunciato agli organi preposti al controllo dell’azione del funzionario (OMISSIS) la condotta che questi aveva tenuto, nel trattare una pratica di suo interesse, che appariva, nella fase in cui era stata sporta la denuncia, irregolare, come aveva ex post dimostrato la ritenuta responsabilita’ dell’ente pur sotto il solo profilo della responsabilita’ precontrattuale.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio non essendo l’imputato punibile per avere esercitato il suo diritto di denuncia e di critica e non prospettandosi l’utilita’ ai fini del decidere di alcun ulteriore approfondimento in fatto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ l’imputato (OMISSIS) non e’ punibile ai sensi dell’articolo 51 c.p..
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