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Cass. Sez. L, 27/09/2010, n. 20269, richiamava, infatti, il consolidato orientamento di questa Corte, orientamento secondo il quale il principio dell’inderogabilita’ dei minimi tariffari, stabilito dalla L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24, sugli onorari di avvocato e procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, comportava la nullita’ delle convenzioni stipulate tra una parte ed il proprio legale, ove esse contemplassero una rinuncia totale o parziale ai suddetti minimi, posta in essere strumentalmente per violare la norma imperativa, a meno che non risultasse una causa gratuita – in tutto o in parte – per ragioni varie, oltre che di amicizia e parentela, anche di semplice convenienza, ovvero sussistessero motivi meritevoli di tutela tali da escludere ogni possibilita’ di conseguire maggiori vantaggi economici attraverso un accaparramento della clientela; siffatti leciti motivi di rinuncia ai minimi inderogabili costituivano doveroso oggetto di accertamento da parte del giudice del merito. Cio’ sul presupposto che il compenso professionale e’ un diritto patrimoniale comunque disponibile e che la convenienza giustificatrice della rinuncia ai minimi tariffari potesse concretarsi in una forma di esercizio dell’autonomia negoziale, non deponendo, tuttavia, ex se in tal senso il carattere semplice o ripetitivo delle relative prestazioni defensionali, che al piu’ poteva rilevare al fine della concreta quantificazione dei compensi fra il minimo ed il massimo (si vedano Cass. Sez. 2, 21/07/1998, n. 7144; Cass. Sez. 2, 01/12/1995, n. 12421; Cass. Sez. U, 05/06/1989, n. 2697; Cass. Sez. L, 29/11/1988, n. 6449; Cass. Sez. U, 19/07/1986, n. 4673; Cass. Sez. 2, 07/03/1983, n. 1680). La Corte d’Appello di Napoli non ha tenuto conto di tale interpretazione giurisprudenziale, avendo inteso l’emissione di fatture da parte dell’avvocato (OMISSIS) per importi sempre inferiori ai minimi tariffari come lecita rinuncia successiva ad essi, senza peraltro accertare ne’ esplicitare quali meritevoli ragioni di convenienza e quali scopi non strumentali fossero a base di tale sistematica rinuncia.
II. Deve quindi passarsi all’esame del ricorso incidentale condizionato della (OMISSIS) s.p.a. Al riguardo va disattesa dapprima l’eccezione di inammissibilita’ per tardivita’ dello stesso ricorso incidentale sollevata nell’apposito controricorso dall’avvocato (OMISSIS). Il ricorso principale era stato, invero, notificato il 10 settembre 2013 ed il ricorso incidentale venne notificato il 25 ottobre 2013, ovvero entro il termine di quaranta giorni di cui al combinato disposto degli articoli 370 e 371 c.p.c., operando la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma della L. n. 742 del 1969, articolo 1 (formulazione ratione temporis vigente), per la quale, se il decorso del termine ha inizio durante il periodo di sospensione, esso e’ differito alla fine di detto periodo, e dunque a far data dal 16 settembre 2013, nel senso, peraltro, che il primo giorno utile successivo alla sospensione feriale va computato nel novero dei giorni concessi dal termine, di cui tale giorno non costituisce l’inizio del decorso ma la semplice prosecuzione.
II.1. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 163 e 164 c.p.c., attesa la nullita’ della domanda per assoluta indeterminatezza dell’editio actionis. Questo primo motivo del ricorso incidentale e’ inammissibile perche’ non si attiene alla decisione resa sul punto dalla Corte d’Appello di Napoli, la quale aveva ritenuto a sua volta inammissibile la deduzione svolta in appello di nullita’ della domanda per carenza della editio actionis, in quanto l’appellante incidentale non aveva svolto alcuna critica alla motivazione espressa sul punto dal Tribunale. Poiche’ il giudice d’appello dichiaro’ inammissibile il motivo di gravame sulla nullita’ della domanda, ritenendolo privo di specificita’, la ricorrente incidentale aveva l’onere di denunziare l’errore in cui fosse incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d’appello, ritenuto non specifico, avesse invece i requisiti prescritti dall’articolo 342 c.p.c.. La (OMISSIS) s.p.a., invece, ha fatto ricorso per violazione degli articoli 163 e 164 c.p.c., insistendo per la nullita’ della citazione di primo grado, senza cosi’ attingere la statuizione della sentenza d’appello nella parte in cui ha dichiarato l’inammissibilita’ del motivo di gravame (cfr. Cass. Sez. 3, 09/03/1995, n. 2749; Cass. Sez. L, 14/05/2004, n. 9243).
11.2. Il secondo motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2560 c.c., operante con riguardo alla cessione di ramo d’azienda intervenuta con atto del 12 settembre 2002 tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a. (poi (OMISSIS)). Anche questo motivo e’ del tutto infondato. Come si e’ visto, il rapporto professionale tra l’avvocato (OMISSIS) e il (OMISSIS) si e’ sviluppato nel periodo compreso tra il marzo 1998 e il dicembre 2002. Ed allora, come correttamente deciso dalla Corte d’Appello, va riaffermato il principio per cui, in tema di cessione di azienda, il regime fissato dall’articolo 2560 c.c., comma 2, con riferimento ai debiti relativi all’azienda ceduta, secondo cui dei debiti suddetti risponde anche l’acquirente dell’azienda allorche’ essi risultino dai libri contabili obbligatori, e’ destinato a trovare applicazione quando si tratti di debiti in se’ soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite (quale era quella inerente il rapporto con l’avvocato (OMISSIS) al momento della cessione), in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente articolo 2558 c.c.. Ed infatti, in tal caso, la responsabilita’ si inserisce nell’ambito della piu’ generale sorte del contratto (purche’, beninteso, non gia’ del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell’azienda (Cass. Sez. 1, 16/06/2004, n. 11318; Cass. Sez. 1, 29/04/1998, n. 4367).
11.3. Il terzo motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) s.p.a. allega la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2956 c.c., n. 2, avendo erroneamente la Corte d’Appello disatteso l’eccezione di prescrizione presuntiva. Questo motivo e’ del pari infondato. Sul punto la Corte di Napoli ha correttamente osservato che la (OMISSIS), a fronte della richiesta di differenze in relazione ai minimi tariffari azionata dall’avvocato (OMISSIS), si era difesa affermando l’inesistenza del credito, comportamento processuale, a parere della Corte di merito, del tutto incompatibile con l’eccezione di prescrizione presuntiva sollevata, riproposta in sede di gravame, la quale, presupponendo l’intervenuto pagamento, non consente contestazione alcuna in ordine all’esistenza del credito azionato neppure in relazione a parte degli importi richiesti. Cosi’ argomentando, i giudici di appello si sono adeguati al consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Cass. Sez. L, 23/07/2012, n. 12771; Cass. Sez. L, 03/03/2001, n. 3105; Cass. Sez. 3, 03/03/1994, n. 2124) secondo il quale, in tema di prescrizioni presuntive, l’ammissione di non aver estinto il debito da parte del debitore (che comporta il rigetto dell’eccezione di prescrizione presuntiva) puo’ legittimamente risultare anche per implicito dalla contestazione, da parte del debitore stesso, dell’esistenza o dell’entita’ del credito, o della stessa legittimazione passiva.
11.4. Il quarto motivo del ricorso incidentale della (OMISSIS) deduce l’omessa motivazione su fatto decisivo per il giudizio, circa l’erroneita’ degli importi richiesti nelle parcelle. Vengono richiamate le considerazioni svolte nel giudizio di primo grado con la memoria ex articolo 183 c.p.c. e ci si lamenta che la Corte d’appello nulla abbia detto sul punto. Questo quarto motivo e’ inammissibile, in quanto censura la sentenza di appello per omessa pronuncia rispetto a difese che la ricorrente incidentale assume nella sua censura di aver spiegato in atti del giudizio davanti al Tribunale, senza poi indicare specificamente, come impostole dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quale atto del giudizio di appello avesse esplicitato in maniera univoca la volonta’ di devolvere al giudice del gravame anche il riesame di tali difese di primo grado.
11.5. Il quinto motivo del ricorso incidentale censura per omessa motivazione la statuizione circa la non debenza degli importi professionali richiesti in relazione a posizioni non ammesse allo stato passivo. Anche l’ultimo motivo del ricorso incidentale non merita accoglimento. La Corte di Napoli, come visto, ha ritenuto inammissibile la contestazione dell’esito negativo di circa un quinto delle insinuazioni spiegate dall’avvocato, in quanto questione nuova proposta per la prima volta in appello. Il quinto motivo del ricorso incidentale contesta l’erroneita’ di questa statuizione, richiamando sia la comparsa di costituzione nello stesso giudizio di secondo grado, sia un passaggio di una memoria del 6 aprile 2004 del giudizio di primo grado, ove si affermava: “solo per completezza per tutte le domande che non hanno portato all’ammissione, perche’ il fondamento era stato gia’ chiuso, si avanzano formali riserve”. Similmente al primo motivo del ricorso incidentale, questo quinto motivo e’ privo della necessaria riferibilita’ alla decisione resa sul punto dalla Corte d’Appello di Napoli. Poiche’ il giudice d’appello aveva dichiarato inammissibile, in quanto dedotta per la prima volta nel giudizio di gravame, la contestazione dell’attivita’ svolta dall’avvocato (OMISSIS), la ricorrente incidentale aveva l’onere di denunziare la violazione dell’articolo 345 c.p.c., mentre la (OMISSIS) s.p.a., ha fatto ricorso per omessa motivazione sulla questione di merito sottostante.
III. Il ricorso principale va dunque accolto, va rigettato il ricorso incidentale e la sentenza impugnata va cassata nei limiti delle censure accolte, con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che decidera’ uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo altresi’ a regolare le spese del giudizio di cassazione.
Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1-quater all’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente incidentale (OMISSIS) s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale (OMISSIS) s.p.a., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
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