Corte di Cassazione, sezione seconda civile, sentenza 6 aprile 2018, n. 8539.

L’emissione di fatture da parte del legale per importi sempre inferiori ai minimi tariffari non può essere interpretata come una tacita rinuncia.

Sentenza 6 aprile 2018, n. 8539
Data udienza 14 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20589-2013 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

nonche’ sul ricorso 20589-2013 proposto da:

(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2777/2012 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 31/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e l’assorbimento del ricorso incidentale;

udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

L’avvocato (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 2777/2012 del 31 luglio 2012, che aveva rigettato sia l’impugnazione principale che quella incidentale avanzate contro la sentenza n. 8046/2006 resa in primo grado dal Tribunale di Napoli.

(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., si e’ difesa con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato articolato in cinque motivi, per resistere al quale l’avvocato (OMISSIS) ha notificato controricorso.

Venne dapprima fissata camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell’articolo 375 c.p.c., comma 2, e articolo 380 bis c.p.c., comma 1, e le parti depositarono memorie.

Con ordinanza del 2 novembre 2017, tuttavia, la Corte, considerata la particolare rilevanza della questione di diritto posta dal ricorso principale, ha ritenuto opportuna la trattazione in pubblica udienza, analogamente a quanto previsto dall’articolo 380-bis c.p.c., comma 3.

Le parti hanno quindi presentato memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

L’avvocato (OMISSIS) convenne davanti al Tribunale di Napoli con citazione dell’8 ottobre 2003 la s.p.a. (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), deducendo di essere stato incaricato da quest’ultimo, nel periodo compreso tra il marzo 1998 e il dicembre 2002, di insinuarsi in 151 procedure fallimentari per il recupero di crediti esattoriali, ricevendo una liquidazione forfetaria di Euro 129,11 e poi di Euro 180,26 per ogni pratica, importo ben al di sotto dei minimi tariffari; percio’ l’attore domando’ la condanna della s.p.a. (OMISSIS) al pagamento dell’importo differenziale di Euro 81.342,08. La convenuta s.p.a. (OMISSIS) eccepi’ la nullita’ della citazione e la prescrizione presuntiva dei crediti ex articolo 2956 c.c., n. 3. Il Tribunale di Napoli accolse la domanda per il solo importo di Euro 2.000,00, oltre accessori. Appellata la sentenza da entrambe le parti, la Corte di Napoli disattese l’eccezione del difetto di legittimazione passiva della (OMISSIS), ravvisando tra questa ed il (OMISSIS) una cessione di ramo d’azienda, con cessione conseguente del rapporto contrattuale corrente con l’avvocato (OMISSIS), non ancora esauritosi. I giudici d’appello respinsero anche l’eccezione di prescrizione presuntiva, in quanto incompatibile con la difesa della convenuta che negava l’esistenza del credito; inoltre, ritennero inammissibile la contestazione dell’esito negativo di circa un quinto delle insinuazioni spiegate dall’avvocato, in quanto questione nuova proposta per la prima volta in appello. Circa l’appello principale formulato dall’avvocato (OMISSIS), la Corte di Napoli ha seguito la medesima interpretazione prescelta dal Tribunale, richiamando la sentenza n. 20269/2010 della Corte di cassazione, e percio’ affermando la validita’ della rinuncia dell’avvocato al compenso, anche in deroga dei minimi tariffari. La sentenza impugnata prosegui’ precisando che tra il legale ed il (OMISSIS) non risultasse intervenuto alcun accordo preventivo in tal senso, sicche’ l’avvocato si era limitato ad emettere fatture a saldo per l’opera svolta, comportamento unilaterale di rinuncia incompatibile con l’intenzione di avvalersi del diritto ai minimi tariffari inderogabili.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il primo motivo di ricorso dell’avvocato (OMISSIS) denuncia la violazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, articolo 24, e l’omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su punto deciso della controversia.

Il secondo motivo di ricorso dell’avvocato (OMISSIS) censura l’omesso e contraddittorio esame su fatto decisivo, nonche’ ancora la violazione della L. n. 794 del 1942, articolo 24.

I.1. I due motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e si rivelano fondati nei termini di seguito spiegati.

Va premesso che, per quanto risulta accertato nel merito, la controversia attiene a 151 contratti di patrocinio con i quali l’avvocato (OMISSIS) venne incaricato di svolgere la sua opera professionale in favore del (OMISSIS) nel periodo compreso tra il marzo 1998 e il dicembre 2002. Non rilevano pertanto, ratione temporis, ne’ l’articolo 2233 c.c., comma 3, nel testo sostituito dal Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, articolo 2, comma 2 bis, conv., con modifiche, nella L. 4 agosto 2006, n. 248, secondo il quale “sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”; ne’ l’abrogazione delle tariffe delle professioni disposta dal Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, articolo 9 (convertito dalla L. 24 marzo 2012, n. 27), atteso che, mancando specifiche previsioni di retroattivita’ delle eventuali discipline sopravvenute, il giudizio di validita’ di un contratto va sempre riferito alle norme vigenti al momento della sua conclusione.

La ragione della fondatezza delle censure del ricorrente principale sta proprio nella motivazione dello stesso precedente di questa Corte cui si riporta la Corte d’Appello di Napoli.

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