In tema di contratti di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria da inadempimento degli obblighi preventivi di informazione gravanti sull’intermediario rileva anche il comportamento delle parti successivo all’effettuazione dell’ordine di acquisto

Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 6 aprile 2018, n. 8504.

In tema di contratti di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria da inadempimento degli obblighi preventivi di informazione gravanti sull’intermediario rileva anche il comportamento delle parti successivo all’effettuazione dell’ordine di acquisto, in quanto gli effetti di detto inadempimento del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ex articoli 21 e 23, restano affidati alla disciplina del c.c., sicche’ l’inosservanza dei detti obblighi puo’ essere sanata dal comportamento successivo delle parti che, dopo l’acquisto, rimedino all’originario inadempimento convenendo di nuovo le relative condizioni”), ha omesso di motivare la corte d’appello, con necessita’ di cassazione con rinvio, per nuovo esame.

Ordinanza 6 aprile 2018, n. 8504
Data udienza 2 febbraio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14199/2014 proposto da:

(OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1471/2013 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 12/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 02/02/2018 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha chiesto il rigetto dei primi tre motivi di ricorso; accoglimento del quarto, assorbiti i restanti motivi.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Bari, con sentenza n. 1471/2013 – in giudizio promosso da (OMISSIS), nei confronti della (OMISSIS), al fine di ottenere previa declaratoria della nullita’, per mancanza di contratto scritto nonche’ per violazione delle prescrizioni di cui all’articolo 23 del TUIF, dell’ordine di acquisto, il 30 maggio 2001, di obbligazioni (OMISSIS), con condanna della banca alla ripetizione delle somme investite, oltre al risarcimento dei danni -, in totale riforma della decisione di primo grado (che aveva respinto tutte le domande attoree) ed in parziale accoglimento del gravame proposto dalla (OMISSIS), ha, accertato l’inadempimento contrattuale della banca, condannato la stessa al risarcimento del danno in favore dell’appellante, liquidato in Euro 51.147,57, oltre interessi e danno da svalutazione monetaria.

In particolare, la Corte d’appello, pur ritenendo validi i contratti di acquisto dei titoli, essendo necessaria la forma scritta per il solo contratto-quadro, e pur non essendo stato dimostrato che la banca avesse operato in situazione di conflitto di interessi, ha affermato che sussisteva la responsabilita’ contrattuale della banca per violazione dell’obbligo di informazione e valutazione dell’adeguatezza dell’operazione proposta ai cliente (“nel caso di specie i titoli negoziati – bond (OMISSIS) – vennero acquistati nel maggio 2001” e “vari elementi di analisi – “ingente emissione di obbligazioni.”pur a fronte della dichiarazione in bilancio di rilevantissime disponibilita’ liquide…” e “l’esposizione debitoria superiore a quanto esposto dai bilanci, segnalata da Centrale Rischi e dalle banche dati” – avrebbero dovuto indurre gli intermediari a ravvisare, nella situazione del gruppo, piu’ di un motivo di allarme, se non univocamente volto a preconizzare un vero e proprio fallimento, certamente significativo di una particolare rischiosita’ degli investimenti in titoli emessi dalla societa’ del gruppo medesimo”); ad avviso della Corte non costituivano elementi sufficienti a ritenere l’investitrice “speculativa” ed “esperta” le circostanze, emergenti dalla prova orale espletata, relative all’avere la stessa “in precedenza investito in titoli di Stato” e “successivamente acquistato altre obbligazioni corporate e titoli di debito rumeni e brasiliani” ovvero “avere dichiarato una propensione al rischio di tipo medio”.

Avverso la suddetta decisione, la (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso). Il P.G. ha depositato conclusioni scritte. La ricorrente ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

segue pagina successiva in calce all’articolo
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