In tema di contratti di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria da inadempimento degli obblighi preventivi di informazione gravanti sull’intermediario rileva anche il comportamento delle parti successivo all’effettuazione dell’ordine di acquisto

segue pagina antecedente
[…]

1. La ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 24 Cost., comma 2 e articolo 111 Cost., comma 2 e articolo 101 c.p.c., comma 2 e articolo 115 c.p.c., avendo la Corte d’appello fondato la statuizione sulla responsabilita’ contrattuale della banca in ragione della conoscibilita’ da parte della stessa della particolare rischiosita’ dei titoli (OMISSIS) su fatti mai acquisiti agli atti del processo, in quanto mai allegati dalle parti, e quindi non oggetto di contraddittorio tra le stesse; 2) con i secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 1176 c.c., comma 2, articoli 1218 e 1375 c.c., articolo 21 del TUIF e articolo 28, comma 2 Regolamento intermediari, avendo addossato alla banca obblighi di verifiche (essenzialmente sulla veridicita’ dei bilanci) che competevano ad altri soggetti, in primis i sindaci ed i revisori contabili del gruppo (OMISSIS); 3) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, dell’articolo 2697 c.c., in ordine all’onere della prova ed in relazione al nesso di causalita’ tra condotta inadempiente dell’intermediario finanziario (mancato rispetto dei dovere di informazione circa l’eventuale inadeguatezza dell’investimento) e danno dell’investitore; 4) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla condotta della (OMISSIS) successivamente all’acquisto dei titoli oggetto di causa, la quale pure informata dalla banca della sopravvenuta maggiore rischiosita’ dell’investimento aveva “preferito mantenere” lo stesso investimento, circostanza allegata dalla banca e non contestata dalla (OMISSIS); 5) con il quinto motivo, in via subordinata rispetto ai quarto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 41 c.p., comma 2 e articolo 1223 c.c., sempre in riferimento all’interruzione del nesso eziologico tra condotta dell’intermediario e danno dell’investitore conseguente alla decisione di quest’ultimo di persistere, malgrado informazione sul maggiore rischio, nell’investimento; 6) con il sesto motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 1227 c.c., non avendo la Corte d’appello affermato l’esclusiva responsabilita’ dell’investitore danneggiato conseguente al mantenimento dei titoli in oggetto nei portafoglio per un considerevole lasso temporale; 7) con il settimo motivo, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per omessa pronuncia ed ultrapetizione ed extrapetizione, in violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo la Corte d’appello omesso di pronunciarsi sulla domanda dell’attrice in primo grado di risoluzione del contratto ed avendo riconosciuto alla stessa il risarcimento da inadempimento del danno emergente, senza detrazione dal quantum liquidato delle cedole riscosse dall’investitore e dei titoli dalla stessa ricevuti in concambio nell’ambito del concordato (OMISSIS), laddove la (OMISSIS) aveva chiesto solo la ripetizione delle somme investite ed il risarcimento del danno da lucro cessante; 8) con l’ottavo motivo, in via subordinata rispetto al settimo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, articolo 1223 c.c., essendo stato riconosciuto alla (OMISSIS) un danno superiore alla perdita dalla medesima subita.

2. La prima censura e’ fondata.

La Corte d’appello non ha fatto buon governo del disposto dell’articolo 115 c.p.c., comma 2, alla stregua del quale il giudice puo’, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza. Al riguardo, secondo costante orientamento di questa Corte, il fatto notorio, derogando ai principio dispositivo ed a quello del contraddittorio e dando luogo a prove non fornite dalle parti e relative a fatti da esse non vagliati e controllati, dev’essere inteso in senso rigoroso, cioe’ come fatto acquisito con tale grado di certezza da apparire indubitabile incontestabile, e non quale evento o situazione oggetto della mera conoscenza del singolo giudice; conseguentemente, per aversi fatto notorio occorre, in primo luogo, che si tratti di un fatto che si imponga all’osservazione ed alla percezione della collettivita’, di modo che questa possa compiere per suo conto la valutazione critica necessaria per riscontrarlo, sicche’ al giudice non resti che constatarne gli effetti e valutarlo soltanto ai fini delle conseguenze giuridiche che ne derivano; in secondo luogo, occorre che si tratti di un fatto di comune conoscenza, anche se limitatamente al luogo ove esso e’ invocato, o perche’ appartiene alla cultura media della collettivita’, ivi stanziata, o perche’ le sue ripercussioni sono tanto ampie ed immediate che la collettivita’ ne faccia esperienza comune anche in vista della sua incidenza sull’interesse pubblico che spinge ciascuno dei componenti della collettivita’ stessa a conoscerlo (cosi Cass., 2808/2013; Cass. 2123/2014). E’ stato, altresi’, precisato che anche una situazione di crisi economica puo’ formare oggetto dei notorio e condurre all’applicazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 2 (cfr. Cass., 9244/2007).

Nella specie, la Corte d’appello afferma che, in relazione ai titoli (OMISSIS), nella specie negoziati nel maggio 2001, pur se il default si e’ verificato successivamente, nel 2003, sussistevano situazioni di preallarme, quanto meno della rischiosita’ degli investimenti in titoli emessi dalla societa’ del Gruppo, come “successivamente appurato e reso pubblico”.

Ora, l’articolo 21, comma 1, del t.u.f. pone a carico della banca l’obbligo di “comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrita’ dei mercati” e di “acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati”. Quindi, “se” ed “in quali titoli” investire dev’essere oggetto di una decisione informata ed esclusiva dell’investitore, sulla base di informazioni specifiche che gli devono essere rese dall’intermediario “sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento” (articolo 28, comma 2, reg. Consob n. 11522 del 1998); l’investitore dev’essere informato delle “ragioni per cui non e’ opportuno procedere all’esecuzione” delle operazioni disposte dal cliente quando inadeguate e, in tal caso, esse possono essere ugualmente eseguite solo sulla base di un ordine da lui impartito per scritto (articolo 29, comma 3, reg. Consob cit.).

Prima ancora, pero’, l’intermediario ha l’obbligo di informarsi, a sua volta, del profilo del cliente, e quello di assumere tutte le informazioni necessarie e opportune sulle caratteristiche dei singoli titoli da esso stesso proposti o richiesti dal cliente.

Tuttavia, la Corte d’appello pone, nella fattispecie in esame, a base della responsabilita’ della banca, dati di analisi sulla situazione dei Gruppo (OMISSIS) che la Corte stessa rileva essere emersi solo successivamente alla negoziazione in oggetto, non costituenti, nell’accezione sopra richiamata, fatti notori e che essa presuppone dovere essere conosciuti dall’investitore professionale, con affermazione del tutto generica ed apodittica.

3. Anche il quarto motivo e’ fondato.

La ricorrente ha dedotto di avere, sin dalla costituzione nel giudizio di primo grado, allegato (formulando anche richiesta di prova testimoniale) che, nel 2003, quando si erano profilate avvisaglie sulla crisi del Gruppo (OMISSIS), il funzionario della Banca addette aveva informato la cliente della maggiore rischiosita’ dei titoli in oggetto, ma che la (OMISSIS) aveva preferito mantenere immutato l’investimenti, decidendo di non cedere i titoli.

Su tale fatto, attinente a comportamento successivo dell’investitore idoneo comunque ad incidere sul rapporto di causalita’ tra condotta imputata alla Banca e danno lamentato dall’investitore (Cass. 16820/2016; Cass. 22605/2017: “In tema di contratti di intermediazione finanziaria, ai fini della valutazione della domanda risarcitoria da inadempimento degli obblighi preventivi di informazione gravanti sull’intermediario rileva anche il comportamento delle parti successivo all’effettuazione dell’ordine di acquisto, in quanto gli effetti di detto inadempimento del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, ex articoli 21 e 23, restano affidati alla disciplina del c.c., sicche’ l’inosservanza dei detti obblighi puo’ essere sanata dal comportamento successivo delle parti che, dopo l’acquisto, rimedino all’originario inadempimento convenendo di nuovo le relative condizioni”), ha omesso di motivare la corte d’appello, con necessita’ di cassazione con rinvio, per nuovo esame.

4. I restanti motivi sono assorbiti.

5. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso (primo e quarto motivo, assorbiti i restanti), va cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvedera’ alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo del ricorso, assorbiti restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *