Il testo integrale[1]

 

Corte dei Cassazione, sezione I, sentenza 10 maggio 2012 n. 7162

Per la Corte di Piazza Cavour  se non si può affermare che addirittura la mancata apertura di un conto corrente separato rispetto al patrimonio personale dell’amministratore costituirebbe irregolarità tale da comportarne la revoca del mandato, si può sostenere che, pur in assenza di specifiche norme che ne facciano obbligo, l’amministratore è tenuto a far affluire i versamenti di quote condominiali su apposito e separato conto corrente intestato al condominio.

Tutto ciò per evitare confusioni e sovrapposizioni tra il patrimonio del condominio e il suo personale.

Oltre ad una esigenza di trasparenza e di informazione di tutti i condomini che intendano verificare la destinazione dei propri esborsi e la gestione condominiale.

 

Sorrento 10 maggio 2012

Avv. Renato D’Isa

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