Segue pagina antecedente
Il termine di prescrizione dei reati di furto e lesioni personali per i quali i due imputati erano stati condannati in primo grado era, infatti, venuto a scadere per entrambi il 20 marzo 2014, e cioe’ in data largamente successiva a quella in cui la sentenza del Tribunale di Napoli era divenuta irrevocabile per il (OMISSIS).
Secondo i giudici di appello (che hanno dato atto, in motivazione, dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto), il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante non era di ostacolo all’estensione nei suoi confronti della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ai sensi dell’articolo 587 cod. proc. pen., in quanto l’unica condizione prevista dalla predetta norma e’ che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali, nulla rilevando che la prescrizione, come nel caso di specie, si verifichi successivamente alla irrevocabilita’ della sentenza di condanna per il non appellante.
3. Al fine di dare una risposta razionale e coerente al quesito sottoposto alle Sezioni Unite e’ utile una breve ricognizione in ordine alla ratio ed alla logica dell’istituto della prescrizione e di quello dell’effetto estensivo delle impugnazioni.
4. L’opinione ormai generalizzata, in dottrina ed in giurisprudenza, individua la ratio della prescrizione nella esigenza politica di soprassedere all’irrogazione di sanzioni penali dopo un determinato (non breve) lasso di tempo trascorso dalla commissione del reato.
Se alla base della rinuncia da parte dello Stato ad esercitare i suoi poteri punitivi si pone il decorso del tempo in assenza di un esito di merito del processo, e’ evidente l’importanza che assume la relazione tra l’imputato e il termine temporale definito dal legislatore, termine che inizia con la commissione del fatto-reato e si dipana per la durata del processo.
Ne discende che le scelte “personali” compiute dall’imputato nel corso del processo (si pensi alla scelta del rito o alla proposizione di una impugnazione) non possono non incidere sui tempi della procedura e sul verificarsi o meno della causa estintiva della prescrizione.
In questo quadro il rapporto imputato-tempo (durata) delprocesso acquista l’autonoma valenza di causa estintiva del reato e determina la fine del processo allo scadere deltermine prestabilito dal legislatore, ovvero perde il suo autonomo rilievo allorche’ prima del decorso del termine prescrizionale sia intervenuta una tempestiva pronuncia irrevocabile, che chiude definitivamente la vicenda processuale e preclude ogni ulteriore valutazione di carattere meramente temporale.
Fino allo spirare del termine fissato dalla legge per l’estinzione del reato per prescrizione si pone per l’imputato una gamma di scelte in ordine al comportamento processuale da seguire, che va dalla totale inerzia (con eventuale rinuncia alla prescrizione) al dinamismo processuale diretto a prolungare i tempi delprocesso proprio al fine di fruire della causa estintiva.
Cio’ che rileva, pero’, e’ il rapporto intercorrente tra l’imputato e il tempo del “suo” processo, da un lato, e il predeterminato termine di prescrizione, dall’altro, restando ininfluenti le cause del maturare della prescrizione.
5. Venendo ora alla estensione dell’impugnazione, va in primo luogo rimarcato che l’articolo 587 c.p.p., comma 1, prevede che “nel caso di concorso di piu’ persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purche’ non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati”.
L’uso da parte del legislatore del termine “imputati” e non “condannati”, con riferimento ai non impugnanti, sembra chiaramente escludere che l’effetto estensivo possa riguardare i coimputati non impugnanti per i quali la causa estintiva sia maturata dopo l’irrevocabilita’ della sentenza di condanna pronunciata nei loro confronti.
A parte cio’, giova ricordare che la disposizione dell’articolo 587 cod. proc. pen., che prevede l’effetto estensivo dell’impugnazione, e’ stata uniformemente interpretata come dettata dall’esigenza di evitare disarmonie di trattamento tra soggetti in identica posizione, taluno dei quali abbia con esito favorevole proposto valida impugnazione (v., tra le tante: Sez. 1, n. 15288 del 24/03/2003, Manzi, Rv. 231242).
Sulla finalita’ di evitare “contraddittori giudicati in causa unica” ha, del resto, insistito la giurisprudenza di questa Corte, chiarendo che, poiche’, nel processo plurisoggettivo, la valida impugnazione proposta dal coimputato – ancorche’ sostenuta da motivo non esclusivamente personale – non impedisce che diventi irrevocabile la sentenza relativamente al rapporto concernente l’imputato non impugnante (o l’impugnazione del quale sia stata dichiarata inammissibile), rimane ferma l’esecutorieta’ delle statuizioni ivi contenute e non puo’ sospendersi il relativo procedimento esecutivo nell’attesa del verificarsi dell’eventuale effetto risolutivo straordinario di cui all’articolo 587 c.p.p., in mancanza di disposizioni che attribuiscono un simile potere al giudice dell’esecuzione, ne’ potendosene altrimenti trarne l’esistenza dal sistema penale (Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201305, e successivamente Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297; Sez. 2, n. 9731 del 25/11/2016, dep. 2017, Fiore, Rv. 269219; Sez. 5, n. 15623 del 27/01/2016, Di Martino, Rv. 266551; Sez. 2, n. 26078 del 20/05/2009, Borrelli, Rv. 244664; Sez. 6, n. 23251 del 18/03/2003, Cammardella, Rv. 226007; Sez. 1, n. 12369 del 23/10/2000, Russo, Rv. 217393; Sez. 6, n. 2381 del 12/12/1994, dep. 1995, Zedda, Rv. 201245).
In definitiva, nei confronti del coimputato non impugnante si forma il giudicato, che potra’ essere revocato solo al momento dell’accoglimento della impugnazione non strettamente personale svolta da altro coimputato.
Davanti a situazioni riguardanti il processo, sostanzialmente comuni a tutti gli imputati coinvolti (si pensi, ad esempio, alla valutazione dell’attendibilita’ o meno di una prova dichiarativa riguardante in modo identico piu’ imputati, alla decisione sulla utilizzabilita’ o meno di una intercettazione riguardante nello stesso modo piu’ imputati o al giudizio su un vizio processuale incidente su piu’ imputati in modo identico), non puo’ non operare il fenomeno della estensione dell’impugnazione in favore del coimputato non impugnante. Esso costituisce un rimedio straordinario, che, solo al verificarsi dell’evento consistente nel riconoscimento, in sede di giudizio conclusivo del gravame, del motivo non esclusivamente personale dedotto dall’imputato diligente, e’ idoneo a revocare il giudicato in favore del non impugnante, rendendo questi partecipe del beneficio conseguito dal coimputato; con la conseguenza che, fino a quando non si sia verificato tale effetto risolutivo, l’impugnazione altrui non spiega influenza alcuna sulla esecutorieta’ della sentenza relativa al rapporto processuale concernente il non impugnante.
Si tratta all’evidenza di casi in cui i motivi di impugnazione sono “non esclusivamente personali”, perche’ investono questioni comuni ed ugualmente incidenti su piu’ imputati, che l’ordinamento esige siano risolte in maniera conforme per ragioni di giustizia sostanziale e di uniforme applicazione delle regole processuali, giustificandosi pertanto l’effetto estensivo delle impugnazioni.
6. Una volta chiariti i tratti peculiari della prescrizione e dell’effetto estensivo, non resta che trarre le conclusioni interfacciando i due istituti.
L’effetto estensivo di cui all’articolo 587 c.p.p. riguarda questioni o situazioni oggettive concernenti il processo, sostanzialmente uguali (“comuni”) per tutti gli imputati coinvolti. Si tratta di casi in cui i motivi di impugnazione sono “non esclusivamente personali”.
Diverso e’ il caso della prescrizione del reato, il cui verificarsi nel corso del processo dipende da scelte individuali (sul rito o inerenti la proposizione di mezzi di impugnazione) ed e’ legato anche alle situazioni personali degli imputati (si pensi alla presenza della recidiva solo per alcuni di essi).
Segue pagina successiva in calce all’articolo (…..)
Leave a Reply