Corte di Cassazione, sezioni unite penali,  sentenza 24 gennaio 2018, n. 3391. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione

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Ma v’e’ di piu’. Il decorso del termine di prescrizione si sostanzia nella relazione tra un imputato, il reato da lui commesso e il tempo trascorso, relazione che cessa definitivamente e perde ogni ragion d’essere quando nei confronti dell’imputato sia intervenuta sentenza irrevocabile.

Ne deriva che dalla applicazione della prescrizione nei confronti di concorrenti nello stesso reato possono derivare giudicati diversi ma non per questo contraddittori, scaturenti dal fluire del tempo e da vicende del processo frutto di scelte personali, senza che ricorrano le condizioni ne’ le finalita’ dell’effetto estensivo dell’impugnazione ex articolo 587 c.p.p., comma 1.

In altre parole, l’effetto estensivo della pronuncia di prescrizione non puo’ riguardare chi ha rinunciato ad avvalersi dello “scorrere del tempo”; l’opzione del coimputato impugnante di protrarre il procedimento configura una scelta processuale “esclusivamente personale” non collegata a vizio di procedura nel comune procedimento ovvero al merito della comune accusa.

Solo quando l’effetto estensivo della prescrizione si sia verificato prima del passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del coimputato non impugnante si puo’ sostenere che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in suo favore. In tal caso, infatti, non e’ intervenuta la cesura della sentenza irrevocabile che segna il limite di ogni possibile computo del tempo di prescrizione e la relazione tra imputazione e tempo di prescrizione e’ ancora in atto per il coimputato non impugnante.

Ne discende che su una tale situazione possono utilmente riverberarsi gli effetti di una impugnazione altrui che porti ad una declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in quanto “in tale ipotesi la causa estintiva appare oggettiva (e quindi non esclusivamente personale) poiche’ svincolata rispetto alla scelta processuale delsingolo coimputato non impugnante” (Sez. 5, n. 15623 del27/01/2016, Di Martino, Rv. 266551).

7. Dal puntuale raffronto tra la disciplina della prescrizione e quella dell’effetto estensivo delle impugnazioni emerge, pertanto, la piena e attuale validita’ dell’indirizzo giurisprudenziale maggioritario che fa capo alla citata sentenza Cacciapuoti (del resto significativamente ribadita nella successiva sentenza Vattani), il cui nucleo centrale risiede nella affermazione che il tempo successivo alla pronuncia di una sentenza irrevocabile nei confronti del coimputato non impugnante non puo’ essere riqualificato e computato come tempo di prescizione in suo favore per effetto della impugnazione altrui.

Deve quindi disattendersi il diverso e minoritario orientamento giurisprudenziale, al quale ha aderito l’attuale ordinanza di rimessione, in base al quale l’estensione al coimputato non impugnante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all’articolo 587 c.p.p. si produce anche ove detta causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, in quanto l’unica condizione preclusiva all’effetto estensivo dell’impugnazione sarebbe costituita dalla natura strettamente personale del motivo di impugnazione della sentenza di condanna.

In buona sostanza, questo indirizzo si basa sull’assunto che la causa estintiva del reato per prescrizione, applicata all’impugnante dal giudice dell’impugnazione, sarebbe sempre “comune” all’imputato non impugnante e risulterebbe comunque applicabile a quest’ultimo alla data della pronuncia del giudice della impugnazione, a prescindere dalla anteriormente intervenuta irrevocabilita’ della sentenza nei suoi confronti.

Si tratta di un assunto che, per le ragioni fin qui esposte, non puo’ essere condiviso. Non si vede, infatti, come possa essere qualificata come “comune” ai coimputati una causa estintiva legata al decorso del tempo per prescrizione che, in concreto, puo’ prodursi o meno per effetto di una molteplicita’ di fattori eminentemente soggettivi influenti sul tempo del processo, che sono il frutto delle diverse scelte dei coimputati (sul rito o sulle impugnazioni) o conseguenza della loro diversa situazione personale e delle vicende processuali. Per altro verso, si trascura la “cesura” che si determina con la intervenuta irrevocabilita’ della sentenza per il coimputato non impugnante, considerandola sostanzialmente irrilevante ai fini della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, trattandosi, invece, di un evento che sancisce per lui la fine del tempo del processo e priva in radice di giustificazione logica e giuridica ogni ulteriore computo nei suoi confronti del termine di prescrizione del reato.

Infine, le conclusioni alle quali si e’ giunti sembrano ancora piu’ pertinenti in un caso come quello in esame, in cui l’estinzione del reato per prescrizione non costituiva motivo di appello dell’imputato diligente (del resto essa non si era neanche ancora maturata) ed e’ stata pronunciata di ufficio ex articolo 129 c.p.p. (erroneamente per entrambi) dalla Corte di merito.

8. Per le considerazioni sopra svolte alla questione devoluta queste Sezioni Unite forniscono la seguente risposta:

“L’effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non opera in favore del coimputato concorrente nello stesso reato non impugnante se detta causa estintiva e’ maturata dopo la irrevocabilita’ della sentenza emessa nei confronti del medesimo”.

9. Nel caso in esame per il coimputato non appellante (OMISSIS) il termine di prescrizione dei reati a lui ascritti e’ venuto a scadere in data largamente successiva a quella in cui la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Napoli era per lui divenuta irrevocabile.

Ne discende che la declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione non poteva essere pronunciata anche nei confronti del (OMISSIS), non operando in suo favore l’effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p..

Il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli deve, pertanto, essere accolto e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti del (OMISSIS), con condanna del predetto al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile (OMISSIS) nel presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile (OMISSIS) nel presente grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.200,00 oltre accessori di legge.

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