Corte di Cassazione, sezioni unite penali,  sentenza 24 gennaio 2018, n. 3391. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione

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L’articolata ordinanza di rimessione ha quindi esposto in maniera compiuta gli orientamenti contrapposti prendendo spunto da altre due precedenti sentenze delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 7157 del 18/06/1983, Carbonello, Rv. 160067 resa quando era ancora in vigore il codice di rito abrogato – e Sez. U, n. 9 del 24 marzo 1995, Cacciapuoti, Rv. 201304), le quali si erano pronunciate su questioni diverse ma comunque rilevanti rispetto al tema sopra indicato.

E’ stato quindi riassunto il primo orientamento, ritenuto prevalente, secondo cui l’estensione dell’impugnazione nei casi contemplati dall’articolo 587 c.p.p. non preclude il formarsi ab initio del giudicato per chi non ha proposto impugnazione, con la conseguenza che la declaratoria di estinzione del reato non puo’ essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante, se il giudicato di colpevolezza si e’ formato nei suoi confronti prima del verificarsi dell’effetto estintivo; e cio’ a prescindere dalla circostanza che i motivi di impugnazione siano o meno esclusivamente personali (tra le altre Sez. U, n. 9 del 24/03/1995, Cacciapuoti, Rv. 201304 e Sez. U, n. 19054 del 20/12/2012, Vattani, Rv. 255297).

Il secondo orientamento ha invece ritenuto che l’estensione al coimputato non impugnante della prescrizione del reato per effetto della disposizione di cui all’articolo 587 c.p.p. si produce anche ove detta causa estintiva sia maturata successivamente al passaggio in giudicato della sentenza nei suoi confronti, dato che l’unica condizione preclusiva all’effetto estensivo dell’impugnazione e’ costituita dalla natura strettamente personale del motivo di impugnazione della sentenza di condanna (Sez. 2, n. 33429 del 12/05/2015, Guardi’, Rv. 264139; Sez. 3, n. 10223 del 24/01/2013, Mikulic, Rv. 254640; Sez. 4, n. 10180 del 11/11/2004, dep. 2005, Antoci, Rv. 231133; Sez. 3, n. 9553 del 08/07/1997, Curello, Rv. 209631; Sez. 3, n. 3621 del 04/11/1997, Giampaoli, Rv. 209969).

L’ordinanza di rimessione ha preso posizione a favore di quest’ultima linea interpretativa, partendo dalla premessa che l’estensione dell’impugnazione prevista dall’articolo 587 c.p.p. realizza, da un lato, l’estensione dei motivi di impugnazione non strettamente personali e, dall’altro, l’estensione della sentenza in favor rei emessa nel conseguente giudizio di impugnazione. In questo quadro, secondo la Sezione rimettente, le questioni ex articolo 129 cod. proc. pen. e, tra esse, quella della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione sarebbero rilevabili anche oltre i limiti della devoluzione promossa dall’impugnazione.

4. Con decreto del 18 luglio 2017 il Primo Presidente ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite fissando per la trattazione l’odierna pubblica udienza.

5. In data 5 ottobre 2017 l’Avvocato generale ha presentato una memoria, formulando come conclusione la richiesta che la Suprema Corte decida nel senso che la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo nell’ipotesi in cui detta causa sia maturata prima dell’irrevocabilita’ della sentenza nei confronti dello stesso.

La Procura generale ha evidenziato che non puo’ essere qualificata come “comune” ai coimputati una causa estintiva legata al decorso del tempo di prescrizione che, in concreto, puo’ prodursi o meno per effetto di una molteplicita’ di fattori eminentemente soggettivi influenti sul tempo del processo, che sono frutto delle diverse scelte dei coimputati (sul rito o sulle impugnazioni) o conseguenza della loro diversa situazione personale (es. la presenza della recidiva per alcuno di essi).

Inoltre, ha affermato che l’interpretazione restrittiva dell’articolo 587 c.p.p. data dalla giurisprudenza maggioritaria non contrasta con la ratio della norma, che e’ quella di evitare giudicati contrastanti tra coimputati aventi posizione sostanziale o processuale comune. Infatti, nel caso in cui solo il coimputato che ha impugnato ottenga la declaratoria di estinzione per prescrizione vi sarebbero giudicati “diversi”, scaturenti dal fluire del tempo e da vicende del processo frutto di scelte personali, ma non per questo nella sostanza “contraddittori”.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione devoluta alle Sezioni Unite puo’ essere cosi’ enunciata:

“Se l’effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilita’ della sentenza di condanna nei confronti dello stesso”.

2. E’ utile preliminarmente riassumere lo svolgimento delprocesso.

Con sentenza del 14 dicembre 2010 il Tribunale di Napoli ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei reati di furto e lesioni personali, commessi in concorso tra loro in data (OMISSIS), condannandoli alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello il solo (OMISSIS), chiedendo l’assoluzione perche’ il fatto non sussiste (senza, peraltro, eccepire la prescrizione, non ancora maturata), mentre il (OMISSIS) ha chiesto di partecipare al giudizio ex articolo 587 c.p.p..

Con sentenza in data 24 settembre 2015 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti sia del(OMISSIS) sia del coimputato non appellante (OMISSIS), per il quale la sentenza di condanna era divenuta nel frattempo irrevocabile.

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