Corte di Cassazione, sezioni unite penali,  sentenza 24 gennaio 2018, n. 3391. La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non può essere pronunciata anche nei confronti del coimputato non impugnante in forza dell’effetto estensivo dell’impugnazione previsto dall’art. 587, comma 1, cod. proc. pen., se il giudicato di colpevolezza nei suoi confronti si è formato prima del verificarsi della predetta causa estintiva. 

Sentenza 24 gennaio 2018, n. 3391
Data udienza 26 ottobre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE PENALI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CANZIO Giovanni – Presidente

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere

Dott. ROTUNDO Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere

Dott. LAPALORCIA Grazia – Consigliere

Dott. GALLO Domenico – Consigliere

Dott. BONITO Francesco M. S – Consigliere

Dott. RAMACCI Luca – Consigliere

Dott. MONTAGNI Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli;

nel procedimento nei confronti di:

(OMISSIS), nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 24/09/2015 della Corte di appello di Napoli;

visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal componente Vincenzo Rotundo;

udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. ROSSI Agnello, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;

udito per la parte civile l’avv. (OMISSIS), che ha concluso associandosi alle richieste dell’Avvocato generale e depositando conclusioni e nota-spese.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 dicembre 2010, ha dichiarato (OMISSIS) e (OMISSIS) responsabili dei reati di furto e lesioni personali commessi in concorso tra loro in data (OMISSIS), condannandoli alle pene di giustizia ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

Avverso la predetta sentenza ha proposto appello (OMISSIS), chiedendo l’assoluzione perche’ il fatto non sussiste, mentre (OMISSIS) ha solo chiesto di partecipare al giudizio ex articolo 587 c.p.p..

Con sentenza del 24 settembre 2015 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione nei confronti sia del(OMISSIS) sia del coimputato non appellante (OMISSIS), per il quale la sentenza di condanna era divenuta nel frattempo irrevocabile.

I giudici di appello hanno dato atto in motivazione dell’esistenza di un contrasto giurisprudenziale e hanno deciso di aderire al filone interpretativo in base al quale il passaggio in giudicato della sentenza nei confronti del non impugnante non era di ostacolo all’estensione nei suoi confronti della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione ai sensi dell’articolo 587 c.p.p., affermando a tale proposito che l’unica condizione prevista dalla predetta norma e’ che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali, nulla rilevando che la prescrizione nel caso di specie si sia verificata successivamente alla irrevocabilita’ della sentenza di condanna per il non appellante.

2. Avverso l’indicata sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, nei confronti di (OMISSIS), denunciando l’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 157 c.p., articolo 531 c.p.p., comma 1, articolo 650 c.p.p., comma 1, e articolo 587 c.p.p. per avere la sentenza impugnata seguito erroneamente un orientamento gia’ disatteso da Sez. U, n. 19054/2013, Vattani, adottando un’interpretazione che minerebbe la certezza del giudicato e creerebbe confusione nella sua esecuzione.

3. La Quinta Sezione penale, con ordinanza del 2 febbraio 2017, aveva rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ma, in data 22 febbraio 2017, il Primo Presidente ne aveva disposto la restituzione ai sensi dell’articolo 172 disp. att. c.p.p., rilevando che la giurisprudenza di legittimita’ si era espressa, anche a Sezioni Unite, nel senso della non operativita’ dell’effetto estensivo della impugnazione nella ipotesi in cui il giudicato di condanna si sia formato per il coimputato non impugnante prima della maturazione del termine della prescrizione del reato al medesimo addebitato; e che nella ordinanza di rimessione non si prendeva argomentatamente posizione per una diversa soluzione.

Con successiva ordinanza del 17 maggio 2017 la Quinta Sezione ha rimesso nuovamente il ricorso alle Sezioni Unite.

La Quinta Sezione ha individuato la questione oggetto delcontrasto giurisprudenziale, enunciandola nei seguenti termini: “Se l’effetto estensivo ex articolo 587 c.p.p. della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione operi in favore del coimputato non impugnante solo qualora detta causa estintiva sia maturata prima dell’irrevocabilita’ della sentenza nei confronti dello stesso, ovvero – fermo restando il presupposto che l’impugnazione non sia fondata su motivi esclusivamente personali dell’impugnante – anche nell’ipotesi in cui la causa di estinzione sia maturata dopo l’irrevocabilita’ della sentenza di condanna nei confronti del coimputato non impugnante”.

Ad avviso della Sezione rimettente, il contrasto sulla questione non poteva considerarsi risolto dalla sentenza Sez. U Vattani, che pure aveva pronunciato sul punto un principio di diritto poi massimato, in quanto con tale decisione le Sezioni Unite si erano espresse sul tema in via incidentale, senza prendere in considerazione il diverso orientamento gia’ allora emerso nella giurisprudenza di legittimita’.

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