L’affidamento in house trova la sua precipua collocazione nell’ambito di attività economiche da svolgersi con criteri imprenditoriali e proprio in tale ambito può trovare spazio l’analisi dell’ente al fine di rinvenire un agire sul mercato in termini concorrenziali con altri soggetti economici.
Sentenza 2 febbraio 2018, n. 2584
Data udienza 21 novembre 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RORDORF Renato – Primo Presidente f.f.
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente di Sez.
Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. ARMANO Uliana – Consigliere
Dott. MANNA Antonio – Consigliere
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6172/2015 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), FONDAZIONE (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 494/2014 della CORTE DEI CONTI – 3 SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO – ROMA, depositata il 15/09/2014.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. BRUNO BIANCHINI;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
La sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana, con sentenza 357/2000, condanno’, tra gli altri, (OMISSIS), gia’ presidente della Fondazione (OMISSIS) in Viareggio, al pagamento della somma di Euro 85.092,65, rappresentante il pregiudizio economico cagionato alla Fondazione creata dal Comune viareggino con propri fondi – dall’affidamento di un incarico professionale di consulenza all’architetto (OMISSIS), finalizzato all’approntamento delle documentazione necessaria per la presentazione di una domanda di contributo alla Fondazione (OMISSIS), per la realizzazione del progetto denominato “(OMISSIS)”; in particolare era stato imputato al (OMISSIS) (assieme ad altri soggetti, del pari sottoposti all’azione contabile): di aver conferito all’ (OMISSIS) tre incarichi, di cui l’ultimo avrebbe costituito, per il suo oggetto, una sostanziale sovrapposizione dei precedenti; di non aver adottato la procedura dell’evidenza pubblica dalla quale sarebbe potuto derivare un ribasso compreso tra il 20 ed il 25% che si sarebbe riflesso anche sull’ammontare del compenso al professionista; di aver affidato l’incarico di responsabile unico del procedimento, al fine dell’attuazione e della gestione del “(OMISSIS)”, in successione, a due soggetti: di cui uno, privo di adeguato titolo tecnico di studio e il secondo, in conflitto di interessi in quanto appartenente alla Fondazione.
La terza Sezione giurisdizionale di Appello della Corte dei Conti, pur riducendo l’importo della condanna al (OMISSIS) in Euro 81.000, ne confermo’ la responsabilita’ per danno erariale, respingendo in particolare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’appellante, in ragione della ritenuta configurabilita’ della fondazione quale societa’ (o, piu’ in generale: ente) in house, con la conseguente assoggettabilita’ alla responsabilita’ contabile.
Il (OMISSIS) ha proposto ricorso per motivi di giurisdizione, sostenendo la insussistenza di quella contabile; dei soggetti intimati il solo Procuratore Generale presso la Corte dei Conti ha svolto difese, notificando un controricorso; il ricorrente ha altresi’ depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Viene dedotta una carenza assoluta di giurisdizione in capo alla Corte dei Conti, sostenendosi l’avvenuta violazione dell’articolo 103 Cost., comma 2 e articolo 111 Cost. – che costituiscono il referente costituzionale della giurisdizione contabile-; dell’articolo 362 c.p.c.; Regio Decreto n. 1214 del 1934, articoli 52 e 53 e della L. n. 20 del 1994, articolo 1 – che delineano i limiti soggettivi della responsabilita’ anzidetta.
2 – Viene contestato innanzi tutto che il patrimonio della Fondazione fosse integralmente pubblico, sostenendosi al contrario che esso si sarebbe alimentato, nel corso della esistenza dell’associazione, anche con contribuzioni private e che non sarebbe stato precluso statutariamente l’accesso a privati; si afferma poi che, proprio per tale potenziale partecipazione di privati alla gestione dell’ente, sarebbe da escludere il c.d. controllo analogo a quello che l’ente pubblico esercita sui soggetti ad esso vincolati da un rapporto di servizio; si sostiene altresi’ la mancanza del requisito dell’attivita’ esclusiva o comunque prevalente svolta in favore dei soggetti pubblici, in quanto sarebbe stata prevista, per statuto, un’attivita’ in favore di terzi.
3 – Il ricorso e’ fondato in ragione delle considerazioni di seguito esposte.
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