Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1417. Le controversie relative al rapporto di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato sono di competenza del Giudice ordinario

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RITENUTO

che (OMISSIS), assunta a tempo indeterminato dalla Provincia di Belluno come soggetto appartenente alle categorie protette;

che, dopo aver conseguito il diploma di laurea, la (OMISSIS) ha partecipato alla procedura di mobilita’ straordinaria bandita dal Ministero della Giustizia per complessivi 1031 posti a tempo pieno e indeterminato per vari profili professionali, collocandosi utilmente nelle relative graduatorie generali di merito, senza giovarsi a tal fine di alcun beneficio in favore delle categorie protette ma unicamente sulla base dei propri titoli di studio e di carriera, tanto che il Ministero, a conclusione della suddetta procedura, ne ha disposto il trasferimento presso il Tribunale di Pavia, nel profilo professionale di cancelliere – Area 2 (P.D.G. 18 gennaio 2016);

che con P.D.G. in data 29 gennaio 2016, lo stesso Ministero, prima della presa di possesso, ha comunicato alla Provincia di Biella che avrebbe revocato il suindicato provvedimento di trasferimento nei ruoli ministeriali e destinazione al suddetto ufficio della (OMISSIS), “in quanto la predetta, come da scheda informativa trasmessa da codesta Provincia risulta assunta ai sensi della L. n. 68 del 1999 e pertanto non aveva titolo a partecipare alla procedura”;

che, in tale ultimo provvedimento, si precisava che secondo quanto espressamente stabilito dal relativo bando (articolo 2) erano esclusi dalla partecipazione alla procedura di mobilita’ in oggetto “tutti

i dipendenti assunti ai sensi della L. n. 68 del 1999, articoli 3 e 18″;

che l’interessata, appena venuta a conoscenza delmenzionato provvedimento di revoca, adiva il Tribunale del lavoro di Biella per ottenere l’accertamento del proprio diritto a fruire del completamento della gia’ disposta mobilita’, previa disapplicazione sia della suddetta clausola del bando di esclusione sia dello stesso provvedimento di revoca;

che il Tribunale adito rigettava la domanda cautelare per difetto del fumus boni iuris, a suo avviso dimostrato dalla presenza della citata clausola del bando, da contestare davanti al giudice amministrativo;

che, quindi, la (OMISSIS) propone il presente ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, chiedendo che sia dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo, fra l’altro, la contrarieta’ della clausola del bando in oggetto con la legislazione sull’assunzione delle categorie protette nonche’ il suo carattere discriminatorio;

che il Ministero della Giustizia, nel proprio controricorso, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile o infondato;

che il Pubblico Ministero, nelle conclusioni rassegnate ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., chiede che venga dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.

CONSIDERATO

che il Collegio ritiene che debba essere affermata la giurisdizione del giudice ordinario;

che, per costante indirizzo di queste Sezioni Unite, in tema di impiego pubblico contrattualizzato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, mentre dello stesso articolo 63, successivo comma 4, riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa esclusivamente le controversie relative alle procedure concorsuali, strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro con la PA (vedi, tra le tante: Cass. SU 5 aprile 2017, n. 8799 e giurisprudenza ivi richiamata);

che, per altrettanto fermo orientamento di queste Sezioni Unite, la riserva di giurisdizione amministrativa in materia di procedure concorsuali del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 63, comma 4, non estende la sua rilevanza alla fase successiva all’approvazione della graduatoria e, in particolare, alle controversie relative alle pretese di assunzione basate sull’esito del concorso (ex plurimis: Cass. SU 23 settembre 2013, n. 21671; Cass. SU 28 maggio 2012, n. 8410; Cass. SU 13 febbraio 2008, n. 3409;

che e’ stato, in particolare, precisato che, con l’approvazione della graduatoria, si esaurisce l’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attivita’ autoritativa dell’Amministrazione e subentra una fase in cui i comportamenti della PA vanno ricondotti nell’alveo privatistico, espressione del potere negoziale dell’Amministrazione nella veste di datrice di lavoro, come tali da valutare alla stregua dei principi civilistici in ordine all’inadempimento delle obbligazioni (articolo 1218 c.c.), anche secondo i parametri della correttezza e della buona fede (di recente: Cass. SU 16 novembre 2017, n. 27197 e ivi richiami dei precedenti);

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