Corte di Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 19 gennaio 2018, n. 1417. Le controversie relative al rapporto di lavoro nel pubblico impiego contrattualizzato sono di competenza del Giudice ordinario

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che si e’ altresi’ specificato che nel suddetto alveo rientra anche il provvedimento di revoca di una qualifica acquisita in seguito allo svolgimento di una procedura concorsuale o selettiva, che costituisce un atto di natura privatistica, di micro-organizzazione attinente alla gestione del rapporto di lavoro gia’ instaurato tra il dipendente e la PA, in quanto con il superamento di un concorso pubblico e l’approvazione della relativa graduatoria, indipendentemente dalla nomina, si consolida nel patrimonio dell’interessato una situazione giuridica individuale di diritto soggettivo, alla quale vanno riferiti tutti gli atti successivi, sicche’ la controversia rimane devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63, comma 1 (Cass. SU 23 marzo 2017, n. 7483; Cass. 7 aprile 2005, n. 7219);

che la giurisprudenza di queste Sezioni Unite ha altresi’ affermato che, poiche’ la giurisdizione si determina in base al petitum sostanziale – da individuare con riferimento ai fatti materiali allegati dall’attore e alle particolari caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio – rientra comunque nella giurisdizione del giudice ordinario il potere di verificare, in via incidentale, la legittimita’ degli atti generali di autoregolamentazione dell’ente pubblico (per eventualmente disapplicarli), qualora il giudizio verta su pretese attinenti al rapporto di lavoro e riguardi, quindi, posizioni di diritto soggettivo del lavoratore, in relazione alle quali i suddetti provvedimenti di autoregolamentazione costituiscono solamente atti presupposti (ex multis: Cass. SU n. 13169 del 2006; Cass. SU n. 3677 del 2009; Cass. SU n. 11712 del 2016);

che questa Corte regolatrice ha anche chiarito che, in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato, spettano invece alla giurisdizione generale di legittimita’ del giudice amministrativo le controversie nelle quali la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformita’ a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le Amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarita’ degli stessi (Cass. SU n. 3052 del 2009; Cass. SU n. 22733 del 2011; Cass. SU n. 25210 del 2015);

che, infatti, possono darsi situazioni nelle quali la contestazione in giudizio della legittimita’ degli atti, espressione di poteri pubblicistici, previsti dal Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 2, comma 1, implica la deduzione di una posizione di interesse legittimo, nella quale il rapporto di lavoro non costituisce l’effettivo oggetto del giudizio, ma, per cosi’ dire, lo sfondo rilevante ai fini di qualificare la prospettata posizione soggettiva delricorrente, derivando gli effetti pregiudizievoli direttamente dall’atto presupposto (Cass. SU n. 21592 del2005; Cass. SU n. 23605 del 2006; Cass. SU n. 25254 del2009; Cass. SU n. 11712 del 2016, cit.);

che, nella specie, e’ incontestato che la ricorrente – benche’ sia stata assunta originariamente dalla Provincia di Biella ai sensi della L. n. 68 del 1999 – ha partecipato e superato vittoriosamente la procedura di mobilita’ straordinaria in oggetto senza avvalersi della sua qualita’ di appartenente alle categorie protette;

che, pertanto, la ricorrente, nel giudizio instaurato davanti al Tribunale di Biella fa valere il diritto soggettivo conseguente al superamento della selezione e quindi riguardante la fase successiva all’approvazione della graduatoria e, in particolare, il completamento della procedura di passaggio nei ruoli del Ministero della Giustizia per effetto dell’esito della selezione stessa;

che, per tutte le anzidette ragioni, va affermata la sussistenza nel presente giudizio della giurisdizione ordinaria, senza che abbiano alcun rilievo in contrario le decisioni richiamate sia dal Ministero della Giustizia, in controricorso, sia dal Procuratore Generale, nelle sue conclusioni, trattandosi di decisioni relative a controversie in cui venivano direttamente impugnati atti afferenti a fasi dello svolgimento delle procedure di mobilita’ “esterna” rientranti nell’ambito riservato al procedimento amministrativo e all’attivita’ autoritativa dell’Amministrazione, per quali, come si e’ detto, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo;

che in conclusione, in applicazione dei suindicati criteri di riparto, deve dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, dinnanzi al quale vanno rimesse le parti, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, dinnanzi al quale rimette le parti, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

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