Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 6 febbraio 2018, n. 5448. Il patteggiamento può essere chiesto solo a seguito dell’integrale pagamento del dovuto

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2. Il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, comma 2, nella formulazione introdotta dal Decreto Legislativo n. 158 del 2015, articolo 12, comma 1, stabilisce espressamente che, per i delitti di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. puo’ essere chiesta dalle parti solo quando ricorra la circostanza di cui al comma 1, ossia l’integrale pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi – e sempre che non si tratti dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 10-bis e 10-ter e articolo 10-quater, comma 1, in relazione ai quali l’integrale pagamento del debito tributario configura una causa di non punibilita’ – ovvero in presenza di ravvedimento operoso – ad accezione, in tal caso, dei reati di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 4 e 5, in relazione ai quali il ravvedimento operoso integra parimenti una causa di non punibilita’.

La norma, peraltro, in relazione alle condizioni di accesso al “patteggiamento” non ha una portata innovativa, perche’ il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 2-bis, nella formulazione introdotta dalla L. 25 giugno 1999, n. 205, articolo 9, aggiunto dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, articolo 2, comma 36-vicies semel, lettera m), convertito, con modificazioni, in L. 14 settembre 2011, n. 148, stabiliva gia’ che, per i delitti di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, le parti possono accedere al “patteggiamento” solo ove ricorra l’attenuante prevista dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 13, e, cioe’, solo se i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti – comprensivi delle sanzioni amministrative – siano stati estinti, mediante pagamento, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.

In ogni caso, trattandosi di una disposizione processuale, in quanto il legislatore ha introdotto un’esclusione oggettiva dal “patteggiamento”, riferita alla generalita’ dei delitti in materia tributaria previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (cfr. Corte cost., sent. n. 95 del 2015), il Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, comma 2, trova applicazione in relazione a tutti i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore dalla norma, indipendentemente dalla data di commissione del reato.

3. Nel caso in esame, ne’ dall’istanza ex articolo 444 c.p.p. sottoscritta dalla (OMISSIS) in data 27 aprile 2017, ne’ dalla sentenza impugnata risulta che l’imputata abbia soddisfatto una delle condizioni alternativamente previste per l’accesso al rito speciale; la sentenza deve percio’ essere annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al g.u.p. del tribunale di Bergamo per l’ulteriore corso.

4. Infine, va osservato che la questione di illegittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13-bis, ventilata dalla difesa, e’ priva di rilevanza nel giudizio davanti alla Corte di cassazione.

Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale (ex plurimis, cfr. ordinanze n. 184 del 2017, n. 259 del 2016, n. 161 del 2015), non e’, infatti, rilevante la questione di legittimita’ costituzionale avente ad oggetto un contenuto normativo che attiene al compimento di un atto processuale inserito in una fase successiva a quella in cui versa il giudizio a quo. Questa Corte, infatti, non deve fare applicazione della norma censurata, la quale verra’ in rilievo nella successiva fase del giudizio di rinvio davanti al giudice di merito, alla cui cognizione e’ rimessa la verifica, in concreto, dei presupposti applicativi della norma medesima, presupposti che, peraltro, questa Corte non e’ nemmeno nelle condizioni di poter apprezzare.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al tribunale di Bergamo.

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