Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 22 gennaio 2018, n. 2417. Il sequestro penale presso il creditore di beni costituiti dall’indagato-debitore in pegno irregolare

Il sequestro penale presso il creditore di beni costituiti dall’indagato-debitore in pegno irregolare vincola a garanzia degli interessi perseguiti con la misura cautelare reale beni non piu’ di proprieta’ del costituente, non potendo d’altra parte il sequestro presso terzi avere oggetto crediti puramente eventuali.

Sentenza 22 gennaio 2018, n. 2417
Data udienza 15 novembre 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAVANI Piero – Presidente

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) coop. per azioni, subentrata alla (OMISSIS) coop. a r.l. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione (OMISSIS);

avverso l’ordinanza del 27-10-2016 del Tribunale di Vicenza;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Fabio Zunica;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Canevelli Paolo, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 30 gennaio 2013, il G.I.P. del Tribunale di Bassano del Grappa, nell’ambito di una complessa indagine relativa a reati tributari, disponeva il sequestro preventivo sui beni dell’indagato (OMISSIS) sino alla concorrenza dell’importo di Euro 8.680.051,49; tra i beni sequestrati, vi erano in particolare anche quelli che la filiale n. (OMISSIS) dell’allora (OMISSIS) aveva ricevuto in pegno, mediante i contratti dell’11 e del 31 maggio 2010 da (OMISSIS) a garanzia di un mutuo di Euro 915.000,00 erogato nel giugno 2010, ivi compreso il saldo attivo del conto corrente n. (OMISSIS), pari a Euro 12.098,01.

Dopo la condanna di primo grado di (OMISSIS), avvenuta il 14 luglio 2014, con cui veniva ordinata la confisca dei beni sequestrati, tra i quali anche il saldo attivo del conto corrente sopra menzionato, la (OMISSIS) chiedeva al Tribunale il dissequestro del rapporto di conto corrente oggetto di pegno.

A seguito del rigetto dell’istanza, la banca proponeva appello al Tribunale del Riesame di Vicenza che, con ordinanza del 21 ottobre 2014, dichiarava inammissibile il gravame, riconoscendo una carenza di legittimazione attiva in capo alla (OMISSIS), che proponeva ricorso per cassazione.

2. Con sentenza emessa in data 10 giugno 2015, la Corte annullava l’ordinanza impugnata limitatamente al solo sequestro del conto corrente n. (OMISSIS), con conseguente rinvio al Tribunale di Vicenza per un nuovo esame.

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