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Sul punto, deve nondimeno osservarsi che il ricorso non ha specificato, in maniera puntuale, quali risultati dell’attivita’ investigativa debbano ritenersi, per le ragioni esposte, inutilizzabili e, dunque, anche prescindendo dal fatto che la gran parte degli elementi indiziari posti a fondamento del provvedimento ablativo sembra costituito da atti e documenti, a partire dai quali, con procedimento logico-deduttivo, i militari della Guardia di finanza hanno ricostruito l’attivita’ delittuosa contestata ai ricorrenti, resta insuperabile il dato relativo alla assoluta genericita’ delle censure in argomento dedotte dal ricorso, tale da non consentire alcuno scrutinio, ove si osservi che, come noto, il giudice di legittimita’ non ha accesso agli atti processuali e dunque, in mancanza di una puntuale allegazione da parte del ricorrente, non e’ in grado di svolgere alcun controllo sulla eventuale inosservanza del divieto di utilizzazione processuale di informazioni acquisite nella fase della verifica fiscale.
2.2. Ad analoga censura si espone l’ulteriore deduzione difensiva circa l’asserita violazione del divieto, per il personale di polizia giudiziaria, di riferire in ordine al contenuto delle persone sentite a sommarie informazioni, secondo la regola processuale posta dall’articolo 195 cod. proc. pen.. Anche in questo caso, infatti, l’assoluta genericita’ della prospettazione difensiva non consente di scrutinare la fondatezza della censura mossa, non essendo chiaro a quali soggetti informati dei fatti il ricorso intenda riferirsi, quale sia l’esatto contenuto delle relative dichiarazioni e, soprattutto, anche ai fini del vaglio della cd. prova di resistenza, quale sia il grado di decisivita’ delle informazioni dagli stessi offerte in rapporto al complessivo ragionamento probatorio svolto dalle sentenze di primo e secondo grado, tenuto conto della cospicua mole di elementi indicate dalle sentenze per dimostrare il carattere fittizio, quantomeno sul piano soggettivo, delle operazioni (tra i quali: il fatto che le varie societa’ con le quali la (OMISSIS) aveva stipulato il contratto di subappalto fossero partecipate da (OMISSIS); che la gestione operativa delle stesse fosse affidata a personale della stessa (OMISSIS), tra cui (OMISSIS), la quale aveva la delega per operare sui conti della (OMISSIS); che le fatture dalle stesse rilasciate fossero identiche nella veste grafiche; che i timbri di alcune di quelle societa’ fossero stati rinvenuti nella sede della (OMISSIS); che la (OMISSIS) avesse dichiarato, nel 2009, di non avere personale e che, nello stesso anno, risultasse avere eseguito dei lavori edili per la (OMISSIS); che la (OMISSIS) non aveva mai sollecitato il pagamento del credito, pari a oltre 700.000 Euro, vantato nei confronti della societa’ di (OMISSIS)). In breve, dunque, anche la censura in esame deve essere ritenuta inammissibile per la sua assoluta aspecificita’.
3. Altra eccezione processuale su cui e’ necessario soffermarsi e’ quella, formulata dalla difesa di (OMISSIS), che concerne la mancata assunzione di una prova decisiva, nel giudizio di appello, costituita dai documenti originali delle autorizzazioni alla deroga del divieto di subappalto, nonche’ il vizio di motivazione circa il rigetto della relativa richiesta di acquisizione.
In argomento, e’ necessario ricordare, preliminarmente, che la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale puo’ essere disposta, ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 1, quale soluzione “di carattere eccezionale”, quando il giudice di appello, nella sua discrezionalita’, “ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti” (Sez. Un., n. 12602 del 17/12/2015, dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 266820) e, ove proceda ex officio, quando “il giudice la ritiene assolutamente necessaria”.
Ne consegue, che il giudice di secondo grado, investito della relativa richiesta, deve adeguatamente esplicitare per quali ragioni abbia ritenuto o meno che “i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisivita’”, ferma restando la possibilita’ che le ragioni di rigetto siano implicitamente rilevabili alla stregua del puntuale apparato motivazionale posto a fondamento della decisione adottata (Sez. 3, n. 47963 del 13/09/2016, dep. 14/11/2016, F., Rv. 268657; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239341). E ovviamente, prima ancora che in capo al giudice, incombe sulla parte processuale che ha formulato la relativa richiesta l’onere di indicare per quale motivo sia necessario procedere alla integrazione della prova, specificando quali elementi siano “incerti” e per quale motivo l’ulteriore attivita’ istruttoria si configuri come “decisiva”.
Nel caso di specie, tuttavia, la sentenza ha adeguatamente esplicitato le ragioni per le quali i giudici di secondo grado hanno ritenuto di non dover procedere alla acquisizione della predetta documentazione, sottolineando, da un lati, il legittimo sospetto che la stessa potesse essere artefatta e, dall’altro lato, che quand’anche essa fosse stata acquisita in originale non avrebbe potuto comunque obliterare il significato probatorio della cospicua mole di indizi raccolti in sede di indagine, certamente indicativi di una complessa attivita’ di carattere sostanzialmente fraudolento, caratterizzata dalla utilizzazione dello schermo di alcune societa’, con al vertice dei meri prestanome e in realta’ riconducibile alla concreta gestione di (OMISSIS), in vista della emissione di fatture per operazioni inesistenti con l’obiettivo di consentire la deduzione dei costi fittizi alla societa’ (OMISSIS) S.r.l., di cui lo stesso (OMISSIS) era legale rappresentante. E in questo modo la Corte territoriale ha certamente motivato, in modo piu’ che adeguato, l’esercizio del ricordato potere discrezionale in ordine alla integrazione, in sede di appello, della piattaforma istruttoria del primo grado.
4. Venendo, quindi, alle censure piu’ direttamente attinenti al merito delle contestazioni, la difesa di (OMISSIS) ha dedotto la illegittima pretermissione degli accertamenti compiuti dal consulente di parte, ing. (OMISSIS), compendiati nella relazione prodotta in giudizio dalla difesa dell’imputato; nonche’, sotto altro profilo, la manifesta illogicita’ della motivazione nella parte in cui, muovendo dalla considerazione che (OMISSIS) fosse un semplice gruista, i giudici di merito avrebbero apoditticamente escluso che egli potesse essere anche l’effettivo amministratore della societa’ (OMISSIS).
Anche in questo caso, tuttavia, le censure sono, in parte, del tutto generiche e, per altra parte, manifestamente infondate.
Del tutto aspecifiche sono, infatti, le osservazioni critiche relative alla mancata disamina degli esiti della consulenza tecnica, anch’essi inaccessibili a questa Corte di legittimita’ e non riportati, se non in termini assolutamente generici, nel ricorso introduttivo. Fermo restando che di essi i giudici di appello hanno mostrato di tenere comunque conto laddove hanno sottolineato come la presenza di una documentazione formalmente in regola fosse finalizzata a dare una parvenza di legalita’ formale all’attivita’ sostanzialmente illecita organizzata da (OMISSIS), sicche’ i contenuti dell’accertamento tecnico compiuto dal consulente dovessero ritenersi, comunque, smentiti dal complesso degli ulteriori elementi probatori raccolti.

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