Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1958. In capo all’amministratore di diritto una responsabilita’ quantomeno a titolo di dolo eventuale in relazione alle condotte illecite poste in essere dall’amministratore di fatto

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3. Avverso la sentenza d’appello hanno proposto ricorso per cassazione gli stessi (OMISSIS) e (OMISSIS), a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari, deducendo una serie di articolati motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
3.1.1. Con il primo motivo, la difesa di (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B), D) ed E), in primo luogo l’inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale in relazione alla mancata assunzione di una prova decisiva conseguente al rigetto della richiesta di acquisizione, nel giudizio di appello, dei documenti originali delle autorizzazioni alla deroga del divieto di subappalto; in secondo luogo, la mancanza della motivazione in relazione al rigetto della suddetta richiesta nonche’ alla totale pretermissione dei contenuti della relazione del consulente di parte, ing. (OMISSIS); infine, la manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al mancato riconoscimento, in capo a (OMISSIS), della qualita’ di amministratore di diritto e di fatto, sull’apodittico presupposto che egli fosse un semplice gruista e non potesse assumere un siffatto ruolo gestorio.
3.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), dell’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 81 cpv. cod. pen., Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2 e 8, atteso che il reato piu’ grave, a partire dal quale computare la pena base, avrebbe dovuto essere identificato in quello di cui al capo E) e non in quello di cui al capo D).
3.1.3. Con il terzo motivo, (OMISSIS) censura, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), l’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 62-bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonche’ il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insufficienza, a tali fini, della condizione di incensuratezza dell’imputato.
3.1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), il vizio di motivazione in relazione alla mancata dichiarazione di prescrizione del reato contestato al capo E), il cui termine sarebbe maturato il 25/03/2016.
3.2.1. Con il primo motivo, la difesa di (OMISSIS) lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera C) ed E), in primo luogo l’inutilizzabilita’, derivante dalla violazione degli articoli 191 e 195 cod. proc. pen., articolo 220 disp. att. c.p.p., del processo verbale di contestazione della Guardia di Finanza e delle sommarie informazioni testimoniali raccolte dalla polizia giudiziaria con l’audizione di soggetti mai citati a dibattimento dal pubblico ministero e riferite all’udienza del 13/10/2015 dal m.llo (OMISSIS); in secondo luogo, la mancanza e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla relativa eccezione formulata nell’atto di appello in ordine alla inosservanza dell’articoli 220 disp. att. c.p.p. con riferimento al necessario rispetto delle disposizioni del codice di rito dopo l’emersione di indizi di reato.
3.2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera E), la manifesta illogicita’ della motivazione in relazione alla circostanza che esistessero effettivamente le operazioni economiche sottostanti alle fatture redatte e alla regolarita’, anche contabile, della relativa documentazione, costituita dalla autorizzazione a derogare il divieto di subappalto e dalle fatture, regolarmente rilasciate.
3.2.3. Con il terzo motivo, la difesa di (OMISSIS) si duole, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), dell’inosservanza o erronea applicazione degli articoli 40 e 43 cod. pen. nonche’ del vizio di motivazione in relazione alla circostanza che la consapevole violazione degli obblighi derivanti dalla gestione sarebbero stati configurabili in capo al solo (OMISSIS), atteso che la cornice di regolarita’ formale dell’attivita’ della (OMISSIS) non avrebbe consentito all’imputata di avere contezza delle condotte illecite perpetrate dall’amministratore di fatto, che comunque ella non sarebbe stata nelle condizioni di impedire.
3.2.4. Con il quarto motivo, la ricorrente censura, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera B) ed E), l’inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 62-bis cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonche’ il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta insufficienza, a tali fini, del minimo contributo causale offerto dall’imputata, dell’esistenza di alcune delle prestazioni fatturate, della necessita’ di adeguare la pena al caso concreto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono manifestamente infondati.

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