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2. Muovendo, secondo l’ordine logico, dall’analisi delle varie questioni processuali, dedotte da entrambi i ricorrenti con i rispettivi primi motivi di doglianza, va osservato che la difesa di (OMISSIS) censura l’inutilizzabilita’ ex articolo 220 disp. att. c.p.p. del processo verbale di contestazione, contenente una serie di elementi indiziari raccolti dalla Guardia di Finanza senza le garanzie del codice di rito pur dopo l’emersione di indizi di reato nonche’ l’inutilizzabilita’, ai sensi degli articoli 191 e 195 cod. proc. pen., delle sommarie informazioni testimoniali acquisite, sempre dalla Guardia di Finanza, da soggetti che non sarebbero mai stati citati a dibattimento dal pubblico ministero e i cui contenuti sarebbero stati riferiti, in violazione dei divieti di legge, dal m.llo (OMISSIS).
2.1. In argomento, giova premettere che il “verbale di costatazione” redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli Uffici Finanziari e’ qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori, nel processo penale, ai sensi dell’articolo 234 cod. proc. pen.. Si e’, infatti, osservato che non si tratta di un atto processuale, poiche’ non e’ previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (ex articolo 207 disp. att. c.p.p.); ne’ puo’ essere qualificato quale “particolare modalita’ di inoltro della notizia di reato” (ex articolo 221 disp. att. c.p.p.), in quanto i connotati di quest’ultima sono diversi (si vedano, sul punto, Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008, Ceragioli e altri, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basite, Rv. 206944; Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Caruso, Rv. 205514).
Nondimeno, quando nel corso di attivita’ ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato e non meri sospetti, l’articolo 220 disp. att. c.p.p. stabilisce che “gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”. Ne consegue che la parte di documento, compilata prima dell’insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed e’ utilizzabile, mentre non e’ tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di procedura penale (Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti e altro, Rv. 262518). In proposito, questa Corte ha pure osservato come, dalla semplice lettura della norma, emerga che essa presuppone, per la sua applicazione, un’attivita’ di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell’attivita’ medesima, non essendo necessario che ricorra una prova indiretta quale indicata dall’articolo 192 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilita’ di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall’inchiesta amministrativa e, nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005, Cacace, Rv. 233330; Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291). Ove le richiamate condizioni si verifichino, sara’ dunque necessario che, a pena di inutilizzabilita’, vengano osservate le disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all’assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quant’altro necessario per l’applicazione della legge penale (Sez. 3, n. 7930 del 30/01/2015, Marchetti e altro, Rv. 262518; Sez. 3, n. 27682 del 17/06/2014, Palmieri, Rv. 259948).
Se, quindi, le forme del codice di procedura penale devono essere osservate soltanto ove si faccia luogo al compimento degli atti necessari alla raccolta ed all’assicurazione delle fonti di prova, cio’ significa che ogni qual volta non si debba fare luogo all’espletamento di atti garantiti, non e’ necessario osservare le norme del codice di rito.
Al fine di stabilire quando tale condizione sussista, l’articolo 114 disp. att. c.p.p. stabilisce che “nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 (cod. proc. pen.), la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facolta’ di farsi assistere dal difensore di fiducia”.
Cio’ posto, dal contenuto testuale della norma in esame emerge, con chiarezza)che le attivita’ ispettive fiscali non rientrano tra quelle indicate dall’articolo 356 cod. proc. pen., che l’articolo 114 disp. att. c.p.p., espressamente richiama. In altre parole, la disposizione in esame impone l’avviso del diritto all’assistenza del difensore solo ed esclusivamente nel caso in cui si proceda al compimento di uno degli atti indicati dall’articolo 356 cod. proc. pen., il quale, a sua volta, stabilisce che il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facolta’ di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dall’articolo 352 (perquisizioni) e articolo 354 (accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone e sequestro) oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 c.p.p., comma 2. E’ questa una elencazione tassativa, come si desume dal puntuale richiamo ai singoli atti elencati.
Tuttavia, non e’ controvertibile che quando si proceda ad acquisire dichiarazioni da una persona nei cui confronti erano stati ormai acquisiti degli indizi di reita’, non potra’ che trovare applicazione la disciplina dettata dagli articoli 64 e 350 cod. proc. pen., sicche’ in caso di violazione di tali disposizioni il contenuto delle dichiarazioni non sara’ utilizzabile.
Nella vicenda che occupa, dunque, lungi dal configurarsi una inutilizzabilita’ tout court sia del processo verbale di contestazione sia delle comunicazioni di notizia di reato in cui lo stesso sarebbe stato trasfuso, potra’ al piu’ farsi questione della utilizzabilita’ del risultato di singole attivita’ di acquisizione di elementi indiziari.

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