Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1955. Non sono ‘beni paesaggisticì ai sensi dell’art. 134, d.lgs. n. 42 del 2004, gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi della lettera e) dell’art. 143, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004

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Inoltre, la sentenza impugnata non ha ben valutato la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato considerando la tipologia e la minimale entita’ delle ritenute difformita’ e il positivo rilascio del permesso di costruire; elemento soggettivo la cui sussistenza non e’ smentita dalla richiesta di permesso di costruire in sanatoria che era funzionale al completamento dell’opera.

2.3. Con il terzo motivo, deducendo che si tratta di opere di cantiere eseguite in regime di attivita’ edilizia libera, eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione e l’inosservanza del Decreto delPresidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 6, comma 2, lettera b), la manifesta illogicita’ della motivazione sul punto e l’omessa corrispondenza tra il fatto accertato e quello ritenuto in sentenza.

2.4. Con il quarto motivo, sulla premessa della inesistenza del vincolo e deducendo che in ogni caso si tratta di opere in variante al permesso di costruire che potevano essere eseguite in base ad una dichiarazione di inizio attivita’, eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione e l’inosservanza del Decreto delPresidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 22, la manifesta l’illogicita’ della motivazione e l’omessa corrispondenza tra il fatto accertato e quello ritenuto in sentenza.

2.5. Con il quinto motivo eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera a), b) ed e), la manifesta l’illogicita’ della motivazione relativamente all’ordine di demolizione e di riduzione in pristino, generico nell’indicazione delle modalita’ esecutive ed illegittimamente impartito anche al direttore dei lavori.

2.6. Con l’ultimo motivo eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b), l’eccessivita’ della pena inflitta avuto riguardo ai criteri previsti dall’articolo 133 cod. pen..

3. (OMISSIS) ha depositato motivi nuovi di ricorso.

3.1. Con il primo, richiamando gli argomenti sviluppati con il quinto motivo di ricorso originario e ribadita l’illegittimita’ dell’ordine di demolizione impartito nei suoi confronti, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera e), vizio di mancanza di motivazione sul punto e sulla subordinazione della sospensione condizionale della pena alla sua esecuzione.

3.2. Con il secondo motivo, lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, eccepisce, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione dell’articolo 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione manifestamente illogica sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. I ricorsi sono fondati.

5. Il Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, punisce, con le pene previste dal Decreto delPresidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), chiunque senza la prescritta autorizzazione o in difformita’ da essa esegue lavori di qualsiasi genere su “beni paesaggistici”.

5.1.1 “beni paesaggistici” sono descritti dall’articolo 134. Si tratta, in particolare: a) degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui all’articolo 136, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141; b) delle aree tutelate per legge di cui all’articolo 142; c) degli ulteriori immobili ed aree specificamente individuati a termini dell’articolo 136 e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156.

5.2. La questione posta dai ricorrenti e’ se la zona nella quale insiste l’opera possa essere definita bene paesaggistico ai sensi dell’articolo 134.

5.3. A tal fine e’ necessario ripercorrere le vicende normative precedenti l’attuale assetto di tutela delpaesaggio.

5.4. Il Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, articolo 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, aveva aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articolo 82, nove commi. Di questi interessa, oggi, il primo (corrispondente al quinto dell’articolo modificato) per effetto del quale venivano sottoposti “ex lege” a vincolo paesaggistico i seguenti beni immobili: a) i territori costieri compresi in una fascia della profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondita’ di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche’ i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorche’ percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento; h) le aree assegnate alle universita’ agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell’elenco di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico.

5.5. Il cit. Decreto Legge n. 312, articolo 1-bis, stabiliva, con riferimento ai beni e alle aree sopra elencati, che le regioni dovevano sottoporre a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il relativo territorio mediante la redazione di piani paesistici o di piani urbanistico-territoriali, con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali, da approvarsi entro il 31 dicembre 1986.

5.6. Il successivo articolo 1-ter, attribuiva alle regioni il potere di individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell’ambito delle zone sopra elencate nonche’ nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della L. 29 giugno 1939, n. 1497, e del Regio Decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui fosse vietata, fino all’adozione da parte delle regioni stesse dei piani di cui al precedente articolo 1-bis, ogni modificazione dell’assetto del territorio nonche’ qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici.

5.7. L’articolo 1-sexies, infine, puniva la violazione delle disposizioni sopra indicate con le pene previste dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 20, lettera c) (oggi, Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c).

5.8. Il Decreto Legislativo n. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, ha disciplinato in modo organico l’intera materia dei beni culturali ed ambientali, abrogando, per quanto di interesse, il Decreto Legge n. 312 del 1985 le cui disposizioni sono in gran parte confluite in esso.

5.9. L’articolo 138, in particolare, definiva i “beni ambientali” nei seguenti termini: a) i beni e le aree indicati all’articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145; b) i beni e le aree indicati all’articolo 146.

5.10. I beni e le aree indicati dall’articolo 139 erano: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarita’ geologica; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo 1, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale; d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e cosi’ pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

5.11. I beni e le aree indicati dall’articolo 146, erano esattamente quelli riportati nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, articolo 82, comma 5. L’articolo 149, inoltre, reiterava l’obbligo delle regioni di sottoporre a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i suddetti beni ambientali mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalita’ di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali. La pianificazione paesistica era facoltativa per le vaste localita’ indicate all’articolo 139, lettera c) e d) incluse negli elenchi previsti dall’articolo 140 e dall’articolo 144.

5.12. L’articolo 163, infine, riproduceva, reiterandolo, il precetto sanzionatorio contenuto nel Decreto Legge n. 312 del 1985, articolo 1-sexies.
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