Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 1955. Non sono ‘beni paesaggisticì ai sensi dell’art. 134, d.lgs. n. 42 del 2004, gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi della lettera e) dell’art. 143, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004

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5.33. Ne consegue che: a) ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 134, non sono “beni paesaggistici” gli immobili e le aree individuati ai sensi della Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 143, lettera e; b) per gli interventi che devono essere eseguiti in dette aree o su detti immobili, il cit. Decreto Legislativo n. 42, articolo 146, comma 1, non richiede l’autorizzazione; c) se il piano imponesse l’autorizzazione anche per gli interventi relativi a immobili o aree individuati ai sensi dell’articolo 143, lettera e, la loro esecuzione in mancanza del titolo non integrerebbe il reato di cui al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, per mancanza dell’oggetto materiale della condotta (il bene paesaggistico) che renderebbe l’azione atipica rispetto a quella tipizzata dalla fattispecie penale.

5.34. Occorre tuttavia essere avvertiti del fatto che il vincolo imposto ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del2004, articolo 143, lettera e), non resta comunque privo di conseguenze. Sul piano amministrativo, la presenza delvincolo paesaggistico incide sul procedimento per la formazione del titolo edilizio necessario per la legittimita’ degli interventi edilizi disciplinati dal Decreto delPresidente della Repubblica n. 380 del 2001 (articolo 6, comma 1, articolo 20, comma 9, articolo 22, comma 6) e sulla qualificazione delle variazioni al progetto approvato (ritenuti sempre essenziali, quando non in totale difformita’, dal cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 380, articolo 32, comma 3); sul piano penale, la presenza del vincolo qualifica le condotte di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, ai sensi della lettera c) del medesimo articolo.

5.35. Si puo’ dunque affermare il seguente principio di diritto: “Non sono “beni paesaggistici” ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 134, gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi delDecreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 143, comma 1, lettera e). Gli interventi eseguiti su dette aree ed immobili senza autorizzazione non sono punibili ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181; restano punibili ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c)”.

5.36. Nel caso di specie, e’ vero che il P.U.T.T., come detto, e’ stato approvato prima delle modifiche introdotte al Decreto Legislativo n. 42 del 2004 dal Decreto Legislativo n. 63 del 2008, tuttavia, la condotta sanzionata (anche) ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, e’ stata consumata nel 2010, successivamente, dunque, alle rilevanti modifiche gia’ illustrate. Il che comportava la necessita’ di accertare se, alla data del fatto, il bene oggetto di intervento potesse essere qualificato come “bene paesaggistico” ai sensi delDecreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 131.

5.37. E’ evidente, dunque, l’errore nel quale e’ caduta la Corte di appello che, investita della specifica questione, l’ha liquidata affermando (non diversamente da quanto aveva fatto il Tribunale) che l’area oggetto di intervento era comunque gravata da vincolo paesaggistico in quanto compresa in ambito “C” del PUTT/P Puglia. In sede di appello, infatti, gli imputati avevano espressamente censurato tale argomento sostenendo proprio la non qualificazione delle aree oggetto di intervento come “beni paesaggistici” (pagg. 12-14 appello (OMISSIS) e pagg. 19-22 appello (OMISSIS)).

5.38. I Giudici Distrettuali avrebbero invece dovuto approfondire il tema proposto accertando se le aree oggetto di intervento sono qualificabili come “beni paesaggistici” ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del2004, articolo 134, secondo l’interpretazione letterale e sistematica che ne ha data questa Corte.

5.39. La fondatezza (e certamente la non manifesta infondatezza) dei ricorsi degli imputati ha comportato la rituale formazione del rapporto processuale di impugnazione con conseguente decorso del termine di prescrizione maturato il 23/09/2015.

5.40. Ne consegue che, non essendo evidente l’innocenza degli imputati, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perche’ i reati sono estinti per prescrizione, con conseguente revoca dell’ordine di demolizione.

5.41. Restano naturalmente assorbiti tutti gli altri motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ i reati sono estinti per prescrizione.

Revoca l’ordine di demolizione.

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