Non sono ‘beni paesaggisticì ai sensi dell’art. 134, d.lgs. n. 42 del 2004, gli immobili e le aree sottoposti a tutela dai piani paesaggistici ai sensi della lettera e) dell’art. 143, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004. Gli interventi eseguiti su dette aree ed immobili senza autorizzazione non sono punibili ai sensi dell’art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004; restano punibili ai sensi dell’art. 44, lett. e), d.P.R. n. 380 del 2001.
Sentenza 18 gennaio 2018, n. 1955
Data udienza 22 giugno 2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAVALLO Aldo – Presidente
Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere
Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere
Dott. GAI Emanuela – Consigliere
Dott. RENOLDI Carlo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/09/2015 della Corte di appello di Lecce;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ACETO Aldo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio relativamente al ricorso del (OMISSIS), limitatamente alla sospensione condizionale della pena, e l’inammissibilita’ del ricorso della (OMISSIS);
uditi i difensori, avv. (OMISSIS), per la (OMISSIS), e avv. (OMISSIS), per il (OMISSIS), che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. I sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per l’annullamento della sentenza del 14/09/2015 della Corte di appello di Lecce che, rigettando la loro impugnazione, ha confermato quella del 10/06/2014 del Tribunale di quello stesso capoluogo che li ha condannati alla pena di tre mesi di arresto e 25.000,00 Euro di ammenda per il reato di cui agli articoli 110, 81 cpv. cod. pen., Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 181, comma 1, perche’, in concorso fra loro, quale proprietaria e titolare del permesso di costruire la prima, direttore dei lavori il secondo, in totale difformita’ dal titolo edilizio rilasciato alla (OMISSIS) avevano realizzato le seguenti opere: a) un piano seminterrato fuori terra nella parte anteriore ove era stato realizzato un porticato, al posto dell’assentito piano totalmente interrato; b) un piano rialzato con quattro colonne, anziche’ due, e modifiche sia della scala posteriore che della sagoma e dei prospetti. Il fatto e’ contestato come accertato in (OMISSIS) il (OMISSIS).
2. Gli imputati, pur con distinti atti, articolano, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, i seguenti comuni motivi.
2.1. Con il primo deducono che l’area oggetto di intervento non era gravata da vincolo paesaggistico ma che era solo interessata dal P.U.T.T. della Regione Puglia, pubblicato in costanza del Decreto Legislativo n. 490 del 1999 che non consentiva alle Regioni di imporre nuovi vincoli paesaggistici mediante la redazione dei piani territoriali paesistici ovvero dei piani urbanistico-territoriali. Tali piani proseguono – avevano soltanto il compito di sottoporre a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali autonomamente e specificamente indicati dal cit. Decreto Legislativo n. 490, articolo 146. Aggiungono che, anche alla luce del vigente Decreto Legislativo n. 142 del 2004, non tutti i beni inclusi nel piano paesaggistico sono soggetti a regime autorizzatorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del2004, articolo 146, commi 1 e 2, ma solo quelli individuati ai sensi dell’articolo 143, comma 1, lettera d), stesso decreto, e deducono che manca ogni accertamento di natura fattuale sul punto. Eccepiscono, pertanto, l’erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articoli 138, 139, 146, 149 e 163, e del Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articoli 134, 136, 142, 143, 146 e 181, nonche’ l’omessa corrispondenza tra il fatto accertato all’esito dell’istruttoria dibattimentale e quello ritenuto in sentenza. Sollevano inoltre la questione di legittimita’ costituzionale del Decreto Legislativo n. 490 del 1999, articolo 163, e Decreto Legislativo n. 42 del2004, articolo 181, per contrasto con le rispettive leggi-delega (che non consentivano l’introduzione di nuove ipotesi sanzionatorie) nonche’ delle stesse leggi-delega per violazione dell’articolo 76, Cost., a causa della genericita’ dei principi cui il governo delegato doveva attenersi e per la mancata indicazione dell’oggetto definito della delega che contrasta altresi’ con l’articolo 25 Cost., comma 2.
2.2. Con il secondo motivo eccepiscono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), l’erronea applicazione e l’inosservanza del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articoli 3, 32 e 36, nonche’ dell’articolo 32 del programma di fabbricazione vigente nel Comune di Tricase; eccepiscono altresi’ l’illogicita’ della motivazione e l’omessa corrispondenza tra il fatto accertato all’esito dell’istruttoria dibattimentale e quello ritenuto in sentenza.
Sulla premessa che la Corte di appello si e’ limitata a confermare la sentenza di primo grado, richiamandone la motivazione ma omettendo di esaminare le specifiche questioni devolute, indicano le seguenti risultanze fattuali, relative alla tipologia delle opere contestate, alla loro consistenza, al contesto urbanistico/edilizio della zona di riferimento, emerse nel corso del dibattimento, in grado di modificare a loro favore il giudizio sulla rilevanza penale della condotta ma delle quali la Corte territoriale non ha, appunto, tenuto conto:
1) quanto al seminterrato: il sequestro intervenuto in aperta fase di cantiere; la particolare conformazione orografica del terreno declive, che peraltro risultava gia’ dallo stralcio aerofotogrammetrico, dalla previsione grafica di una rampa di accesso, dalle cartografie delPUTT;
2) quanto all’altezza della porzione a vista: la sua irrilevanza ai fini del computo della volumetria, secondo quanto prevede l’articolo 32 del Pdf del Comune di Trecase relativo ai fabbricati ubicati su terreno scosceso, in quanto inferiore a mt. 2,60;
3) le aperture rinvenute sulla facciata a vista, che consentivano l’accesso durante i lavori ma una di essa sarebbe stata definitivamente utilizzata come passo carraio secondo le previsioni di progetto;
4) la forma circolare della “torre” esterna, non ancora completata al momento del sequestro, che riguardava l’interno, non l’esterno della struttura;
5) la zona oggetto di intervento, che non e’ gravata da vincolo paesaggistico ma solo tipizzata come “agricola” dal citato PUTT.
Lamentano inoltre l’omesso esame dell’eccezione secondo la quale le opere potevano essere effettuate in regime di cd. edilizia libera e il mancato accertamento della entita’ della demolizione delle opere abusive ai fini della sanatoria del contestato abuso.
Le circostanze sopra indicate avrebbero dovuto indurre la Corte di appello a prendere atto che il livello sottostante l’abitazione non era comunque computabile a fini volumetrici, che la sagoma del manufatto era sostanzialmente conforme al progetto, che la scala di accesso al lastrico solare non era totalmente difforme dal progetto, che le due colonne aggiuntive erano esterne e dunque estranee al fabbricato. Si tratta, aggiungono, di difformita’ lievi che possono essere qualificate come essenziali solo in costanza del vincolo che invece non grava sull’immobile per le ragioni gia’ indicate con il primo motivo. Il fatto, invece, che ne sia stata ritenuta la sussistenza ha comportato, come conseguenza, l’omessa valutazione della natura semplice o totale delle difformita’ accertate.
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