Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1571. La speciale causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis cod. pen.

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La non manifesta infondatezza del motivo esaminato e la conseguente valida instaurazione del rapporto processuale a seguito dell’impugnativa svolta imporrebbe conseguentemente l’annullamento con rinvio alla Corte di Appello per un nuovo giudizio sul punto; cio’ nondimeno si impone il rilievo, che questa Corte e’ chiamata ad effettuare d’ufficio, in ordine all’intervenuta prescrizione del reato in data successiva alla pronuncia impugnata. Pertanto l’intervenuto decorso del termine prescrizionale alla data del 30.9.2016 fa si’ che debba pronunciarsi l’estinzione del reato e per l’effetto disporsi l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

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