Corte di Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 12 gennaio 2018, n. 651. In caso di illegittimo diniego della concessione per l’installazione di un chiosco sulla spiaggia comunale

In caso di illegittimo diniego della concessione per l’installazione di un chiosco sulla spiaggia comunale, il danno ingiusto si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva alle istanze di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, il quale deve essere titolare non già di una mera aspettativa, come tale non tutelabile, ma di una situazione suscettiva di determinare un oggettivo affidamento circa la sua conclusione positiva

Ordinanza 12 gennaio 2018, n. 651
Data udienza 27 giugno 2017

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22555/2012 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Comune di Amalfi, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1080/2011 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 12/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/06/2017 dal Cons. Dott. MARULLI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Con il ricorso in atti gli eredi (OMISSIS) – premesso che il loro dante causa aveva convenuto avanti al Tribunale di Salerno il Comune di Amalfi onde sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’illegittimo diniego, decretato dalla locale sezione del TAR con sentenza 118/95, della concessione per l’installazione di un chiosco sulla spiaggia comunale – impugnano l’epigrafata sentenza del giudice d’appello, che aveva riformato la pregressa decisione di primo grado ad essi favorevole, e ne chiedono la cassazione sulla base di tre motivi.

La Corte salernitana ha ritenuto di riformare il deliberato di prima istanza sull’assunto che era mancata qualsiasi indagine in ordine alla carenza dei presupposti che avevano legittimato l’adozione del diniego, non vi era poi prova del nesso di causalita’ tra l’atto illegittimo ed il danno lamentato dagli istanti e la sua adozione non aveva prodotto alcuna lesione in capo ai ricorrenti dell’interesse alla concreta ed effettiva utilizzazione di un bene della vita.

Al proposto ricorso resiste il Comune intimato con controricorso cui replicano i ricorrenti con memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano l’erroneita’ in diritto dell’impugnata decisione, nonche’ un vizio motivazionale nella censura da essa espressa, riguardo al deliberato di prime cure, in ordine alla rilevata carenza di indagine sui presupposti di adottabilita’ del provvedimento dichiarato illegittimo dal giudice amministrativo, considerata l’esaustivita’ degli accertamenti compiuti dal Tribunale e, segnatamente, la circostanza che, dovendo la detta indagine operarsi con accertamento ex ante, al momento dell’originaria istanza del (OMISSIS) erano sussistenti tutti i presupposti per ritenere che la concessione sarebbe stata accordata.

2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce ancora l’erroneita’ della decisione di secondo grado, nonche’ un vizio motivazionale in ordine al rilevato difetto del nesso di causalita’, diversamente dovendo invece farsi valere che, stante l’adottabilita’ del provvedimento denegato, l’impossibilita’ di realizzare la struttura aveva impedito di conseguire i relativi proventi economici.

2.3. Con il terzo motivo i (OMISSIS) censurano ancora la decisione in punto di diritto e di motivazione per aver escluso la sussistenza di un pregiudizio risarcibile, essendo il danno in re ipsa e non ostando al suo riconoscimento la difficolta’ di una determinazione precisa.

3. I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, rivelandosi strettamene avvinti, evidenziano criticita’ non trascurabili in capo alla decisione impugnata sicche’ di essa si giustifica la conseguente cassazione.

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