Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 16 gennaio 2018, n. 1571. La speciale causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis cod. pen.

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2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione al vizio motivazionale, che la sentenza impugnata abbia escluso la situazione di pericolo per la stabilita’ dell’albero malgrado in tal senso si fosse pronunciato il testimone (OMISSIS) che aveva definito l’albero pericoloso, marcio e pieno di tagli. Il suddetto travisamento della prova aveva inciso sulla corretta valutazione della effettiva esiguita’ del danno e conseguentemente sull’applicabilita’ dell’invocata causa di non punibilita’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La speciale causa di non punibilita’ ex articolo 131 bis cod. pen. applicabile, ai sensi del comma 1, ai soli reati per i quali e’ prevista una pena detentiva non superiore, nel massimo, a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta, e’ configurabile in presenza di una duplice condizione essendo richiesta, congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale del citato articolo, la particolare tenuita’ dell’offesa e la non abitualita’ del comportamento. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalita’ della condotta e dell’esiguita’ del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall’articolo 133 c.p., cui segue in caso di vaglio positivo e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuita’ dell’offesa, la verifica della non abitualita’ del comportamento.

Con riferimento invero alla speciale tenuita’ dell’offesa, che a sua volta implica il riferimento valutativo ad un duplice parametro, costituito dalle modalita’ della condotta e dall’esiguita’ del danno, e’ stato sottolineato da questa Corte nella recente pronuncia resa a Sezioni Unite come il relativo giudizio debba essere improntato ad un esame complessivo che investa tutte le peculiarita’ riferite alla condotta in termini di possibile disvalore, ivi comprese quelle che attengono all’entita’ dell’aggressione del bene giuridico protetto che comunque ricorre senza distinzione tra reati di danni e reati di pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016 – dep. 06/04/2016, Tushaj, Rv. 266590). In questi ultimi, nel cui ambito rientra la contravvenzione in contestazione, la disamina deve essere effettuata avendo a riferimento in termini di offensivita’ la lesione potenziale del bene giuridico protetto (nella specie l’integrita’ del paesaggio).

Cio’ premesso, la motivazione resa dal Tribunale a fondamento del diniego dell’applicabilita’ della causa di non punibilita’ solo apparentemente risponde ai requisiti formali che impongono al giudice l’esplicitazione dell’iter giustificativo della decisione resa, sostanziandosi invece in concreto in un’affermazione del tutto avulsa dalle risultanze processuali specifiche che si risolve, avvitandosi intorno a se stessa, nell’asserzione dell’inapplicabilita’ tout court dell’esimente invocata: la sola menzione dell’entita’ del complesso arboreo addotta a giustificazione del diniego, priva di qualsivoglia ulteriore riferimento al contesto ambientale in cui era inserito, alle effettive dimensioni che presentava, alle condizioni vegetative in cui si trovava non consente di ritenere assolto l’onere motivazionale a carico del giudicante, specie in considerazione del trattamento sanzionatorio applicato che di per se’ contraddice la non marginale offensivita’ della condotta in contestazione. Invero la determinazione della pena in misura corrispondente al minimo edittale, unitamente al riconoscimento, sin dalla sentenza di primo grado, delle circostanze attenuanti generiche in ragione della ritenuta modesta rilevanza del fatto, costituiscono elementi significativi, seppur non assorbenti, in ordine al giudizio di minima offensivita’, che va compiuto sulla base di una valutazione congiunta delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entita’ del danno o del pericolo (Sez. 4, n. 33821 del 01/07/2015 – dep. 31/07/2015, Pasolini, Rv. 264357 e, a contrario, Sez. 5, n. 39806 del 24/06/2015 – dep. 01/10/2015, Lembo, Rv. 265317 che ha valorizzato ai fini dell’esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto di cui all’articolo 131-bis cod. pen. specificamente motivando, la determinazione della pena in misura superiore al minimo edittale ed il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche).

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