Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 15 gennaio 2018, n. 1456. Non integra il delitto di l’infedele attestazione la condotta del privato che attesti falsamente, con dichiarazione diretta al sindaco, l’inizio o l’ultimazione dei lavori di un fabbricato, considerato che tale dichiarazione non è destinata a confluire in un atto pubblico

segue pagina antecedente
[…]

4. Quindi e’ evidente che la comunicazione di inizio lavori e’ un atto del privato senza alcuna valenza probatoria privilegiata ed il cui contenuto puo’ essere oggetto di specifica verifica sulla effettiva situazione di fatto volta a controllare la corrispondenza dei lavori realizzati con quelli autorizzati e, in seguito, il completamento dell’attivita’ edilizia alla scadenza del termine annuale assegnato con il permesso a costruire (nel caso di specie gia’ rilasciato in data 5 luglio 2011, a fronte della comunicazione del 22 luglio 2011).
5. Inoltre, considerando il documento oggetto del giudizio nel contesto della intera vicenda che ci occupa, l’attestazione risulta essere stata del tutto irrilevante, in quanto, a seguito dell’ispezione avvenuta il giorno precedente, la pubblica amministrazione era ben a conoscenza della effettiva data di inizio dei lavori (precedente, per l’appunto, di un giorno). Di conseguenza l’eventuale “falso”, ossia la non corrispondenza alla realta’ fattuale, risulta, all’evidenza, del pari innocuo. In relazione all’offensivita’ di tale delitto, infatti, la giurisprudenza ha affermato che l’innocuita’ va riferita all’ idoneita’ della dichiarazione non corrispondente al vero ad ingannare comunque la fede pubblica (cosi’ Sez.3, n. 34901 del 19/07/2011, Testori, Rv. 250825), situazione del tutto mancante nel caso concreto.
6. L’accoglimento del primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza stessa dell’illecito, comune ad entrambi i ricorrenti determina, all’evidenza, l’integrale assorbimento della residua doglianza e, in conclusione, l’impugnata sentenza va annullata senza rinvio per insussistenza del delitto di cui all’articolo 483 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il fatto non sussiste.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *